Legislatura 19ª - Dossier n. 307

Informazioni sul provvedimento

Atto n.

344

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo:

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Riferimento normativo:

articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91

Relazione tecnica:

presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

L’articolo 29, della legge n. 91 del 2025 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali(1) , anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2): ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento [comma 2, lettera a)]; adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie [comma 2, lettera b)]; prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti [comma 2, lettera c)]; regolamentare le attività di gestione del prodotto e dei relativi rifiuti [comma 2, lettera d)]; prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta [comma 2, lettera e)]; individuare un’autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa [comma 2, lettera f)]; adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore [comma 2, lettera g)]; individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile [comma 2, lettera h)]; apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo n. 188 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti), in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo n. 157 del 2022 [comma 2, lettera i)]; prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, tenendo conto della dimensione aziendale, in materia di rischi legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche [comma 2, lettera l)]; adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento [comma 2, lettera m)]; prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita [comma 2, lettera n)]; prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione [comma 2, lettera o)]; aggiornare gli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento [comma 2, lettera p)]. Il comma 4 dell’articolo in riferimento prevede, altresì, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è composto di 39 articoli e 1 allegato, reca all’articolo 38 una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5

Disposizioni generali

Le norme stabiliscono le finalità e l’ambito di applicazione del decreto in oggetto, nonché le relative definizioni, precisando, tra l’altro, che quest’ultimo è adottato al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (articoli 1 e 2).

Il regolamento (UE) n. 1542/2023 stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione europea. Stabilisce altresì requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Inoltre, introduce obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento.

Vengono individuate le autorità competenti ai fini delle attività previste dal decreto in parola. In particolare: il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato(2) quale autorità di notifica nazionale, responsabile delle procedure di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e del controllo degli organismi notificati; il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi) è designato(3) quale autorità nazionale competente in materia di vigilanza del mercato, specificando che per tale funzione lo stesso possa avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, della Guardia di finanza e del Dipartimento dei vigili del fuoco; il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione generale economia circolare e bonifiche) è designato(4) quale autorità competente e responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie. Viene, altresì, precisato che le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza(5) (articolo 3).

Viene, inoltre, prevista l’istituzione del Tavolo nazionale batterie, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, degli enti tecnici [ISPRA, ACCREDIA(6) , Comitato elettrico italiano (CEI)], dell’Agenzia delle dogane, di ANCI e delle principali associazioni di categoria. Viene stabilito che il predetto Tavolo svolga funzioni consultive e, inoltre, che possa avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università, specificando, comunque, che ai componenti del Tavolo e ai predetti esperti non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 4).

Viene, altresì, disciplinata l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie, stabilendo, tra l’altro, che le batterie possano essere immesse sul mercato solo se conformi al Regolamento europeo, prevedendo, con specifica clausola di salvaguardia, che le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possano essere commercializzate anche successivamente (articolo 5).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme in esame e, con riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, afferma che il Ministero delle imprese e del made in Italy, designato quale autorità di notifica nazionale, svolgerà le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando, inoltre che trattasi di attività analoghe a quelle già svolte dal medesimo Ministero con riferimento alle attività di accreditamento per le funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 765/2008(7) . Analogamente, con riferimento alle attività in capo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi), la relazione tecnica afferma che il medesimo Ministero svolgerà le attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività ricomprese tra i compiti istituzionali della predetta Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi. La collaborazione con le Camere di commercio, la Guardia di finanza, il Dipartimento dei vigili del fuoco è prevista tenendo conto delle attività istituzionali dei rispettivi enti, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, l’avvalimento della collaborazione istituzionale dei predetti soggetti sarà garantito nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, asserisce la relazione tecnica, dall’articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all’articolo 4 (istituzione del Tavolo nazionale batterie), la relazione tecnica afferma che il supporto operativo allo stesso è assicurato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento sviluppo sostenibile), per il tramite della Direzione generale per l’economia circolare e le bonifiche e della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolgeranno le rispettive attività nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica ribadisce che ai componenti del Tavolo e agli eventuali esperti chiamati a supporto dello stesso non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che, pertanto, dall’articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all’articolo 5, che disciplina l’immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie, la relazione tecnica afferma che lo stesso presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le autorità competenti per le attività previste dal provvedimento. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy viene designato quale autorità di notifica nazionale, mentre la direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi e quella per l’economia circolare e le bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definite, rispettivamente, quali autorità nazionali responsabili in materia di vigilanza del mercato e in materia di obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie. Viene, altresì, previsto che ai fini delle attività di vigilanza dei mercati, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, della Guardia di finanza e del Dipartimento dei vigili del fuoco e che le funzioni di controllo alle frontiere vengano svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza (articolo 3). Viene, quindi, prevista l’istituzione di un Tavolo nazionale batterie quale organo consultivo composto, tra l’altro, da rappresentanti dei predetti Ministeri, degli enti tecnici (ISPRA, ACCREDIA, CEI), dell’Agenzia delle dogane, dell’ANCI e delle principali associazioni di categoria. Il tavolo può anche avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università. Ai componenti del Tavolo e agli esperti non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 4).

Quanto alle autorità competenti designate, la relazione tecnica assicura che il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolgeranno le attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoghe assicurazioni vengono fornite dalla relazione tecnica in merito all’attività dei soggetti di cui la medesima Direzione generale potrà avvalersi, nonché con riguardo alle funzioni di controllo alle frontiere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza. Nulla viene riferito invece riguardo alle attività poste in capo alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca analoghe assicurazioni anche in merito alle attività che dovranno essere svolte da quest’ultima Direzione generale.

Non si hanno invece osservazioni da formulare né in merito all’articolo 4, considerato che, con specifico riguardo all’istituzione del Tavolo nazionale batterie, ai relativi componenti e agli eventuali esperti di cui lo stesso può avvalersi, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, né sulle restanti disposizioni in esame atteso il carattere ordinamentale delle stesse, come confermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLI da 6 a 12

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Le norme specificano le competenze, quale autorità di notifica nazionale, del Ministero delle imprese e del made in Italy, responsabile dell’istituzione e della esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie alla legislazione di settore e per il controllo degli organismi notificati. Viene, tra l’altro, previsto che la valutazione degli organismi di valutazione della conformità delle batterie ai fini dell’autorizzazione e della notifica e il controllo degli organismi notificati siano svolti da ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento. Viene stabilito che le modalità di svolgimento dell'attività eseguite da ACRREDIA e i rapporti fra questa e il Ministero delle imprese e del made in Italy siano regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. Viene, inoltre, previsto che l'autorizzazione degli organismi a eseguire la predetta valutazione di conformità sia rilasciata con decreto ministeriale, disponendo, altresì, che mediante decreto ministeriale siano stabilite le tariffe, poste a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo, per le attività di esecuzione delle procedure di valutazione e di notifica degli organismi, ad eccezione di quelle relative alle attività svolte da ACCREDIA (articolo 6).

In proposito, si evidenzia che ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT.

Vengono definiti i requisiti e i criteri che devono guidare il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica, e ACCREDIA, ai fini dell'attività di valutazione e controllo (articolo 7). In particolare viene precisato che i medesimi soggetti assegnino alle relative attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti [articolo 7, lettera f)].

Viene, inoltre, disposto l’obbligo per gli organismi di valutazione della conformità di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile, con caratteristiche minime stabilite con decreto ministeriale, prevenendo, altresì, che, fino all'adozione di tale decreto il massimale del contratto di assicurazione non debba essere inferiore a 2.500.000 euro. L’obbligo in riferimento non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo di diritto pubblico (articolo 8).

Vengono, tra l’altro, disciplinate le modalità di presentazione delle domande di notifica, prevedendo che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, nonché la procedura di notifica da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e quella dei ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati (articoli da 10 a 12).

La relazione tecnica evidenzia, con riguardo all’articolo 6, che gli oneri delle attività di valutazione e controllo siano coperti dalla previsione di specifiche tariffe poste a carico degli organismi richiedenti, al fine di assicurare la remunerazione dei costi relativi sia alle attività di valutazione degli organismi richiedenti ai fini della notifica, sia alle attività di controllo degli organismi notificati. Per assicurare la disponibilità di adeguate risorse economiche, e comunque per assicurare la disponibilità di risorse da utilizzare per le finalità istituzionali, è stato espressamente previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy per stabilire le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi notificati sottoposti a controllo. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato già designato a svolgere le funzioni di autorità nazionale competente per le attività di accreditamento e per le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, e designato quale autorità di notifica nazionale per diversi ambiti materiali di attuazione del diritto europeo.

Con riferimento agli articoli da 7 a 10, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e ad affermare che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all’articolo 11, che disciplina la procedura di notifica a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy, la relazione tecnica assicura che, trattandosi di attività che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero in parola, gli stessi saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all’articolo 12, disciplinante i ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, stabiliscono, tra l’altro, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nazionale, è il soggetto responsabile dell’istituzione e della esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie alla legislazione di settore e per il controllo degli organismi notificati. Viene, inoltre, disposto che la valutazione degli organismi di valutazione della conformità, ai fini dell'autorizzazione e della notifica, e il controllo degli organismi notificati siano eseguiti da ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento. Viene, tra l’altro, stabilito che le tariffe per le attività di esecuzione delle procedure di valutazione e di notifica degli organismi, ad eccezione di quelle relative alle attività svolte da ACCREDIA (regolati, per quanto riguarda i rapporti tra questa e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con apposita Convenzione o protocolli d’intesa) siano definite con decreto ministeriale e poste a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo (articolo 6).

Quanto alle attività di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di autorità di notifica nazionale, non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che le predette attività, come evidenziato dalla relazione tecnica, ribadendo quanto già riferito in merito all’articolo 3 (cfr. supra), rientrando nei compiti istituzionali del predetto Ministero, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dall’altro, che le tariffe per le attività di notifica e controllo (escluse quelle di ACCREDIA) sono poste a carico degli organismi di valutazione della conformità che richiedono la notifica o che sono sottoposti a controllo.

Riguardo alle attività che sarà chiamata a svolgere ACCREDIA, le cui modalità, anche nei rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy sono demandati all’adozione di un’apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alla natura onerosa o meno di tali strumenti convenzionali, non desumibile né dal testo né dalla relazione tecnica. In particolare, qualora si trattasse di convenzioni onerose, dovrebbe essere chiarito quali siano i capitoli di bilancio che dovrebbero farsene carico e quali siano le relative disponibilità finanziare a cui poter attingere, in modo da assicurare che le convenzioni in argomento possano essere stipulate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 38.

ARTICOLI da 13 a 18

Obblighi degli operatori economici e appalti pubblici verdi

Le norme stabiliscono l’obbligo di traduzione in italiano della dichiarazione di conformità UE delle batterie (articolo 13), nonché i principali obblighi in capo agli operatori economici (articolo 14).

Viene previsto che il Ministero delle imprese e del Made in Italy assuma le iniziative necessarie per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE sulle batterie e promuova le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura (articolo 15). Vengono, inoltre, previste misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza degli operatori economici, disciplinando, tra l’altro, le attività di vigilanza delle competenti autorità per la verifica del rispetto dei predetti obblighi (articolo 16). Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e quello delle imprese e del Made in Italy danno pubblicità agli atti adottati dalla Commissione europea relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali; il Ministero dell’ambiente adotta, inoltre, atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al predetto dovere di diligenza. Per il medesimo fine, viene, inoltre, previsto che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovano attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui al successivo articolo 22 (articolo 17).

In materia di appalti pubblici verdi, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta specifici criteri ambientali minimi e aggiorna i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie (articolo 18).

La relazione tecnica, con riguardo agli articoli 13 e 14, disciplinanti, rispettivamente, la lingua della dichiarazione di conformità UE e le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici, afferma che i medesimi presentano carattere ordinamentale.

Con riferimento alle attività assunte e promosse dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell’articolo 15, viene affermato che le stesse saranno svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di diligenza di cui all’articolo 16, viene evidenziato che le stesse sono svolte dalle Autorità competenti nell’ambito dei propri compiti istituzionali in materia di vigilanza e che, pertanto, dalla disposizione in parola non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli atti di indirizzo di cui all’articolo 17, relativi a strumenti di supporto per gli operatori economici, viene precisato che gli stessi consistono in strumenti tecnici e operativi di carattere orientativo e che tali atti saranno predisposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma, inoltre, con riguardo alle attività formative e di sensibilizzazione di cui medesimo articolo 17, che dette attività saranno realizzate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche attraverso la collaborazione gratuita delle Camere di commercio e delle associazioni di categoria. Le attività svolte dalle Camere di commercio rientrano, afferma la relazione tecnica, nell’ambito delle attività istituzionali e potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica assicura, pertanto, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di all’articolo 18 sono relative alla determinazione dei criteri ambientali minimi. Secondo la relazione tecnica, si tratta di un’attività istituzionale svolta dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono l’obbligo di traduzione in italiano della dichiarazione di conformità UE delle batterie (articolo 13) e recano gli obblighi in capo agli operatori economici (articolo 14). Il Ministero delle imprese e del Made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE sulle batterie e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura (articolo 15). Viene, inoltre, prevista l’adozione da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza degli stessi (disciplinati dall’articolo 16). Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuovono attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all’articolo 22 (articolo 17). In materia di appalti pubblici verdi, viene prevista l’adozione da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di specifici criteri ambientali minimi nonché l’aggiornamento dei criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie (articolo 18).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito alla possibilità da parte delle competenti amministrazioni di svolgere le predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLI da 19 a 34

Gestione dei rifiuti di batterie e sanzioni

Le norme prevedono obblighi e obiettivi di raccolta a carico di operatori privati (produttori di batterie, direttamente o attraverso i sistemi collettivi di gestione), stabilendo, tra l’altro, che il calcolo dei tassi di raccolta sia effettuato annualmente dal Centro di coordinamento batterie(8) (articolo 19). Viene prevista l’istituzione del Registro dei produttori di batterie, (parte integrante del Registro nazionale dei produttori(9) ) in sostituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008(10) . I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, che ne curano la trasmissione - attraverso l'interconnessione telematica diretta ai relativi sistemi informativi - al Comitato di vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 24, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all’ISPRA e ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). L’iscrizione al predetto Registro presso la Camera di commercio di competenza è obbligatoria per i produttori che immettono batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi o veicoli. La Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove la progressiva interoperabilità del Registro dei produttori con il Registro delle imprese, l’Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione(11) , ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti. Viene stabilito che gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo e dell'ISPRA siano a carico dei produttori di batterie, attraverso le tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene, inoltre, previsto che gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del suddetto Registro siano a carico dei produttori di batterie(12) (articolo 20).

Il Registro dei produttori di batterie e i dati relativi, tra l’altro, alle batterie immesse sul mercato nazionale sono detenuti dal la suddetta Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo, altresì, che il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie, effettui ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. Per tali finalità, il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Vengono, altresì, specificati i compiti di tenuta e gestione del Registro da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell’ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie. Il finanziamento della realizzazione e della tenuta del registro è disciplinato ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 15 aprile 2024, n. 144 (articolo 21).

Si evidenzia che il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, all’articolo 6 prevede che ai fini della copertura dei costi relativi alla realizzazione e tenuta del Registro nazionale dei produttori le Camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano le tariffe sulla base del costo effettivo del servizio realizzato e reso. L’articolo 10 del medesimo decreto ministeriale dispone che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, già istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 188 del 2008, viene ridenominato “Centro di coordinamento batterie”, confermandone la natura di consorzio con personalità giuridica di diritto privato cui sono tenuti ad aderire e contribuire tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Centro predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare annualmente le quantità di rifiuti di batterie trattate. Il Centro mette a disposizione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’ISPRA le informazioni del registro telematico (articolo 22)

Si ricorda che l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, ha stabilito l’istituzione del Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, prevedendone la partecipazione dei produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.

L’articolo 13, comma 4, del predetto decreto legislativo dispone che i produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui al citato articolo 16.

Vengono specificati i compiti del Centro di coordinamento batterie, che includono, tra l’altro, la definizione delle modalità omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, la rendicontazione annuale all’ISPRA dei dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie in base alle informazioni acquisite dai produttori, l’esecuzione di controlli periodici sui tassi di raccolta dei produttori. Viene, altresì, previsto che il Centro di coordinamento batterie possa stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie, anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. Il medesimo Centro ha l’obbligo di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un accordo di programma triennale con le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti, con l’ANCI e con le associazioni di categoria della distribuzione maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale accordo stabilisce, tra l’altro, le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico (articolo 23).

Si rammenta che l’articolo 13, del decreto legislativo n. 188 del 2008, prevede che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (comma 1). Il Centro di coordinamento definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione di specifici criteri individuati dalla disposizione (comma 2).

Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, già istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, viene ridenominato “Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie”, individuando ulteriori compiti, rispetto a quelli già disciplinati dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 49 del 2014. In particolare, viene disposto che lo stesso assicura il monitoraggio sull’attuazione del provvedimento in esame avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21 e programmi e disponga ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni previste dal provvedimento in esame, avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, (articolo 24).

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 49 del 2014 definisce i compiti del suddetto Comitato precisando che, a tal fine, lo stesso, si avvale si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le attività ispettive ivi previste anche della collaborazione della Guardia di finanza (comma 3). L'attività di Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 188 del 2008, stabilisce che gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori.

Viene disciplinata la responsabilità estesa dei produttori, disponendo, tra l’altro, che in capo ai produttori grava la predetta responsabilità per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale. A carico dei produttori è imposto il versamento di un contributo finanziario per i prodotti immessi sul mercato nazionale diretto a coprire i costi, tra l’altro, della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e delle analisi merceologiche sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati, nonché i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti (articolo 25).

Vengono, altresì, dettate norme di dettaglio in materia di responsabilità estesa del produttore, specificando gli adempimenti relativi agli obblighi conseguenti la citata responsabilità sia nel caso di produttori che adempiono in forma individuale sia nell’ipotesi di adempimento in forma collettiva mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione (articoli 26 e 27).

L’articolo 26, in particolare prevede che, qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente fino al termine dell’esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie. Con riguardo ai sistemi d collettivi, l’articolo 27 prevede, tra altro, che questi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di batterie da gestire ed è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

Sono disciplinate le modalità per la comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di specifiche informazioni da parte, tra l’altro, dei produttori di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri (articolo 28).

Viene previsto l’obbligo di prestare una garanzia finanziaria da parte del produttore nel momento in cui immette una batteria sul mercato (articolo 29) e vengono disciplinati gli obblighi degli operatori degli impianti di trattamento (articolo 30).

L’attività di verifica del conseguimento, da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie è affidata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell’ISPRA e del Centro di coordinamento batterie (articolo 32). Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, predispone un portale per censire i punti di raccolta e registrare il codice (cosiddetto DDT) con cui i rifiuti di batterie vengono avviati da detti punti di raccolta, nonché la categoria e i quantitativi. Sono, altresì, previsti obblighi di pubblicazione annuale di dati in forma aggregata a carico del predetto Ministero (articolo 33).

Viene, infine, disciplinato il sistema sanzionatorio amministrativo pecuniario applicabile agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, raccolta, riciclaggio e seconda vita delle batterie, nonché sulle relative informazioni previste. In particolare viene stabilito che per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente).

Il comma 3 dell’articolo 34 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000: i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie; i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie nonché la violazione, da parte degli stessi, dell'obbligo di comunicazione annuale; i produttori che non provvedono a comunicare, o comunicano in ritardo, alle Camere di commercio le informazioni relative alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente; i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni relative alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie; i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni circa le quantità di rifiuti di batterie trattate ogni anno; i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi inerenti ai piani e programmi di prevenzione dei rifiuti; il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il comma 5 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000 per: il produttore ovvero i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie e il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio. Il comma 6 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, salvo che il fatto costituisca reato, per il distributore che, per ciascun rifiuto: non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare; non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato; in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta oppure non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro. Il comma 7 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500 i fornitori di piattaforme online, che consentono la vendita di batterie in violazione di specifici obblighi previsti dal regolamento. Il comma 8 prescrive che rimangono comunque ferme le sanzioni previste dagli artt. 259 (spedizione illegale di rifiuti), 259-bis (ipotesi aggravate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259-ter (delitti colposi in materia di rifiuti) del. Codice dell'ambiente per le spedizioni di batterie usate, sospettate di essere rifiuti.

Si rammenta che l’articolo 263 del Codice dell’ambiente regola la gestione e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di specifiche disposizioni in materia di rifiuti recate dal medesimo Codice, disponendo la relativa devoluzione per talune violazioni ivi previste alle province e ai comuni (comma 1), per altre specifiche violazioni espressamente indicate, all'entrata dei bilanci delle autorità svolgenti attività ispettive in materia ambientale (comma 2), nonché, per ulteriori violazioni ivi individuate, ciascuno nella misura del 50 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato e ai comuni nel cui territorio sono state accertate le medesime violazioni (comma 2-bis).

All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie individuate dalla norma (commi 1, 2 e 4) provvedono le autorità competenti di cui all’articolo 3, commi 2 e 4 (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza-Cfr. supra). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (articolo 34, comma 10).

Il comma 1 dell’articolo 34 sanziona, salvo che il fatto costituisca reato, talune condotte illecite relative all'immissione sul mercato ed all'immissione in servizio di batterie, da parte degli operatori economici, individuando una sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 150.000. Nello specifico, la norma sanziona l'operatore economico che immette sul mercato o mette in servizio batterie: prive del simbolo per la raccolta differenziata ovvero con simbolo non conforme; con determinate percentuali di cadmio e piombo in assenza del prescritto simbolo ovvero con simbolo non conforme; in violazione delle regole in materia di etichettatura e di QR code. Il comma 2 punisce, con la medesima sanzione pecuniaria e sempre che il fatto non costituisca reato l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorità competente le non conformità riferite a marcatura CE, numero di identificazione, dichiarazione di conformità UE e agli obblighi relativi al dovere di diligenza. Il comma 4, salvo che il fatto costituisca reato, dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000 nei confronti dell'operatore economico che immette sul mercato batterie non conformi: alle restrizioni concernenti specifiche sostanze; batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio; batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato; batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità; batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh; batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità.

La relazione tecnica afferma che l’articolo 19 attribuisce funzioni di monitoraggio e controllo al Centro di coordinamento batterie, struttura già operativa, e che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 20 istituisce il Registro dei produttori di batterie, con funzioni di monitoraggio e tracciabilità, in sostituzione di un registro già esistente, mantenendone l’architettura organizzativa e finanziaria; la norma trasferisce integralmente i costi di istituzione e funzionamento ai soggetti privati interessati (produttori). La tariffa per il finanziamento dei costi di istituzione e funzionamento del Registro dei produttori di batterie si basa, oltre che sul Regolamento (UE) n. 1542/2023, sulle disposizioni del decreto ministeriale n. 144 del 2024, che prevede che i produttori finanzino sia l’istituzione, sia la gestione del registro sulla base di una tariffa ponderata sull'immesso sul mercato. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo e dell'ISPRA sono integralmente a carico dei produttori di batterie, attraverso le tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 21 definisce la governance e le modalità operative del Registro dei produttori di batterie, prevede flussi informativi gestiti da soggetti già operativi nel sistema nazionale di gestione dei rifiuti e stabilisce che tutti gli oneri siano a carico dei produttori, conformemente al principio di responsabilità estesa. Le amministrazioni pubbliche coinvolte (MASE, ISPRA, Camere di commercio, Comitato di vigilanza e controllo) svolgono le attività previste dalla norma utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La Guardia di finanza e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri esercitano gli adempimenti previsti, già istituzionalmente esercitati, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, afferma la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Centro di coordinamento batterie, ente già esistente; le norme confermano la natura privatistica e l’autofinanziamento dell’ente tramite contributi dei soggetti obbligati.

L’articolo 23 prevede, al comma 4, che “Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l’ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Detto accordo è volto a stabilire le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico. Il sistema riprende quello già disciplinato dal decreto legislativo n. 188 del 2008 e dagli Accordi di programma vigenti. Pertanto. la disposizione, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente, prevede che, qualora si decida di istituire una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, gli oneri sono ripartiti con le modalità stabilite dagli accordi di programma, con la clausola espressa che restano in vigore gli accordi vigenti fino alla stipula dei nuovi. Ne consegue che la neutralità finanziaria della disposizione è assicurata dall’articolo 23, comma 4.

L’articolo 24 provvede alla ridenominazione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie, precedentemente istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e all’ampliamento dei relativi compiti, per allineare l'operatività del Comitato al nuovo quadro normativo e razionalizzare i sistemi di coordinamento esistenti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’avvalimento della Guardia di Finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, verrà predisposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, secondo la relazione tecnica, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 25, 26 e 27 dettano norme di dettaglio in tema di responsabilità estesa del produttore, disciplinando le modalità di adempimento dei relativi obblighi in forma individuale e collettiva. Le disposizioni pongono a carico dei produttori i costi della raccolta dei rifiuti di batterie mediante la previsione espressa di contributi finanziari in ossequio a quanto previsto dagli articoli 178-ter, comma 3 e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contributi di cui all’articolo 25 sono volti ad assicurare la copertura dei costi di cui al medesimo articolo; pertanto, secondo la relazione tecnica, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all’articolo 26, si evidenzia che le modalità di versamento dei contributi a carico dei produttori che adempiono in forma individuale agli obblighi di responsabilità sono disciplinate dall’articolo 25, comma 6, dello schema di decreto legislativo, e comunque dagli articoli 56, 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1542/2023.

L’articolo 27 disciplina l’organizzazione e le funzioni dei sistemi collettivi di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori. In particolare, prevede che i produttori che non adempiono agli obblighi di cui al Regolamento mediante un sistema individuale devono adempiere in forma collettiva agli obblighi di responsabilità mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Al riguardo, si evidenzia che i costi di ciascun sistema collettivo ai fini dell’adempimento della responsabilità estesa del produttore trovano integrale copertura sui contributi finanziari versati dai produttori. Pertanto, secondo la relazione tecnica, dall’attuazione degli articoli indicati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 28 disciplina le modalità per la trasmissione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle comunicazioni di cui all’articolo 75 del Regolamento dai produttori di batterie portatili e dai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri, o dalle organizzazioni per l’adempimento collettivo delle responsabilità dei produttori. La disposizione, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 29 impone ai produttori l’obbligo di prestare una garanzia finanziaria nel momento in cui immettono una batteria sul mercato. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La disposizione, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 30 disciplina gli obblighi degli operatori degli impianti di trattamento e, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 31 introduce una disciplina organica dei punti di raccolta, conformemente agli articoli 59 e 60 del Regolamento, in forza dei quali i relativi oneri sono a carico dei produttori, individualmente o mediante i sistemi collettivi di riferimento Pertanto, secondo la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 32 disciplina la verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta. Tale attività è affidata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha il compito di verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta, con il supporto dell’ISPRA; entrambi svolgeranno gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, secondo la relazione tecnica, non derivano pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 33 prevede obblighi di pubblicazione di dati in forma aggregata a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; tale attività rientra tra quelle istituzionali che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, secondo la relazione tecnica, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all’articolo 34 la relazione tecnica evidenzia che il comma 9 prevede che, per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, sia applicato, tra l’altro, l’articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione è coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 188 del 2008, e dall’articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014 che disciplina analoga materia. Infatti, le fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 1, 2 e 4 sono distinte e non sovrapponibili con le fattispecie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 2022. All’accertamento e all’irrogazione delle fattispecie di cui ai predetti commi 1, 2 e 4 dell’articolo 34 provvedono, in virtù del comma 10, le autorità competenti, individuate all’articolo 3, commi 2 e 4, e le relative somme sono destinate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa da destinare all’autorità di vigilanza e alle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni al fine del potenziamento dell’attività di vigilanza del mercato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono obblighi e obiettivi di raccolta di rifiuti di batterie a carico di operatori privati (produttori o, se costituiti, sistemi collettivi di gestione) (articolo 19) e istituiscono (articolo 20) il Registro dei produttori di batterie (parte integrante del Registro nazionale dei produttori) con funzioni di monitoraggio e tracciabilità, in sostituzione di un registro già esistente, confermando - quanto già previsto in tal senso dal decreto ministeriale 15 aprile 2024, n. 144(13) richiamato dalla norma - che i costi concernenti istituzione e funzionamento del medesimo Registro siano a carico dei soggetti privati interessati (articolo 20, comma 15, terzo periodo e articolo 21, comma 4). Viene disciplinata l’attività del “Centro di coordinamento batterie”, già previsto a normativa vigente con altra denominazione, confermandone la natura di consorzio privato cui sono tenuti ad aderire e contribuire tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie (articoli 22 e 23). Analogamente viene ridefinita la disciplina del “Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie”, già operante con altra denominazione presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, confermando, quanto già previsto nell’assetto vigente, che gli oneri relativi alle relative attività, ivi incluse quelle ispettive (anche riferite a quelle dell'ISPRA in tale materia), come integrate dalla norma in esame, sono a carico dei produttori di batterie, attraverso tariffe stabilite con decreto interministeriale. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del predetto Registro sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144 (articolo 20, comma 15). Per la verifica del corretto assolvimento da parte degli operatori privati degli obblighi previsti dal provvedimento in esame, viene, altresì, stabilito che il citato Comitato possa anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri [articolo 24, comma 4, lettera d)].

Vengono, quindi, stabilite norme in tema di responsabilità estesa dei produttori, disciplinando le modalità di adempimento dei relativi obblighi in forma individuale e collettiva imponendo a carico degli stessi soggetti il versamento di un contributo finanziario per i prodotti immessi sul mercato nazionale diretto a coprire i costi, tra l’altro, della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e delle analisi merceologiche sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati, nonché i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti (articoli da 25 a 31). Viene stabilito, inoltre, che l’attività di verifica del conseguimento, da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie sia affidata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell’ISPRA e del Centro di coordinamento batterie (articolo 32).

Viene, infine, disciplinato il sistema sanzionatorio applicabile agli operatori economici in materia, con riferimento alle modalità di accertamento delle corrispondenti violazioni e alla destinazione dei relativi proventi (articolo 34).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, da un punto di vista sostanziale, considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la neutralità finanziaria delle medesime disposizioni, confermando che l’insieme degli oneri correlati alle attività previste dalle norme sono complessivamente posti a carico dei soggetti privati interessati (produttori), mediante apposite tariffe e contribuiti, e che gli interventi dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle competenze e funzioni istituzionalmente già svolte dagli stessi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal punto di vista formale si dovrebbe invece valutare l’opportunità di:

- ricollocare il primo e il secondo periodo del comma 15 dell’articolo 20, concernenti l’imputazione degli oneri relativi all’espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, dopo il comma 1 dell’articolo 24, posto che tale articolo disciplina puntualmente le attività e le funzioni del medesimo Comitato.

- riformulare il terzo periodo del comma 15 dell’articolo 20, che prevede che gli oneri relativi “alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma” sono a carico dei produttori di batterie, facendo riferimento “alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1”;

- sopprimere le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 21, posto che le stesse appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel terzo periodo del comma 15 dell’articolo 20.

Non si hanno invece osservazioni da formulare, in merito alla assegnazione dei proventi delle nuove sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni delle medesime norme, posto che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la relativa destinazione, in parte è disposta in modo coerente con quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 34, commi 3, 5, 6, 8 e 9) e in parte fa riferimento a fattispecie distinte e non sovrapponibili con quelle rinvenibili nell’assetto vigente (articolo 34 commi 1, 2, 4 e 10).

ARTICOLI da 35 a 37

Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Le norme recano:

  • disposizioni transitorie e di coordinamento (articolo 35);
  • modifiche al punto n. 19 dell’Allagato V al decreto legislativo n. 157 del 2022, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, sostituendo il riferimento alla competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ivi individuata in materia di “Pile e accumulatori”, con la nuova voce “Batterie e rifiuti di batterie” (articolo 36);
  • l’abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, salvo l’articolo 29, in materia di abrogazioni, nonché alcune disposizioni di cui viene prevista la transitoria applicazione (articolo 37).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme precisando che gli articoli 35 e 36 hanno carattere ordinamentale e che l’articolo 37 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che le disposizioni recano misure transitorie, di coordinamento e abrogazioni.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi.

ARTICOLO 38

Clausola di invarianza finanziaria

La norma stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Si ricorda che l’articolo 29, comma 4, della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), recante la delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, ha previsto che dall’attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della predetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento.


1) Di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

2) Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 1542/2023 e dell'articolo 29, comma 2, lettera h), della legge n. 91 del 2025.

3) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 157 del 2022.

4) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1542/2023 e dell’articolo 29, comma 2, lettera f), della legge n. 91 del 2025.

5) Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

6) Ente Italiano di Accreditamento, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che valuta la competenza e l'indipendenza degli organismi che certificano prodotti, servizi e persone.

7) Cfr. Decreto interministeriale 22 dicembre 2009, di attuazione dell’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 99 del 2009.

8) Conformemente all’allegato XI al Regolamento (UE) 2023/1542.

9) Istituito ai sensi dell’articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

10) Recante la attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

11) Di cui alla legge n. 70 del 1994.

12) Tariffe disciplinate secondo le previsioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.

13) Si ricorda che il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, all’articolo 6, prevede che, ai fini della copertura dei costi relativi alla realizzazione e tenuta del Registro nazionale dei produttori, le Camere di commercio competenti determinano le tariffe sulla base del costo effettivo del servizio realizzato e reso. Inoltre all’articolo 10, esso dispone che dall’attuazione del decreto medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.