Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 19
(Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

L’articolo 19 prevede misure per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale personale è stato assunto per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 1 prevede modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare:

  1. al comma 701, si prevede, in virtù delle modifiche apportate, che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di lavoro flessibile, con personale di comprovata esperienza e professionalità, connesse alla natura degli interventi, purché nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.
  2. dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:

«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all’allegato G-bis(98) alla presente legge e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.

701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all’assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l’attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.»

Il comma 1-bis prevede che alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l’allegato G è inserito l’allegato G-bis, di cui all’allegato 1 al presente decreto.

Il comma 2 prevede all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, la soppressione del secondo periodo.

La disposizione soppressa prevedeva che in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, stipulati(99) con personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, era consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.


98) Introdotto dal presente articolo 19.

99) Tali contratti, secondo il disposto del comma 701 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, potevano essere stipulati per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.