Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 12
(Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)
L’articolo 12 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria – che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità, da individuare mediante procedure comparative e verifica di idoneità(62) –, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. In tale ambito, la stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025. Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto(63) indicano che nell’ambito della procedura di stabilizzazione rientrano 28 medici e 66 infermieri.
L’articolo 12 subordina la stabilizzazione al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali dell’INAIL e richiama il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che, all’articolo 20 (e successive modificazioni), pone diverse norme transitorie generali in materia di stabilizzazione e di contratti riservati. Si rileva che il personale interessato dalla stabilizzazione di cui al presente articolo 12 è costituito da soggetti che, nell’ambito della stipulazione con l’Istituto dei suddetti contratti di lavoro dipendente a termine e, in precedenza, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa(64) , non sono stati reclutati in base a una procedura concorsuale pubblica. Tenuto conto di quest’ultima circostanza e della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ammette la previsione di selezioni riservate, in presenza di determinate condizioni, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, potrebbe risultare opportuno valutare la norma in esame.
In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte costituzionale ha giudicato fondata con riferimento ai princìpi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni, congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).
Si ricorda che l’articolo 12 in esame fa riferimento alla finalità di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa e riabilitativa dell’INAIL.
62) Tale contingente – di cui all’articolo 20-quater, comma 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 – era previsto nell’ambito di un precedente contingente massimo di 200 medici specialisti e 100 infermieri, per i quali (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20-quater) era ammessa la previa proroga di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo Istituto. Gli originari contratti di collaborazione erano stati previsti dall’articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che, per le modalità di conferimento degli incarichi, faceva rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del medesimo D.L. n. 18, e successive modificazioni.
63) Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.S. n. 1706.
64) Cfr. supra, in nota.