Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 2
(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)
L’articolo 2, come riformulato in sede referente, modifica la disciplina sui requisiti per l’accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
L’articolo 2, composto da 3 commi, incide sulla disciplina relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
La Relazione illustrativa evidenzia come la disposizione in esame “si colloca in un più ampio disegno legislativo di rafforzamento delle tutele al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l’introduzione anche di meccanismi premiali per le imprese più virtuose”.
Il comma 1, articolato nelle lettere a) e b), incide sui requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014, alle imprese agricole per poter accedere alla Rete di lavoro agricolo di qualità, introducendo criteri di adesione più rigorosi:
- la lettera a) introduce un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera a), comma 1, dell’art. 6, ovvero l’assenza di condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
La lettera a), comma 1, dell’art. 6 del d. l. n. 91/2014, attualmente in vigore, richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’assenza di condanne penali per:
- violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- delitti contro la pubblica amministrazione;
- delitti contro l’incolumità pubblica;
- delitti contro l’economia pubblica;
- delitti contro gli animali;
- violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- la lettera b) introduce un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera b), comma 1, dell’art. 6, ovvero l’assenza, negli ultimi tre anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La lettera b), comma 1, dell’art. 6 del d. l. n. 91/2014, attualmente in vigore richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La normativa non si applica se il trasgressore, prima dell’emissione del provvedimento definitivo, abbia sanato le violazioni e pagato in misura agevolata le sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia
Il comma 2 riserva alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa (si tratta dei progetti previsti dall’art. 11, comma 5, d. lgs. n. 81/2008).
Condizione per l’accesso a tali risorse è l’adozione, da parte delle imprese agricole, di misure volte a migliorare la condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. La disposizione in esame prevede, inoltre, come chiarito in sede referente, che lo stanziamento delle risorse deve avvenire nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Si ricorda che l’art. 11, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, nel dettaglio, prevede che l’INAIL finanzi progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. I finanziamenti possono essere attivati attraverso gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi o i protocolli con le parti sociali e con le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro. Per accedere ai finanziamenti, costituisce criterio di priorità l’adozione da parte delle imprese delle “buone prassi” finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lettera v) del d. lgs. 81/2008.
Il comma 3 prevede l’adozione di un decreto attuativo delle disposizioni di cui al comma 2 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (come introdotto in sede referente) e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si ricorda che la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dall'art. 6, comma 1, del D.L. 91/2014, è un sistema di selezione e registrazione di imprese agricole che operano nel rispetto delle norme su lavoro, legislazione sociale e fiscalità e previdenza. È istituita presso l'INPS per promuovere la trasparenza, la legalità e la sostenibilità nel settore agricolo, contrastando fenomeni come il caporalato e l’irregolarità lavorativa.
Possono parteciparvi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c. in possesso di specifici requisiti (quali non aver riportato condanne penali per violazioni in determinate normative; non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti indicati). Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione nel mercato del lavoro e le agenzie per il lavoro.
La domanda di iscrizione è presentata all’Inps che verifica il rispetto dei requisiti previsti e, in caso di esito positivo, le aziende sono iscritte in un registro consultabile pubblicamente sul sito dell’Inps.
La Cabina di regia
La Cabina di regia, prevista dall’art.6, comma 2, del d. l. n. 91/2014, ha il compito, tra l’altro, di:
- deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
- escludere dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti;
- redigere e aggiornare l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete, curandone la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
- procedere a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo;
- promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- formulare proposte ai Ministeri competenti.
La Cabina di regia è altresì composta da un rappresentante:
- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- del Ministero dell'economia e delle finanze;
- del Ministero dell'interno;
- dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- dell'Agenzia delle entrate,
- dell'INPS;
-della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- dell'INAIL, in luogo di un rappresentante della soppressa ANPAL (modifica apportata dall’art. 1, comma 1, d. l. n. 160/2024).
Fanno parte della Cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo. La Cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.
Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è stato adottato dall’INPS con deliberazione del 15 gennaio 2025.