Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 18
(Organizzazioni di volontariato
della protezione civile)

L’articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

In ampia parte, sono lì trasposte disposizioni finora vigenti quali dettate da un decreto ministeriale del 2011.

L’articolo 18 introduce una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, all’interno del decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale raccoglie in un unitario testo normativo la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 18 ‘legifica’ una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile – collocandola all’interno del decreto legislativo n. 81 del 2008 – laddove essa era innanzi consegnata ad un decreto ministeriale (il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011), al quale era demandata dal medesimo decreto legislativo n. 81 (dal suo articolo 3, comma 3-bis, quale previgente rispetto alla novellazione in esame).

Si viene così ad introdurre, entro il decreto legislativo n. 81, un novello articolo 3-bis, il quale ha per oggetto le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Per “organizzazioni di volontariato di protezione civile” sono da intendersi – oltre ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – le organizzazioni di volontariato, le reti e gli altri enti del Terzo settore che annoverino la protezione civile tra le loro attività.

Sono inoltre compresi – secondo modifica apportata in sede referente presso il Senato, mediante l’approvazione di un emendamento governativo (come subemendato) – i gruppi comunali, intercomunali, provinciali, di protezione civile.

I gruppi comunali di protezione civile sono oggetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

Esso prevede che i Comuni possano promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica. La costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale (sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva del Presidente del Consiglio)(97) . Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile. All'interno del Gruppo comunale è individuato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di sua revoca.

I gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Possono essere costituiti altresì gruppi intercomunali o provinciali.

Tali soggetti qualificabili come “organizzazioni di volontariato di protezione civile”, debbono essere iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Siffatto elenco, si ricorda, costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, ed è previsto dall’articolo 34 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). È costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome, e dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Nell’ambito definitorio del novello articolo 3-bis rientrano altresì i termini della “formazione”, della “informazione”, dell’“addestramento”, del “controllo sanitario”. Per questo riguardo definitorio la novella disposizione riproduce il dettato già del decreto ministeriale citato del 2011.

Il volontario che aderisca alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, è equiparato al lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Siffatta equiparazione vale esclusivamente per le attività di volontariato di protezione civile (fermo restando il dovere per il volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell’organizzazione e sui luoghi di intervento formazione esercitazione, su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la formazione e informazione ricevute, le istruzioni operative, le procedure, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale in dotazione). E vale esclusivamente nei limiti previsti dal novello articolo 3-bis ora introdotto entro il decreto legislativo n. 81. Pertanto il rapporto di volontariato è equiparato a quello di lavoro soltanto in relazione ad alcuni istituti di tutela del volontario, espressamente regolati, ferma rimanendo la diversa natura giuridica.

L’ambito della equiparazione così tratteggiato riprende quanto previsto dal decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 3).

Il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi posti in capo alle organizzazioni (prescritti dai commi 3 e 4 del novello articolo 3-bis introdotti nel decreto legislativo n. 81). Questo, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Gli obblighi previsti consistono nella cura che il volontario, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti:

  • riceva formazione, informazione e addestramento – nel rispetto, aggiunge modifica apportata in sede referente in Senato mediante approvazione di emendamento governativo, di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale (con direttiva del Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 15 del Codice della protezione civile);
  • sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal Codice di materia di protezione dei dati personali (il decreto legislativo n. 196 del 2003), fatto salvo quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, se presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
  • sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, con correlativa adeguata formazione e addestramento all’uso conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Non sono considerate luoghi di lavoro le sedi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Né lo sono i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile.

Siffatte previsioni sugli obblighi delle organizzazioni della protezione civile riprendono statuizioni del citato decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 4).

Le organizzazioni di volontariato della protezione civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano – affinché siano sottoposti ad adeguata sorveglianza sanitaria – i propri volontari che, nell'attività di volontariato, svolgano azioni che li espongono ai fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi indicati da decreto legislativo n. 81.

Siffatta individuazione avviene – nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta – a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).

Queste previsioni circa la sorveglianza sanitaria – la quale permane beninteso oggetto dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 – riprendono il contenuto del decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 5).

Le disposizioni del novello articolo 3-bis introdotto entro il decreto legislativo n. 81, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei Comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Si tratta di ambito applicativo già così definito dal decreto ministeriale del 2011 più volte citato (cfr. suo articolo 6, comma 1).

In quel medesimo decreto ministeriale era altresì (cfr. suo articolo 6, comma 2) la previsione, ora ribadita entro il novello articolo 3-bis, secondo cui l'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana (ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa) comprenda una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, secondo il principio di effettività di cui all'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 (articolo che prevede che le posizioni di garanzia relative ai soggetti che esercitino di fatto poteri direttivo, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici).

Per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 (l’atto primario recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Il novello articolo 3-bis introdotto entro il decreto legislativo n. 81 dispone che la sua applicazione non possa comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al Codice della protezione civile.

Ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La proposta è del Capo del Dipartimento della protezione civile – previo parere della Conferenza unificata, aggiunge modifica apportata in sede referente del Senato mediante approvazione di emendamento governativo.

Così i commi da 1 a 13 del novello articolo 3-bis (sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile) introdotto nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

Quale disposizione transitoria: sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi e di controllo sanitario, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del Codice della protezione civile.

Un corpo di ulteriori disposizioni è stato introdotto nella sede referente presso il Senato, mediante l’approvazione di un emendamento governativo.

Si aggiungono così i commi da 13-bis a 13-sexies, entro il novello articolo 3-bis inserito nel decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale raccoglie in un unitario testo normativo la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il comma 13-bis prevede che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco, non si applichino l’articolo 55 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), l’articolo 56 (“Sanzioni per il preposto”) e l’articolo 59 (“Sanzioni per i lavoratori”) del medesimo decreto legislativo n. 81. Questo, in relazione agli obblighi posti dal novello articolo 3-bis, sopra illustrato. E l’esenzione dalla disciplina sanzionatoria dei tre articoli del decreto legislativo n. 81 richiamati vale così per i volontari come per i rappresentanti legali (quest’ultima specificazione è stata introdotta in sede referente del Senato in via subemendativa).

Né possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente o al preposto (gli obblighi dei quali sono dettati dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81), i rappresentanti legali e i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nello svolgimento delle attività di protezione civile.

Uno specifico corpo sanzionatorio, sagomato sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile (non occorre ripetere, inclusi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco) è posto dai commi da 13-ter a 13-quinquies.

Vi si dispone che il rappresentante legale delle organizzazioni sia punito con l’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni, in caso di violazione degli obblighi circa la formazione, informazione e addestramento, il controllo sanitario, a dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

E se tale violazione sia commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile il quale sia al contempo sindaco di un Comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.

Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, che incorra nella violazione degli obblighi di cura della salute e sicurezza propria e altrui, conformemente alla formazione, istruzioni operative, attrezzature ricevute, è punito con la interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

Le amministrazioni interessate provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


97)

Cfr. la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022: “Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 marzo 2023)