Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 16
(Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro )
L’articolo 16, al comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008(84) , disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1).
Inoltre, con una modifica all’articolo 15, comma 2, della L. n. 125/2001(85) a tutto il personale sanitario – e non solo quindi ai medici del lavoro - dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro viene consentita l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2).
L’articolo 16, al comma 1, inserisce tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008(86) , riguardanti le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa - nell’ambito della propria attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno.
In proposito va ricordato che l’articolo 13 del citato D.Lgs n. 81/2008 dispone, tra l’altro, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).
Il citato comma 6 prevede inoltre che l'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(87) , integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.
Va inoltre ricordato che il richiamato articolo 21 del D.Lgs n. 758/1994, riguardante la verifica dell’adempimento, prevede che entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1).
Il citato comma 2 dispone che quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
Più nello specifico con il nuovo comma 6-bis si prevede che gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:
- al numero di posizioni assicurative territoriali;
- all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive;
- alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali.
Viene inoltre previsto che i medesimi importi siano finalizzati in modo esclusivo:
- ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale;
- al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali;
- ad attività di formazione e aggiornamento professionale;
- ad attività di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.
Viene poi previsto che, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo del presente comma, gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro – precisazione aggiunta in sede referente - , quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Spetta alle regioni ed alle province autonome provvedere alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7(88) del citato D.Lgs n. 81/2008.
In proposito va ricordato che da ultimo, l'art. 4, comma 11, del D.L. n. 202/2024 (89) (Proroga termini, L. n. 15/2025) prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa - a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025 - è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al medesimo, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive, previste dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 218-222, L. n. 213/2023) sopra richiamati.
Il nuovo comma 6-ter prevede che, ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo; i criteri di attribuzione di tali introiti sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.
Il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL, o SPISAL o SPSAL) è uno dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)(90) , istituito in seguito all'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed inserito nell'organizzazione del citato Dipartimento di prevenzione.
In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 517 del 1993(91) , D.lgs. 229 del 1999(92) e con la legge costituzionale n. 3/2001(93) , le Regioni si sono dotate di propria normativa sulla materia della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad integrazione di quella nazionale(94) . Con il completamento del quadro normativo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro assurge al ruolo di struttura territoriale operativa per garantire la tutela dei lavoratori nell'ambito della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
Al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore. Gli operatori dello SPreSAL sono i tecnici della prevenzione che si occupano soprattutto di sicurezza sul lavoro. Altre funzioni dello SPreSAL sono quelle legate alle autorizzazioni preventive di nuovi insediamenti produttivi e all’esecuzione di tutte le indagini relative agli infortuni sul lavoro.
L'esercizio delle funzioni dello Servizio di prevenzione si svolge nell'ambito territoriale della ASL di appartenenza. Le attività di controllo e vigilanza dello SPreSAL, programmate o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, prevedono principalmente la verifica dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la misurazione dei fattori di rischio chimici o fisici, il riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e di malattia professionale.
Inoltre il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro svolge attività sanitaria (visite mediche di idoneità lavorativa, tutela delle lavoratrici madri, tutela del lavoratore disabile, tutela dei minori), attività di assistenza ed informazione (educazione sanitaria, promozione della salute), attività amministrative ed autorizzative (pareri igienico-sanitari riguardanti i nuovi insediamenti produttivi, pareri per l'autorizzazione all'utilizzo di gas tossici, pareri sui piani di lavoro nelle bonifiche dell'amianto) ed attività giudiziarie.
Trovano inquadramento nello SPreSAL medici del lavoro, medici igienisti, biologi igienisti, biologi epidemiologi, psicologi esperiti in lavoro ed organizzazioni, ingegneri, fisici, chimici, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, infermieri, tecnici laureati e tecnici diplomati. Il tecnico della prevenzione, operante nel servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria e collabora con l'Autorità Giudiziaria nelle indagini inerenti alla propria materia di competenza.
Il nuovo comma 6-quater dispone infine che le eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis (cfr. supra), possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.
Il comma 2 con una modifica all’articolo 15, comma 2, della L. n. 125/2001(95) consente a tutto il personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro – e non solo ai medici del lavoro come attualmente previsto - l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.
L’articolo 15 della citata legge n. 125/2001 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) prevede (comma 1) che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge(96) , è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il comma 2 dispone che per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
84) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 13 disciplina l’attività di vigilanza.
85) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
86) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 13 disciplina l’attività di vigilanza.
87) Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
88) Istituito presso ogni regione e provincia autonoma, cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007; il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
89) Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
90) Il dipartimento di prevenzione è una struttura tecnico funzionale dell'Azienda sanitaria locale, preposto alla promozione della tutela della salute collettiva con l'obiettivo della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare. In base all'articolo 7-quater del d.lgs 30 dicembre 1992 ed al d.lgs 19 giugno 1999, n. 229, le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate.
In genere, i servizi del dipartimento (che possono variare di terminologia a seconda delle regioni) sono così articolati: servizi veterinari; SPEMP: Servizio Sanità pubblica ed epidemiologica; SPreSAL: Servizio per la prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di lavoro.
91) Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
92) Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
93) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
94) Anche per questo motivo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro assume varie denominazioni nelle singole Regioni (PSAL, SPSAL, SPreSAL, Spesal, SPISAL, Spisll, UOPSAL, UOML, PISLL, ecc.).
95) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
96) Si veda il il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540