Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
Azioni disponibili
Articolo 1
(Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione
e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL)
L’articolo 1 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico - con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - e dei contributi INAIL in agricoltura.
Come anticipato, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, la disposizione in commento (comma 1) autorizza l’INAIL, ai sensi della normativa vigente(1) e a decorrere dalla predetta data, alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, intendendosi per tali le riduzioni del tasso di premio che l’Istituto riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori – anno.
Si ricorda che, a seguito della modifica del sistema tariffario operata nel 2019(2) , è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso in commento, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL, ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze ed è stato stabilito che l’oscillazione venga applicata con riferimento all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso (quindi, con riferimento a tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori e non più con riferimento alle singole voci di tariffa)(3) .
In particolare, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un’oscillazione in riduzione (bonus) o in aumento (malus) in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. La determinazione dell’oscillazione del tasso è data dal confronto tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) della PAT e l’indice di sinistrosità medio ponderato (ISM) rapportato con quest’ultimo. Qualora il valore di ISA sia minore di zero si avrà una riduzione del tasso medio (bonus), se maggiore di zero si avrà invece un aumento (malus).(4)
Viene altresì introdotta l’esclusione dal riconoscimento del beneficio derivante dalle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo, nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente all’INAIL, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna. La definizione delle modalità di attuazione di tali previsioni è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 4).
L’INAIL è altresì autorizzato, ai sensi della normativa vigente(5) e a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura (comma 2).
Si ricorda che attualmente tali contributi sono pari al 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro (cfr. Circolari INPS 46/2025 e 108/2025). Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1, c. 128, della L. 147/2013, per i contributi assicurativi della gestione agricoltura è prevista una riduzione annuale pari al 14,80% per il 2025 (cfr. DM 24 settembre 2024) e del 13,02% per il 2026 (cfr. DM 30 settembre 2025).
All’attuazione delle suddette disposizioni in merito alle revisioni tariffarie si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL e, su proposta del medesimo Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (commi 3 e 5). Si valuti l’opportunità di specificare se tale termine di sessanta giorni per l’adozione del decreto ministeriale sia perentorio o ordinatorio.
1) Di cui all’art. 3 del D.Lgs. 38/2000, che consente l’aggiornamento periodico delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per ciascuna delle gestioni individuate a fini tariffari (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività).
2) Ad opera del DM 27 febbraio 2019, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 1121-1126, della L. 145/2018
3) Cfr. Circ. INAIL 28 settembre 2021.
4) Cfr. Tabelle A e B dell’art. 20 della MAT19.
5) Di cui al Titolo II del DPR 1127/1965, che disciplina l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura