Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 15
(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

L’articolo 15 prevede l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.

Si demanda a specifico decreto ministeriale la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché l’indicazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi. Nel corso dell’esame al Senato, è stato altresì precisato che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL (comma 1).

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione in commento prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotti linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Tali linee guida devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La finalità indicata è quella promuovere un continuo miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro.

Come specificato nella relazione illustrativa, la disposizione in titolo si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di rafforzamento della cultura della prevenzione, e mira a consolidare un sistema di sicurezza partecipato, orientato alla prevenzione proattiva. Il tracciamento dei mancati infortuni consente di trasformare ogni “quasi incidente” in un’occasione di apprendimento e miglioramento continuo, rafforzando la consapevolezza organizzativa e promuovendo ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili.

La relazione illustrativa sottolinea quindi che il tracciamento dei mancati infortuni rappresenta uno strumento di apprendimento organizzativo che consente di individuare tempestivamente criticità operative, carenze procedurali e fattori di rischio, intervenendo in modo preventivo prima che si traducano in incidenti effettivi.

La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le modalità attraverso le quali le imprese suddette comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese

In virtù di proposta emendativa approvata nel corso dell’esame al Senato, è stato specificato che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.

È stato altresì precisato che restano ferme le predette procedure fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati. (comma 1).

Il comma 2 precisa, infine, che alle attività previste dall’articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.