Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 1-bis
(Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
L’articolo 1-bis – inserito in sede referente – pone per alcuni settori un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico. Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione – nell’ambito dell’istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore. Le imprese interessate dal termine specifico di cui al presente articolo sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande(6) e le imprese turistico-ricettive.
Si ricorda che, per la generalità dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione e l’eventuale addestramento specifico in oggetto devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. Il suddetto articolo 37 reca alcuni criteri in merito al principio, posto dal medesimo articolo, secondo cui a ogni lavoratore deve essere assicurata una formazione (in materia di sicurezza sul lavoro) sufficiente ed adeguata e demanda la definizione di altre disposizioni in merito ad accordi da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano(7) .
Il termine specifico introdotto dal presente articolo 1-bis non concerne il principio (di cui al comma 6 del citato articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008) – principio che quindi resta fermo – secondo cui la formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (per gli altri casi in cui devono svolgersi ulteriori moduli di formazione sulla sicurezza e di eventuale addestramento specifico, cfr. il citato comma 4 del medesimo articolo 37, e successive modificazioni).
In relazione al termine specifico introdotto, l’articolo 1-bis fa riferimento al basso livello di rischio e alle peculiari modalità di erogazione del servizio nelle imprese in oggetto.
Riguardo alle sanzioni penali per l’inadempimento, da parte del datore di lavoro e dei dirigenti(8) , degli obblighi relativi all’erogazione di una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro, cfr. l’articolo 55, comma 5, lettera c), e comma 6-bis, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
6) Esercizi definiti in base al richiamo dell’articolo 5 della L. 25 agosto 1991, n. 287.
7) Cfr. l’accordo concluso nella suddetta sede di Conferenza permanente il 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR).
8) Riguardo alla nozione di dirigente ai fini in esame, cfr. l’articolo 2, comma 1, lettera d), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008.