Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 13
(Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro)

L’articolo 13 reca disposizioni:

  • per l’Ispettorato nazionale del lavoro, riconoscendo al personale una somma forfetaria per le missioni ispettive e all’Istituto l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali;
  • per le imprese costituite in forma societaria, in merito ai soggetti obbligati all’indicazione del domicilio digitale.

Per quanto concerne l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), la disposizione in commento dispone che:

  • su richiesta del dipendente, l’Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso. Tale somma – autorizzata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del bilancio dell’Ispettorato medesimo già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive – sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1);

Sul punto, la Relazione tecnica allegata al presente provvedimento specifica che tale somma forfetaria potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall’art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale al personale dell’INL (nonché dell’INPS e dell’INAIL) compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio: una indennità chilometrica; una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio; in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto; il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore; il rimborso delle spese di viaggio.

  • è estesa all’Ispettorato l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all’art. 158 del D.P.R. 115/2002(65) compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche parti di un processo. Ai relativi oneri, valutati in 2.000 euro per il 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2).

Sul punto, la Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento specifica che tale previsione mira a superare i dubbi interpretativi derivanti dalla natura giuridica dell’Ispettorato, garantendo uniformità di trattamento con le altre amministrazioni statali.

Per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, c. 1, del D.L. 179/2012 - si dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico. Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (comma 3).

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).


65) Che ha introdotto l’istituto della prenotazione a debito in relazione ad alcune imposte quali il contributo unificato, l’imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.