Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 14-bis
(Convenzioni per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità)

L’articolo 14-bis – introdotto in sede referente – reca disposizioni volte a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l’inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.

In particolare, la disposizione in commento interviene sulla disciplina relativa sia alle convenzioni quadro stipulate su base territoriale per l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o con disabilità, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, sia alle convenzioni per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, di cui all’art. 12-bis della L. 68/1999.

Convenzioni per l’inserimento lavorativo

Preliminarmente, occorre ricordare brevemente la disciplina vigente relativa a tali convenzioni, recata dall’art. 12-bis della L. 68/1999, che riconosce agli uffici competenti la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti tenuti ad assumere soggetti appartenenti alle categorie protette nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati(74) , denominati soggetti conferenti, e le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione, denominati soggetti destinatari. Tali convenzioni sono finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

La disposizione in oggetto reca le seguenti modifiche alla suddetta disciplina:

  • eleva dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva, pari al sette per cento dei lavoratori occupati. Resta fermo che la stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, entro il suddetto limite percentuale riferito alla quota di riserva (comma 1, lettera a));

Si ricorda che l'aliquota d'obbligo è l'aliquota percentuale del numero totale di lavoratori che un'azienda è tenuta ad assumere per rispettare gli obblighi di legge, mentre la quota di riserva indica il numero effettivo di posti (rispetto alla percentuale stabilita dall'aliquota d'obbligo) che devono essere riservati ai lavoratori con disabilità iscritti nelle liste di collocamento.

  • inserisce anche gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali)(75) e le società benefit(76) nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate le predette convenzioni (comma 1, lettera c));
  • al fine di realizzare la commessa di lavoro da parte del soggetto destinatario, riconosce a quest’ultimo la possibilità di porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di distacco(77) e a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Viene altresì disposto che, qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi dell’art. 12-bis della L. 68/1999, oggetto delle modifiche apportate dalla disposizione in commento, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima (comma 1, lettera b)).

Si ricorda che il conferimento di una o più commesse di lavoro, con contestuale assunzione delle persone con disabilità da parte del soggetto destinatario, e la determinazione del valore di ciascuna commessa sono requisiti necessari delle convenzioni in oggetto, insieme all’individuazione delle persone con disabilità da inserire (previo loro consenso), alla definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo e alla durata non inferiore a tre anni.

Convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o con disabilità

Preliminarmente, occorre ricordare brevemente la disciplina vigente relativa a tali convenzioni, recata dall’art. 14 del D.Lgs. 276/2003 in base al quale i servizi per il collocamento obbligatorio stipulano con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro (comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e con le cooperative sociali(78) ed i relativi consorzi e con le imprese sociali(79) le suddette convenzioni quadro su base territoriale, validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Qualora l'inserimento lavorativo realizzato attraverso le predette convenzioni riguardi i lavoratori con disabilità - con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (ex art. 3 della L. 68/1999(80) ).

La disposizione in oggetto inserisce anche gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali)(81) e le società benefit(82) nel novero dei suddetti soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le predette convenzioni quadro e dispone, contestualmente, che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative e imprese sociali, come attualmente previsto dal richiamato art. 14, ma anche a tali nuovi soggetti (comma 2, lettera b)).

Conseguentemente, anche per tali nuovi soggetti l’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità realizzato attraverso la convenzione quadro si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti. Resta fermo che tale utilità ai fini della copertura della quota di riserva rimane subordinata anche per i nuovi soggetti, così come per le cooperative e imprese sociali all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a carico delle imprese conferenti (comma 2, lettere f) e g)).

Restano fermi gli aspetti che la convenzione quadro deve disciplinare in base alla normativa vigente, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento, vengono estesi anche gli enti del Terzo settore non commerciali e alle società benefit (comma 2, lettere c), d), e)).

Si ricorda che gli aspetti che la convenzione deve disciplinare sono i seguenti:

  • le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
  • i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire;
  • le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
  • la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo necessario per determinare la copertura della quota di riserva;
  • la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro;
  • l'eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
  • i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Viene poi abrogata la previsione di cui all’art. 6, c. 3, del D.Lgs. 469/2003 in base alla quale, per la stipula delle convenzioni in commento, i servizi per il collocamento obbligatorio sentono il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative (comma 2, lettera a)). L’abrogazione prevista dalla disposizione in commento consegue all’abrogazione della disposizione originaria che istituiva tale Comitato. Tuttavia, si ricorda che, dal 2015, il riferimento al suddetto Comitato contenuto nella L. 68/1999 e necessario per la stipula di convenzioni aventi il medesimo scopo di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità è stato sostituito(83) con quello ad analogo Comitato presente presso i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8, c. 1-bis, della medesima L. 68/1999. Alla luce di ciò, si valuti l’opportunità di riferirsi a tale Comitato anche nella nuova formulazione dell’art. 14 del D.Lgs. 276/2003 recata dalla disposizione in commento.


74) Di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), della L. 68/1999.

75) Di cui all’art. 79, c. 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

76) Di cui all’art. 1, c. 376, della L. 208/2015, ai sensi del quale si definiscono benefit le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

77) Di cui all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003.

78) Di cui all’art. 1, c. 1, lett. b), della L. 381/1991, vale a dire quelle che svolgono attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari, ossia attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

79) Di cui al D.Lgs. 112/2017, ai sensi del quale possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati

80) Ai sensi della richiamata L. 68/1999, i lavoratori rientranti nelle categorie protette usufruiscono di un regime di collocamento obbligatorio in base al quale i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono assumere un certo numero di lavoratori con disabilità, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua. L’art. 3, in particolare, configura in capo ai datori di lavoro l’obbligo di impiegare lavoratori appartenenti alle suddette categorie protette nella misura seguente (quote di riserva): il 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

81) Di cui all’art. 79, c. 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

82) Di cui all’art. 1, c. 376, della L. 208/2015, ai sensi del quale si definiscono benefit le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

83) Dal combinato disposto dell’art. 7, c. 1, lett. b), e c. 2 del D.Lgs. 151/2015.