Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

(Clausola di salvaguardia)

L’articolo 20-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La previsione in commento stabilisce quindi che le disposizioni legislative che vengono introdotte non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti (in questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023).

Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

La clausola di salvaguardia è costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di rendere più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione.

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"(100) .

La lettera della disposizione in commento coincide, in linea di massima, con la formulazione ormai consolidata della clausola di salvaguardia, ivi compreso il riferimento generale - solitamente presente nelle clausole di salvaguardia - anche alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Con tale riferimento si ribadisce quanto previsto dall’articolo 10 della citata legge costituzionale, e cioè che le disposizioni della medesima si applicano anche alle regioni e alle province ad autonomia speciale nelle ipotesi in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.


100) Si veda Corte costituzionale n. 78 del 2020. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n. 40 del 2016, n.156 del 2015 e n. 77 del 2015.