Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 10
(Disposizioni in materia di norme UNI)

L’articolo 10 reca due novelle all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la prima novella, si provvede ad aggiornare il riferimento a specifico standard tecnico - cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - sostituendo, in particolare, quello non più vigente (“British Standard OHSAS 18001:2007”) con quello attualmente vigente, ossia la “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”) (comma 1, lettera a)).

Con la seconda novella, si prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate (comma 1, lettera b)).

L’articolo 10 interviene a novellare l’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si ricorda che il richiamato articolo 30 reca la disciplina relativa al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica con riguardo alla sicurezza dei lavoratori.

Tale norma delinea le caratteristiche per l’adozione di un efficace modello gestionale e organizzativo in materia di sicurezza dei lavoratori.

Si prevede, in particolare, che tale modello debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come anche specificato nella relazione illustrativa, la novella recata al comma 5 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 dalla disposizione in commento è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa ivi prevista, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con la vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso” (comma 1, lettera a)).

Il comma 1, lettera b), interviene anch’esso a novellare l’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introducendo un nuovo comma (comma 5-ter).

Ai sensi di tale comma 5-ter, si prevede la promozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle altre norme di rilievo per i temi della salute e sicurezza sul lavoro.

La promozione della stipula di queste convezioni è altresì finalizzata all’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate.

Si prevede, inoltre, che tale bollettino venga pubblicato periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI.

Viene, infine, precisato che agli oneri derivanti da tale comma 5-ter si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio INAIL.