Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 17
(Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)
L’articolo 17, comma 1, novella gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81/2008 al fine di:
-specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro (lett. a));
-aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b));
-rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c));
-includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d), n.1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d), n. 2);
-prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e)).
Il comma 2 prevede poi la possibilità di introdurre - nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 17, al comma 1, apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, alla lettera a), intervenendo sull’art. 20, comma 2, lettera i), precisa che i controlli sanitari previsti dal d. lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente a cui i lavoratori sono obbligati a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
Al riguardo, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che la norma tende a chiarire in norma primaria quanto già consolidato a livello giurisprudenziale ed è volta, dunque, ad evitare ambiguità interpretative che ancora si registrano.
La lettera b), novellando l’art. 25, comma 1, al quale aggiunge una lettera a)-bis, tra gli obblighi del medico competente, aggiunge che esso fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute. La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la finalità della norma è quella di aggiornare la salute nei luoghi di lavoro secondo modelli raccomandati in ambito internazionale.
La relazione tecnica del provvedimento precisa, al riguardo, che le campagne comunicative in oggetto verranno organizzate nell’ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute in tema di comunicazione nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale (nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).
La lettera c), novellando l’art. 39, al quale aggiunge un comma 2-bis, rimette ad un decreto del Ministro della salute - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera - ai sensi d. lgs 81/2008 (art. 39, co. 2 lett. a)), come dipendente o collaboratore. La relazione illustrativa chiarisce che tale norma tende a rafforzare la qualità dell’erogazione dei servizi in contesti sia pubblici che privati.
La lettera d) novella l’art. 41, in primo luogo, al n. 1, intervenendo sul comma 2, al quale aggiunge una lett. e-quater), includendo, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si precisa che tale visita è finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze - per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Si ricorda che l’art. 15 della legge n. 125/2001 vieta l’assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. A sua volta, l’art. 125 del DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti) prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato anzitutto il provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540 (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, emanato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome), quindi il provvedimento 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma
6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, ratificata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni), ai fini della individuazione delle attività lavorative in questione.
Si valuti l’opportunità di meglio precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, con riferimento in particolare al “ragionevole motivo” che ne darebbe luogo.
Il n. 2 della lett. d) in esame, novellando il comma 4 dell’art. 41, aggiunge la visita medica di cui alla nuova lett. e-quater), prevista per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni e appunto finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, tra quelle per le quali il medesimo comma 4 precisa che sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ovvero la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, la visita medica periodica, la visita medica in occasione del cambio della mansione e visita medica precedente alla ripresa del lavoro).
Si valuti la portata di tale disposizione, atteso che la visita prevista alla nuova lett. e-quater) già apparirebbe rivolta alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
La lettera e), aggiunge un comma all’art. 51, prevedendo che, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzione con medici competenti.
Il comma 2 prevede la possibilità di introdurre - nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.