Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 11
(Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative
amministrate dall’INAIL)

L’articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INAIL siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.

La disposizione in commento estende all’INAIL la suddetta previsione, di cui all’art. 69, c. 15, della L. 388/2000, già contemplata per le gestioni amministrate dall’INPS.

La Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento specifica che la disposizione in commento entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e che essa - stante che gli avanzi di cassa del bilancio INAIL affluiscono alla Tesoreria Unica dello Stato e non producono interessi per l’Istituto - evita di aggravare o di far beneficiare le gestioni assicurative per operazioni contabili legate alle anticipazioni di cassa interne al bilancio complessivo dell’Istituto, quindi a somma zero, ferma restando la loro evidenziazione e regolazione.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente(61) , la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni assicurative ad esso affidate.


61) Derivante dal combinato disposto degli artt. 20, c. 1, e 55, c. 4, della L. 88/1989.