Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
Azioni disponibili
Articolo 14
(Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)
L’articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro - al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), specificando, peraltro, che ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il comma 2, a decorrere dalla medesima data, prevede la possibilità per i datori di lavori e per i soggetti abilitati e autorizzati di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie previste, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il comma 3 prevede che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Il comma 4 prevede l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, conferendo, peraltro, a tali Agenzie la facoltà di accedere alla medesima piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
Il comma 6 prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che - ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, rinviando l’individuazione delle modalità attuative della presente disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 7 modifica la composizione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, aggiungendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 8 prevede la clausola d’invarianza finanziaria.
L’articolo 14, al comma 1, primo periodo, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, abbiano l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il secondo periodo prevede che ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa è stato introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 (convertito con L. n. 85 del 03 luglio 2023).
Tale piattaforma è stata realizzata dall’Inps ed istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione” (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e DM 8 agosto 2023, che reca disposizioni per l’operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (cfr. art. 12, c. 3, del D.L. 48/2023 e art. 3 del DM 8 agosto 2023). Esso favorisce l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.
L’introduzione della suddetta piattaforma permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.
Inoltre, il SIISL agevola la ricerca del lavoro e l’individuazione di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva (art. 5, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Il comma 2 prevede che a decorrere dalla medesima data del 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro previste, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere effettuate dai medesimi datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati - ovvero coloro che risultano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro e negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 - anche tramite il SIISL.
Si osserva che l’art. 9-bis prevede che i datori di lavoro privati - ivi compresi quelli agricoli - gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni - sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rapporti di lavoro(66) instaurati al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello della loro instaurazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie per il lavoro autorizzate sono tenute a comunicare(67) , entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente(68) .
Si ricorda che il sistema delle comunicazioni obbligatorie è informatizzato, ed è gestito, con modalità di cooperazione applicativa, da un soggetto centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e da altri soggetti (le Regioni, l'INPS(69) , l'INAIL, le Prefetture) che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati. Tale sistema di comunicazioni obbligatorie telematiche(70) è stato istituito dall’articolo 1, commi 1180-1185, della L. 296/2006, e reso attuativo con il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007(71) .
Si ricorda, peraltro, che l’art. 4-bis del decreto legislativo n.181/2000, come modificato dal comma 1183 delle già citata L.296/2006, ha previsto l’obbligo di comunicazione per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici – che devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro - anche per quanto concerne le variazioni e trasformazioni del rapporto di lavoro (proroga, trasformazione a tempo indeterminato o a tempo pieno, trasferimento o distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro, trasferimento d’azienda o di ramo di essa)(72) .
Giova inoltre richiamare la legge n. 264 del 1949 che, all’art. 21, prevede per i datori di lavoro l’obbligo di comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro entro 5 giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
Si ritiene opportuno, infine, richiamare l’art. 11 del DPR n. 231 del 2006 per quanto concerne l’obbligo di comunicazione a carico degli armatori e delle società di armamento per l'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta (attuato con il DM 24 gennaio 2008).
Anche alla luce del parere reso dalla Conferenza unificata sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 novembre 2025, si valuti l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione del comma 2 in commento che richiama solamente le comunicazioni obbligatorie dell’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, senza fare riferimento a tutte le altre previste dalla normativa vigente, riguardanti le variazioni (tra cui proroghe e trasformazioni) e le cessazioni (anche in caso di rapporto a tempo indeterminato o di data di cessazione diversa da quella comunicata all’atto di assunzione) del medesimo rapporto di lavoro (ovvero quelle previste dall’art. 4-bis del decreto legislativo n.181/2000 e dall’art. 21 della L. 264/1949, nonché dall’art.11 del DPR n. 231/2006 per quanto concerne le comunicazioni obbligatorie degli armatori).
Il comma 3 introduce un meccanismo di garanzia attraverso il quale il SIISL verifica i dati autocertificati del lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed espone gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. La disposizione dunque mira a mettere a disposizione del datore di lavoro che intende assumere elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli.
Si ricorda che, in base al DM 8 agosto 2023, il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL(73) e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni.
Il comma 4, modificato in sede referente, prevede che le Agenzie per il Lavoro sono tenute - nei termini di cui al comma 1 - alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Considerato che la disposizione sembra prefigurare un obbligo per le agenzie per il lavoro di alimentare la piattaforma SIISL pubblicando tutte le posizioni gestite, appare opportuno chiarire se tale obbligo si configura solo ai fini della fruizione degli incentivi o abbia una valenza complessiva, atteso che la norma richiama il comma 1, che prevede l’obbligo solo per le assunzioni incentivate per il datore di lavoro.
Si ricorda che le Agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iscritti ad apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 4 del D.Lgs n. 276/2003). Per l’iscrizione a tale albo (che comprende cinque sezioni dedicate ad agenzie di somministrazione di tipo generalista e di tipo specialista - ovvero esclusivamente a tempo indeterminato - agenzie di intermediazione, agenzia di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale) e per l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività sono richiesti determinati requisiti (definiti dal DM 10 aprile 2018, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs 276/2003).
Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. Tale decreto deve essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 6 prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri (extra UE) che - ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, nell'ambito di programmi finalizzati, tra l’altro, all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i richiamati programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni. Tale art. 23, tra l’altro, al comma 3, prevede che gli stranieri che abbiano partecipato a tali attività sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro.
Si ricorda altresì che il DM 7 luglio 2023, n. 27 ha adottato le Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero che ha peraltro precisato che i destinatari di tali programmi sono i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.
Tale comma 6 specifica che tale iscrizione avviene per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ed enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.
Si valuti l’opportunità di specificare i soggetti - tra quelli indicati al comma 1 del citato art. 23 - attraverso i quali è possibile l’iscrizione di tali lavoratori presso il SIISL.
Il secondo periodo di tale comma 6 rinvia l’individuazione delle modalità attuative della presente disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 7, modificando il comma 6 dell’articolo 19, della legge 23 settembre 2025, n. 132 - il quale, nel definire la governance italiana sull’intelligenza artificiale, ha istituito un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale - ne modifica la composizione, aggiungendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19, della legge 23 settembre 2025, tale organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità politica delegata e composto dai seguenti soggetti, o da loro delegati:
•Ministro dell’economia e delle finanze;
•Ministro delle imprese e del made in Italy;
•Ministro dell’università e della ricerca;
•Ministro della salute;
•Ministro della Pubblica amministrazione;
•Autorità politica delegata per la sicurezza della Repubblica e in materia di cybersicurezza;
•Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
Il comma 8 stabilisce, infine, che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, la relazione tecnica del provvedimento precisa, infatti, che, ai fini dell’implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziate nel bilancio dell’INPS le risorse necessarie e che, allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del Lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
66) L’obbligo di comunicazione riguarda tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché alcune categorie di lavoro autonomo e il lavoro associato.
67) Il modello “UniSomm” è il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono all’obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di somministrazione.
68) Tale medesimo termine di 20 giorni dall’assunzione vale anche nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale
69) Per i soli lavoratori domestici le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione
vanno effettuate tramite l'apposito sistema predisposto dall'INPS.
70) Servizio informatico C.O.
71) Si osserva che il decreto legislativo n. 150/2015, all’art. 13, comma 4, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza
72) Tale art. 4-bis del d.lgs 181/2000, peraltro, al comma 6, come modificato dalla L. 296 del 2006, prevede che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
73) A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024.
Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.