Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 9
(Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL)
L’articolo 9, al comma 1, interviene ad aggiornare il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.
Il comma 2 provvede alla stima degli oneri, precisando che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
L’articolo 9, al comma 1, sostituisce integralmente il n. 2 del terzo comma dell’art. 10 della legge n. 248/1976(54) .
La novella prevede ora che il beneficiario debba avere un’età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile(55) .
Si ricorda che l'assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 180 del DPR n.1124/1965(56) , consiste in una prestazione integrativa di carattere economico, corrispondente ad un assegno che viene erogato ogni mese dall'INAIL a favore dei soggetti invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a beneficiare dell'assunzione obbligatoria(57) .
Il requisito soggettivo per accedere a tale prestazione è il riconoscimento in capo al lavoratore di una menomazione dell'integrità psicofisica/ danno biologico superiore al 20 per cento (58) (art. 1, c. 782, L. n. 296/2006 - per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007)(59) , nonché un’età non superiore ai 65 anni.
La determinazione dell'importo dell'assegno è aggiornata da uno specifico decreto ministeriale (da ultimo si veda il D.M. 18 aprile 2025, n. 52)(60) .
Il comma 2 provvede alla stima degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in euro:
- 702.700 per l’anno 2026;
- 782.500 per l’anno 2027;
- 798.900 per l’anno 2028;
- 863.700 per l’anno 2029;
- 873.000 per l’anno 2030;
- 943.800 per l’anno 2031;
- 954.000 per l’anno 2032;
- 973.400 per l’anno 2033;
- 975.300 per l’anno 2034;
- 1.005.200 annui a decorrere dall’anno 2035
Tale comma 2, quindi, prevede che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze).
La relazione tecnica del provvedimento precisa che la platea degli aventi diritto all’assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell’assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall’Inail, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità Inail.
54) Tale norma prevedeva, tra i requisiti richiesti, ai fini del diritto all'assegno in questione, età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne)
55) Si ricorda che l’art 1 della legge n. 482 /1968, che è stato abrogato dalla legge n. 68/1999, prevedeva la non applicabilità delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie nei confronti di coloro che avessero superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che avessero perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, potessero riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti
56) Si osserva che l'art. 1-decies, del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 ha demandato l'erogazione di tale assegno di incollocabilità all'Istituto assicuratore, a far tempo dal 1° aprile 1979.
57) Ovvero impossibilità ad essere collocati in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti
58) Secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000
59) Il grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, deve essere non inferiore al 34 per cento riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al T.U (DPR 1124/1965), per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006
60) L’art. 10, secondo comma, della legge 248/1976 prevede che l’assegno venga rivalutato annualmente secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L’assegno viene erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato