Legislatura 19ª - Dossier n. 304
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA | Camera dei deputati |
Servizio del bilancio
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (Atto del Governo n. 343)
Riferimenti:
- A.G. 343
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo | |
Atto del Governo n. | 343 | |
Titolo breve: | Requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista | |
Riferimento normativo: | Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 | |
Relazione tecnica (RT): | Presente | |
Senato | Camera | |
Commissione competente: | 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva 4ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 5ª (Bilancio) in sede osservazioni | Assegnazione primaria: XII Affari Sociali Deliberazione di rilievi: V Bilancio e Tesoro Esame per i profili di compatibilità normativa UE: XIV Politiche dell'Unione Europea |
PREMESSA
La disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all’estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 2007 recante appunto «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania».
Il presente decreto legislativo recepisce nell’ordinamento italiano e, quindi, nel predetto decreto legislativo n. 206 del 2007, le disposizioni introdotte dalla direttiva UE 2024/782, che modifica la citata direttiva 2005/36/CE, relativamente ai requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra e farmacista.
Articoli 1-5
(Modifiche all'articolo 38, 41, 50 e all’allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 1, sostituendo il comma 6 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 206 del 2007, aggiunge nel programma di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale l’acquisizione delle conoscenze e abilità seguenti:
e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all’autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.
L’articolo 2, sostituendo il comma 3 dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 206 del 2007, aggiunge nel programma di formazione dell’odontoiatra l’acquisizione delle conoscenze e abilità seguenti:
f) un’adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.
L’articolo 3, sostituendo il comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 206 del 2007, aggiunge nel programma di formazione di farmacista le conoscenze e abilità seguenti:
f) un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica.
L’articolo 4 apporta all’allegato V (in particolare alle sezioni V2, V3 e V6, recanti i programmi di studio rispettivamente per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, per gli odontoiatri e per i farmacisti) al decreto legislativo n. 206 del 2007 le modificazioni riportate nell’allegato A al presente decreto.
L’articolo 5 impone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT afferma che gli articoli 1, 2 e 3 adeguano gli attuali requisiti minimi di formazione ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati UE ed EFTA, per quanto riguarda l’infermiere responsabile dell’assistenza generale (articolo 1, con riferimento alla teoria dell’assistenza incentrata sulla persona, alla teoria della gestione applicata all’assistenza infermieristica, alla pratica basata su dati concreti, alla sanità elettronica e alle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica), l’odontoiatra (articolo 2, con riferimento all’impiantologia, alla gerodontologia, all’assistenza collaborativa interprofessionale, alla sanità pubblica odontoiatrica – salute orale di comunità, alla gestione di uno studio dentistico, alla genetica e genomica, all’immunologia, alla medicina/odontoiatria rigenerativa e alla tecnologia digitale in odontoiatria) e il farmacista (articolo 3, con riferimento alla tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia, alla genetica e farmacogenomica, all’immunologia, alla farmacia clinica, all’assistenza farmaceutica, alla farmacia sociale, alla epidemiologia e farmacoepidemiologia, alla pratica farmaceutica, alla collaborazione inter e multidisciplinare, alla patologia e patofisiologia, all’economia sanitaria e farmacoeconomia, alla tecnologia dell’informazione e tecnologia digitale).
Ribadisce poi il contenuto dell’articolo 4.
Infine, in relazione alla clausola d’invarianza finanziaria di cui all’articolo 5, la RT afferma che le disposizioni recate dal presente decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica in quanto non incidono sui percorsi formativi in essere, essendo gli adempimenti previsti già presenti negli obiettivi formativi delle attuali classi di laurea. Ne consegue che non sono richiesti adeguamenti specifici in termini di attivazione di nuovi insegnamenti da parte delle Università.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
In relazione agli articoli 1 e 4 (nuovi requisiti richiesti all’infermiere e aggiornamento del relativo corso di studi) si evidenzia che la nuova versione della sezione V2 nell’allegato A aggiunge all’attuale percorso formativo: la pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca, la sanità elettronica e l’assistenza infermieristica nelle comunità.
In relazione agli articoli 2 e 4 (nuovi requisiti richiesti all’odontoiatra e aggiornamento del relativo corso di studi) si evidenzia che la nuova versione della sezione V3 nell’allegato A aggiunge all’attuale percorso formativo: la genetica e la medicina rigenerativa, l’immunologia, lo studio dell’occlusione dentale, la gerodontologia, l’impiantologia orale, l’assistenza collaborativa interprofessionale e la tecnologia digitale in odontoiatria.
In relazione agli articoli 3 e 4 (nuovi requisiti richiesti al farmacista e aggiornamento del relativo corso di studi) si evidenzia che la nuova versione della sezione V6 nell’allegato A aggiunge all’attuale percorso formativo: la patologia e la patofisiologia, la tecnologia farmaceutica, la genetica e farmacogenomica, l’immunologia, la farmacia clinica, l’assistenza farmaceutica, la farmacia sociale, la sanità pubblica (compresa l’epidemiologia), la pratica farmaceutica e la farmacoeconomia.
Ciò premesso, andrebbero forniti chiarimenti e adeguati elementi informativi in ordine alle modalità con le quali si intendono implementare i nuovi ambiti di studio – anche con riferimento ai requisiti aggiuntivi richiesti alle professionalità in esame ed evidenziati nella descrizione dei primi 3 articoli – senza procedere all’istituzione di nuove cattedre o al potenziamento di quelle esistenti, evitando comunque maggiori oneri per esigenze di personale (docente e non), dotazione strutturale e relativo funzionamento.
Sul punto, si fa presente che il secondo allegato al presente schema di decreto, recante “Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante”, contempla la possibilità che l’insegnamento di una o più delle materie complessivamente previste (quindi anche di quelle aggiuntive) sia impartito nell’ambito delle altre discipline, il che potrebbe contribuire a garantire l’invarianza finanziaria. Resta comunque l’opportunità di fornire informazioni di dettaglio a supporto, con indicazioni circa eventuali inserimenti in corsi già esistenti e accorpamenti fra corsi di studio, onde riscontrare la sostenibilità della predetta clausola.
Specifiche delucidazioni andrebbero poi fornite in merito all’eventualità che il requisito di cui alla lettera f) dell’articolo 2 (relativo alla materia “tecnologia digitale in odontoiatria”) possa implicare una maggiore disponibilità di apparecchiature digitali nei corsi universitari di specializzazione in odontoiatria, in quanto ciò potrebbe determinare maggiori oneri per l’acquisto e la gestione dei nuovi macchinari. Tale osservazione può essere estesa anche all’articolo 3, per quanto attiene alla lettera i).