Legislatura 19ª - Dossier n. 584

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 584
Dossier

Servizio studi

A.S. n. 1706

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. D.L. n. 159/2025 - A.S. n. 1706

Riferimenti:

  • A.S. 1706

Classificazione Teseo: LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA NEL LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 1
(Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione
e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL)

L’articolo 1 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico - con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - e dei contributi INAIL in agricoltura.

Come anticipato, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, la disposizione in commento (comma 1) autorizza l’INAIL, ai sensi della normativa vigente(1) e a decorrere dalla predetta data, alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, intendendosi per tali le riduzioni del tasso di premio che l’Istituto riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori – anno.

Si ricorda che, a seguito della modifica del sistema tariffario operata nel 2019(2) , è stato introdotto un  nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso in commento, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL, ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze ed è stato stabilito che l’oscillazione venga applicata con riferimento all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso (quindi, con riferimento a tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori e non più con riferimento alle singole voci di tariffa)(3) .

In particolare, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un’oscillazione in riduzione (bonus) o in aumento (malus) in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. La determinazione dell’oscillazione del tasso è data dal confronto tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) della PAT e l’indice di sinistrosità medio ponderato (ISM) rapportato con quest’ultimo. Qualora il valore di ISA sia minore di zero si avrà una riduzione del tasso medio (bonus), se maggiore di zero si avrà invece un aumento (malus).(4)

Viene altresì introdotta l’esclusione dal riconoscimento delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo, nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente all’INAIL, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna. La definizione delle modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 4).

L’INAIL è altresì autorizzato, ai sensi della normativa vigente(5) e a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura (comma 2).

Si ricorda che attualmente tali contributi sono pari al 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro (cfr. Circolari INPS 46/2025 e 108/2025). Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1, c. 128, della L. 147/2013, per i contributi assicurativi della gestione agricoltura è prevista una riduzione annuale pari al 14,80% per il 2025 (cfr. DM 24 settembre 2024) e del 13,02% per il 2026 (cfr. DM 30 settembre 2025).

All’attuazione delle suddette disposizioni in merito alle revisioni tariffarie si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto e, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (commi 3 e 5). Si valuti l’opportunità di specificare se tale termine di sessanta giorni per l’adozione del decreto ministeriale sia perentorio o ordinatorio.


1) Di cui all’art. 3 del D.Lgs. 38/2000, che consente l’aggiornamento periodico delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per ciascuna delle gestioni individuate a fini tariffari (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività).

2) Ad opera del DM 27 febbraio 2019, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 1121-1126, della L. 145/2018

3) Cfr. Circ. INAIL 28 settembre 2021.

4) Cfr. Tabelle A e B dell’art. 20 della MAT19.

5) Di cui al Titolo II del DPR 1127/1965, che disciplina l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura

Articolo 2
(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

L’articolo 2 modifica la disciplina sui requisiti per l’accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

L’articolo 2, composto da 3 commi, incide sulla disciplina prevista per la Rete del lavoro agricolo di qualità.

La Relazione illustrativa evidenzia come la disposizione in esame “si colloca in un più ampio disegno legislativo di rafforzamento delle tutele al fine di garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l’introduzione anche di meccanismi premiali per le imprese più virtuose”.

Il comma 1, articolato nelle lettere a) e b) incide sui requisiti richiesti, dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014, alle imprese agricole per poter accedere alla Rete di lavoro agricolo di qualità, introducendo criteri di adesione più rigorosi:

  • la lettera a) introduce un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera a), comma 1, dell’art. 6, ovvero l’assenza di condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La lettera a), comma 1, del d.l. n. 91/2014, attualmente in vigore, richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’assenza di condanne penali per:

- violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

- delitti contro la pubblica amministrazione;

- delitti contro l’incolumità pubblica;

- delitti contro l’economia pubblica

- delitti contro gli animali

- violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

  • la lettera b) introduce un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera b), comma 1, dell’art. 6, ovvero l’assenza, negli ultimi tre anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La lettera b), comma 1, del d.l. n. 91/2014, attualmente in vigore richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La normativa non si applica se il trasgressore, prima dell’emissione del provvedimento definitivo, abbia sanato le violazioni e pagato in misura agevolata le sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia

Il comma 2 riserva alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa (si tratta dei progetti previsti dall’art. 11, comma 5, d. lgs. n. 81/2008).

Condizione per l’accesso a tali risorse è l’adozione, da parte delle imprese agricole, di misure volte a migliorare la condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. La disposizione in esame prevede, inoltre, che lo stanziamento delle risorse avvenga nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che l’art. 11, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, nel dettaglio, prevede che l’INAIL finanzi progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. in particolare per le micro, piccole e medie imprese, e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. I finanziamenti possono essere attivati attraverso gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi o i protocolli con le parti sociali e con le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro. Per accedere ai finanziamenti, costituisce criterio di priorità l’adozione da parte delle imprese delle “buone prassi” finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lettera v) del d. lgs. 81/2008.

Il comma 3 prevede l’adozione di un decreto attuativo delle disposizioni di cui al comma 2 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dall'art. 6, comma 1, del D.L. 91/2014, è un sistema di selezione e registrazione di imprese agricole che operano nel rispetto delle norme su lavoro, legislazione sociale e fiscalità e previdenza. È istituita presso l'INPS per promuovere la trasparenza, la legalità e la sostenibilità nel settore agricolo, contrastando fenomeni come il caporalato e l’irregolarità lavorativa.

Possono parteciparvi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c. in possesso di specifici requisiti (quali non aver riportato condanne penali per violazioni in determinate normative; non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti indicati). Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione nel mercato del lavoro e le agenzie per il lavoro.

La domanda di iscrizione è presentata all’Inps che verifica il rispetto dei requisiti previsti e, in caso di esito positivo, le aziende sono iscritte in un registro consultabile pubblicamente sul sito dell’Inps.

La Cabina di regia

La Cabina di regia, prevista dall’art.6, comma 2, del d.l. n. 91/2014, ha il compito, tra l’altro, di:

- deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

- escludere dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti;

- redigere e aggiornare l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete, curandone la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;

- procedere a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo;

- promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati,

- formulare proposte ai Ministeri competenti.

La Cabina di regia è altresì composta da un rappresentante:

- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- del Ministero dell'economia e delle finanze;

- del Ministero dell'interno;

- dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

- dell'Agenzia delle entrate,

- dell'INPS;

-della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

- dell'INAIL, in luogo di un rappresentante della soppressa ANPAL (modifica apportata dall’art. 1, comma 1, d. l. n. 160/2024).

Fanno parte della Cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo. La Cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è stato adottato dall’INPS con deliberazione del 15 gennaio 2025.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento
alle attività in regime di appalto e subappalto
e a ulteriori attività a rischio più elevato)

Il comma 1 dell’articolo 3 pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

I commi 2 e 3 demandano a due decreti ministeriali, da emanarsi secondo la procedura e i termini previsti dai medesimi commi, la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo – fino ad ora previsto, a carico del datore di lavoro e del dirigente, per le attività in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato – di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento. In base ai commi 2 e 3, i decreti ministeriali suddetti individuano ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame e definiscono, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge e che essa sia resa disponibile secondo le modalità contemplate dal comma 2 e dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

I commi da 4 a 6 modificano la disciplina sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; in merito a quest’ultimo ambito, il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione – da operarsi con decreto ministeriale, come conferma il comma 6 – ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti. Con riferimento al suddetto istituto, il comma 4 reca alcune modifiche (lettera a), numeri 1 e 2), e lettera b)) in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del punteggio e alle modalità di sospensione cautelare della patente, eleva (numero 3) della lettera a)) la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del punteggio minimo e pone (lettera c)) una norma di coordinamento con la novella di cui al precedente comma 1. Il comma 5 definisce i termini transitori in relazione alla novella di cui alla lettera b) del suddetto comma 4. Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Il comma 7 reca, con riferimento all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il comma 1 dell’articolo 3 pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli di competenza – controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della sicurezza sul lavoro – nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Sotto il profilo redazionale, la norma viene inserita nell’ambito della disciplina(6) che prevede, per l’ipotesi in cui dagli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato non siano emerse violazioni o irregolarità, che l’Ispettorato proceda al rilascio di un attestato e, previo assenso del datore di lavoro, all’iscrizione del medesimo in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato e denominato “Lista di conformità INL”. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto (7) osserva che, in base a fenomeni riscontrati, “il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può favorire fenomeni di dumping contrattuale, mancato rispetto dei contratti collettivi, omissioni contributive” e “inosservanza delle norme di sicurezza”; la relazione illustrativa osserva altresì che alla novella di cui al comma 1 in esame è connessa quella di cui alla lettera c) del successivo comma 4 (cfr. infra).

I commi 2 e 3 demandano a due decreti ministeriali, da emanarsi secondo la procedura e i termini previsti dai medesimi commi, la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo – fino ad ora previsto, a carico del datore di lavoro e del dirigente, per le attività in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato – di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, della data di assunzione e, nell’ipotesi di subappalto, dell’autorizzazione del medesimo (8) .

In base ai commi 2 e 3, i decreti ministeriali suddetti individuano ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame e definiscono, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge (recante gli elementi identificativi del dipendente) e che essa sia resa disponibile secondo le modalità contemplate dal comma 2 e dal decreto ministeriale di cui al comma 3. Le disposizioni attuative di quest’ultimo decreto devono anche far riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio – mediante l’impiego di tecnologie – dei flussi della manodopera nonché ai tipi di informazioni trattate. Si consideri l’opportunità di valutare se il richiamo, operato dal comma 2, all’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporti, successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali, l’estensione agli ulteriori ambiti, individuati da questi ultimi, della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i), dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni, per i casi di violazione, da parte del datore di lavoro e del dirigente, negli ambiti degli appalti e dei subappalti, delle suddette norme vigenti(9) sulla tessera di riconoscimento del lavoratore.

I commi da 4 a 6 modificano la disciplina – di cui all’articolo 27 e all’allegato I-bis del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni(10) – sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili(11) ; in merito a quest’ultimo ambito, il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione – da operarsi con decreto ministeriale, come conferma il comma 6 – ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti. Con riferimento al suddetto istituto, il comma 4 reca alcune modifiche (lettera a), numeri 1 e 2), e lettera b)) in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del punteggio e alle modalità di sospensione cautelare della patente, eleva (numero 3) della lettera a)) la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del punteggio minimo e pone (lettera c)) una norma di coordinamento con la novella di cui al precedente comma 1. Il comma 5 definisce i termini transitori in relazione alla novella di cui alla lettera b) del suddetto comma 4.

Si ricorda, in via generale, che, in base alla disciplina già vigente (che sotto i seguenti aspetti resta confermata): lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; sono esclusi da ogni condizione relativa alla patente a crediti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA(12) ) prevista dal codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione di lavori di importo superiore a determinati limiti(13) .

La novella di cui alle lettere a), numero 1), e b) del comma 4 modifica le norme sulla decurtazione dei crediti in oggetto per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la novella: dispone – con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, come specifica il comma 5 – una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (nel testo finora vigente, la riduzione era pari a 1, 2 o 3 punti, a seconda della durata dell’impiego del lavoratore)(14) ; prevede che la decurtazione per la violazione in oggetto avvenga già a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza(15) , in deroga alla norma(16) che prevede la decurtazione dei crediti solo a seguito dei “provvedimenti definitivi”, costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze-ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, divenute definitive.

La novella di cui al numero 2) della lettera a) del comma 4 integra le disposizioni che prevedono la sospensione, in via cautelare, per un massimo di dodici mesi, della patente in oggetto, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale(17) . La novella prevede che le procure della Repubblica competenti trasmettano (fatta salva la disciplina del segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale) tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie per l’eventuale adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione e che questi ultimi siano adottati tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti (nell’esercizio delle proprie funzioni) sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di chiarire che la previsione della valutazione dei suddetti elementi oggettivi e soggettivi si riferisce all’adozione dei provvedimenti cautelari e non alla trasmissione delle informazioni da parte delle procure.

La novella di cui al numero 3) della lettera a) del comma 4 eleva da 6.000 a 12.000 euro la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del summenzionato punteggio minimo(18) .

La novella di cui alla lettera c) del comma 4 prevede che la notifica preliminare – precedente ai lavori nei cantieri temporanei o mobili –(19) specifichi, nell’ambito delle imprese indicate nel medesimo atto di notifica, quali operino, eventualmente, in regime di subappalto. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(20) osserva che tale novella è connessa alla novella di cui al precedente comma 1.

Il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione – da operarsi con decreto ministeriale, come conferma il comma 6 – ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti. Il comma introduce un termine di sessanta giorni (decorrenti dall’entrata in vigore del presente decreto) per l’adozione del decreto ministeriale (adozione che era solo eventuale nella disciplina finora vigente) e prevede che il medesimo decreto ministeriale individui (al fine dell’estensione in oggetto) gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione adottata dall’INAIL e con prioritario riferimento a quelle in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto. Resta fermo che il decreto è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il comma 7 reca, con riferimento all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.


6) Cfr. il comma 7 dell’articolo 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, comma oggetto della presente novella.

7) La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1706.

8) Riguardo ai lavoratori autonomi, cfr. il richiamato articolo 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

9) Il citato articolo 55, comma 5, lettera i), richiama il suddetto articolo 26, comma 8.

10) Riguardo alla disciplina attuativa, cfr. il regolamento ministeriale di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, “relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

11) In base alla lettera a) dell’articolo 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 – lettera richiamata dal suddetto articolo 27 del medesimo D.Lgs. n. 81 per la disciplina della patente a crediti –, i cantieri temporanei o mobili sono costituiti dai luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell’allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

12) Nella terminologia di cui all’articolo 100, comma 7, del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni), tale acronimo si riferisce agli organismi di attestazione.

13) Cfr. i commi 4 e seguenti del richiamato articolo 100 e l’allegato II.12 del suddetto codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni.

14) La maggiorazione di un punto di riduzione – maggiorazione prevista per il caso in cui la violazione in oggetto riguardi un lavoratore straniero (se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide), un minore in età non lavorativa o un lavoratore beneficiario del Reddito di cittadinanza o dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro – si applica quindi ora sulla base di calcolo costituita da 5 punti. Riguardo a tale maggiorazione, cfr. il numero 24 del citato allegato I-bis del D.Lgs. n. 81 del 2008; il suddetto numero 24 è oggetto della novella di coordinamento di cui al numero 3) della lettera b) del comma 4 in esame.

15) Al fine della riduzione, l’Ispettorato nazionale del lavoro – come specifica la novella in esame (lettera a), numero 1), del comma 4) – utilizza anche le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni).

16) Di cui al comma 7 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

17) Riguardo alla possibilità di presentazione di ricorso contro il provvedimento di sospensione cautelare, cfr. il comma 8 – comma oggetto della presente novella parziale – del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

18) Riguardo alla complessiva disciplina sanzionatoria, cfr. il comma 11 – oggetto della presente novella parziale – del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

19) Notifica di cui all’articolo 99 e all’allegato XII del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni; il suddetto allegato è oggetto della presente novella parziale.

20) La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell’A.S. n. 1706.

Articolo 4
(Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

L’articolo 4, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.

Il comma 2, a tal fine, autorizza il medesimo Ispettorato a bandire, per i medesimi anni, procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, disciplinando le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati, che devono essere limitate ad un ambito regionale e ad un’unica posizione tra quelle messe a bando. Tale comma 2, inoltre, prevede la possibilità per l’amministrazione, qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, di coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati, disciplinando altresì il contenuto del bando, in relazione alla possibilità di prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

I commi 3 e 4 provvedono alla stima degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni e all’indicazione della copertura finanziaria.

Il comma 5 - al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite - riduce il limite massimo di unità della sua dotazione organica, elevando tuttavia a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale e a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica. Specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Prevede, inoltre, misure per garantire la neutralità finanziaria di tale intervento, mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell’Area Assistenti e delle corrispondenti facoltà assunzionali. Infine, eleva da 20 a 30 milioni di euro anni l’importo limite di somme - destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro - utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 6 provvede alla stima degli oneri derivanti dal comma 5 e all’individuazione della relativa copertura.

Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, apporta modifiche al contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento dei servizi di vigilanza sull’applicazione delle norme in tale ambito, potenziandolo di 100 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale.

Il comma 8, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall’applicazione del comma 7, autorizza l’Arma dei Carabinieri a nuove assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

I commi 9 e 10 prevedono le autorizzazioni di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 7 e 8 e dalle relative spese di funzionamento, contemplando al comma 11 la conseguente copertura finanziaria.

L’articolo 4, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, , autorizzando a tale fine, in base al comma 2, primo periodo, il medesimo Ispettorato, per i medesimi anni, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che la Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici; organizza i concorsi unici per il reclutamento di personale dirigenziale e di personale comune alle diverse amministrazioni, b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento, avvisi per l’individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35-quater.

Il secondo periodo del comma 2 prevede la possibilità per ogni candidato di presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando, specificando al terzo periodo che l’amministrazione , qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Il quarto periodo di tale comma 2 stabilisce che il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi, ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili.

Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di:

  • euro 7.526.420 per l'anno 2026;
  • di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale;
  • di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
  • di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Il comma 4, nel recare la copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.252.476 per il 2026 ed euro 16.724.952 a decorrere dal 2027 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si valuti l’opportunità di specificare che gli oneri quantificati e coperti ai commi 3 e 4 siano quelli derivanti, oltre che dal comma 1, anche dal comma 2, relativi all’espletamento delle procedure concorsuali, eventualmente aggiungendo, dunque, il riferimento a tale comma 2.

Il comma 5, al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite:

  1. modifica l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, riducendo a 7.776 (da 7.812) il limite massimo di unità - ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali - della dotazione organica dell’Ispettorato, elevando altresì a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica; specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025 e che al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti (21) della dotazione organica dell’Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali, disponibili per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere;
  2. modifica l’articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, elevando da 20 a 30 milioni di euro anni l’importo limite di somme - destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro - utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato).

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell’Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere

Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apporta le seguenti modifiche al contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale:

- aumenta da 710 a 810 le unità del contingente complessivo (lett. a));

- inserisce tra i militari dell’Arma dei carabinieri assegnati a tale scopo 1 unità tra i colonnelli e 8 unità di capitani/tenenti (lett. b) e c));

- aumenta da 271 a 315 il numero di ispettori (lett. d));

- aumenta da 254 a 301 le unità di appuntati e carabinieri (lett. e)).

Il comma 8, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall’applicazione del comma 7, autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

- cinque unità nel ruolo ufficiali; ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026 (lett. a)):

- quattro unità nel ruolo ufficiali; ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027 (lett.b)).

Il comma 9, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, prevede le seguenti autorizzazioni di spesa:

  • 405.682 euro per l'anno 2026;
  • 2.575.854 euro per l’anno 2027;
  • 4.741.028 euro per l’anno 2028;
  • 5.424.288 euro per l’anno 2029;
  • 5.708.906 euro per l'anno 2030;
  • 5.804.991 euro per l'anno 2031;
  • 5.924.667 euro per l’anno 2032;
  • 5.977.082 euro per l'anno 2033;
  • 5.979.266 euro per l’anno 2034;
  • 5.980.514 euro per l’anno 2035;
  • 6.024.050 euro per l’anno 2036;
  • 6.153.807 euro annui a decorrere dall'anno 2037

Il comma 10 prevede le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8:

  • 90.100 euro per l'anno 2026;
  • 143.967 euro per l'anno 2027;
  • 109.783 euro per l’anno 2028;
  • 88.200 euro per l’anno 2029;
  • 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste ai commi 9 e 10 pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l’anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l’anno 2032, euro 6.047.082 per l’anno 2033, euro 6.049.266 per l’anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l’anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037. Tale disposizione stabilisce quindi che a tali oneri si provvede mediante riduzione - per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall’anno 2027 - delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


21) Pari a 44 unità, secondo quanto indicato nella reazione tecnica del provvedimento.

Articolo 5
(Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

L’articolo 5 reca un complesso di novelle – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 esclude il diritto di voto per alcuni componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

La novella di cui alla successiva lettera b) inserisce ulteriori norme relative alle attività dell’INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; si introducono: uno stanziamento, a carico del bilancio dell’INAIL, di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (numero 1)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, di interventi di formazione in materia di prevenzione, attraverso l’impiego delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua(22) , nonché di interventi di sostegno, a carico del bilancio dell’INAIL, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (numero 2)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, mediante le proprie risorse, di campagne informative e progetti formativi in materia di sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento agli infortuni in itinere – nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica(23) da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (numero 3)).

La novella di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La novella di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull’aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La novella di cui al successivo numero 2) sostituisce i riferimenti in merito ai documenti in cui devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

La novella di cui alla lettera e) concerne le procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria.

La novella di cui alla lettera f) amplia l’ambito oggettivo e soggettivo delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici.

La novella di cui alla lettera g) specifica che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi.

La novella di cui alla lettera h) modifica le norme sulle scale verticali fissate ad un supporto, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota.

La novella di cui alla lettera i) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 esclude il diritto di voto per alcuni componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. I membri interessati dall’esclusione sono i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale (esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali(24) ) e il rappresentante dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Si ricorda che la Commissione in oggetto è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolge le funzioni consultive e deliberative di cui all’articolo 6, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni(25) .

La novella di cui alla successiva lettera b), come accennato, inserisce ulteriori norme relative alle attività dell’INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo al summenzionato stanziamento di cui al numero 1) della lettera b), previsto a carico del bilancio dell’INAIL e di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si rileva che le risorse vengono trasferite – previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e fermo restando il principio di equilibrio di bilancio dell’ente – al Fondo sociale per occupazione e formazione(26) e che, in tale ambito, si fa riferimento specifico alla componente di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. In merito a tale componente, l’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, ripartisca annualmente le risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non abbiano frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente. Si valuti l’opportunità di chiarire quali siano le modalità di riparto e di impiego delle risorse di cui al presente numero 1), tenuto conto anche delle competenze costituzionali delle regioni e della mancanza di una loro partecipazione nella procedura posta dalla suddetta norma regolamentare, nonché delle varie destinazioni delle risorse medesime.

Riguardo ai suddetti interventi rientranti nel finanziamento di cui al numero 1), la norma specifica che: quelli di promozione e divulgazione possono concernere anche la valorizzazione di supporti digitali come quelli inerenti alle cosiddette realtà virtuale e realtà aumentata, ai fini dell’apprendimento mediante esperienza; le iniziative formative concernono tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi di cui al numero 1) – così come quelli di cui ai successivi numeri 2) e 3) – sono posti in via aggiuntiva rispetto a quelli già previsti dall’articolo 11 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni; tale articolo prevede, tra l’altro: il finanziamento, da parte dell’INAIL, di progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, relativi in particolare alle piccole e medie imprese e alle micro-imprese, e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai princìpi di responsabilità sociale delle imprese; il finanziamento ministeriale delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale intese “all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”.

La promozione degli interventi di formazione, di cui al numero 2) della stessa lettera b), mediante i suddetti fondi paritetici interprofessionali nazionali è operata dall’INAIL sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La disposizione fa particolare riferimento – quest’ultimo è posto esplicitamente in termini non esclusivi – ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti.

Gli interventi di sostegno previsti, a carico del bilancio dell’INAIL, dal medesimo numero 2) per l’acquisto e l’adozione dei suddetti specifici dispositivi di protezione individuale vengono previsti con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle micro-imprese.

Riguardo alla novella di cui al successivo numero 3), si rinvia alla parte di sintesi iniziale della presente scheda.

La novella di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Al riguardo, la novella richiama le nozioni generali di lavoratori e di luoghi di lavoro, poste dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.

La novella di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull’aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per tali imprese, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità dell’obbligo del suddetto aggiornamento periodico, definizione che deve essere operata nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la sicurezza derivante dall’attività svolta. Si ricorda che la disciplina già vigente, rinviando in generale alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di tale obbligo, pone una norma specifica per le imprese con almeno 15 lavoratori; quest’ultima prevede che le ore di aggiornamento siano almeno conformi ai seguenti minimi: 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori; 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori(27) .

La novella di cui al successivo numero 2), in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore(28) e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino (fascicolo che è integrato con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL).

La novella di cui alla lettera e) pone un nuovo termine per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria(29) e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l’ipotesi di mancata conclusione dell’accordo. Per il medesimo accordo, viene posto il termine del 31 dicembre 2026 (in luogo di quello precedente del 31 dicembre 2024) e resta ferma la previsione della previa consultazione delle parti sociali. Si consideri l’opportunità di una valutazione della formulazione della presente novella, tenuto conto che, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (atto di intesa) nella suddetta sede di Conferenza, la disciplina generale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, prevede una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri(30) – e non di singoli Ministri – e che la medesima disciplina generale non prevede una procedura sostitutiva per gli atti di accordo.

La novella di cui alla lettera f) inserisce gli organi di vigilanza territorialmente competenti nell’ambito dei destinatari delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici(31) , aggiunge nell’oggetto delle comunicazioni l’indicazione delle aziende a cui è stata erogata (da parte dell’organismo paritetico) la consulenza e il monitoraggio con esito positivo e specifica che le comunicazioni medesime sono effettuate per il tramite dell’INAIL agli altri destinatari (Ispettorato nazionale del lavoro e, come detto, organi di vigilanza territorialmente competenti).

La novella di cui alla lettera g) specifica che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente(32) rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(33) osserva che tale specificazione è conforme alle indicazioni già espresse sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La novella di cui alla lettera h) modifica le norme sulle scale verticali fissate ad un supporto, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota(34) . La novella, tra l’altro, modifica l’ambito delle prescrizioni in oggetto, facendo riferimento alle scale di altezza superiore a 2 metri, anziché superiore a 5 metri (in tale ambito, si conferma che le prescrizioni concernono soltanto le scale con un’inclinazione superiore ai 75 gradi).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(35) osserva che la novella in esame si applica anche alle scale già installate e che essa è anche intesa ad evitare il ricorso alla gabbia di sicurezza nei casi in cui la medesima costituirebbe un ostacolo nella procedura di intervento a seguito di infortunio o di malessere del lavoratore; l’eventuale alternativa – in base alla valutazione del rischio – alla gabbia è costituita dall’adozione di un sistema di protezione individuale(36) .

Si riporta di seguito il testo finora vigente del comma, oggetto ora della novella sostitutiva di cui alla presente lettera h):

“Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.”.

La novella di cui alla lettera i) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota(37) . Si specifica che i sistemi di protezione collettiva – a cui occorre dare priorità rispetto a quelli di protezione individuale, come già previsto dal richiamato articolo 111, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81 del 2008(38) – sono costituiti, in via prioritaria, dai parapetti e dalle reti di sicurezza. La novella opera inoltre una ridefinizione della disciplina dei sistemi di protezione individuale, a cui si ricorre, come detto, in via subordinata; nell’ambito di questi ultimi sistemi, la novella, tra l’altro, prevede che quelli di arresto della caduta siano adottati in via subordinata rispetto agli altri e richiama altre prescrizioni già vigenti sui sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi(39) .

Si riporta di seguito il testo finora vigente dell’articolo 115 del D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo il cui testo viene sostituito dalla novella di cui alla lettera i) in esame:

“1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a)  assorbitori di energia;

b)  connettori;

c)  dispositivo di ancoraggio;

d)  cordini;

e)  dispositivi retrattili;

f)  guide o linee vita flessibili;

g)  guide o linee vita rigide;

h)  imbracature.

2. (il comma 2 fu abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.”.


22) Fondi disciplinati (per quanto riguarda la legislazione statale) dall’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

23) Riguardo alla disciplina di tale insegnamento scolastico, cfr. la richiamata L. 20 agosto 2019, n. 92.

24) Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 13 gennaio 2016.

25) Riguardo a tale Commissione, si rinvia alla relativa pagina sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

26) Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

27) In merito alla disciplina della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il citato D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente (cfr. ivi l’articolo 55, comma 5, lettera c), e comma 6-bis, e successive modificazioni).

28) Di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni.

29) Riguardo alle attuali determinazioni in materia, cfr. l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 marzo 2006, “in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza in alcuni ambiti lavorativi, e l’accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 18 settembre 2008, relativo alle “procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.

30) Si ricorda che tale norma generale si applica anche con riferimento alle intese da concludersi in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (art. 9 del citato D.Lgs. n. 281 del 1997).

31) Nella disciplina finora vigente, ai suddetti organi di vigilanza dovevano essere comunicati, da parte degli organismi paritetici, soltanto i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Gli organismi paritetici, in base alla nozione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

32) Cfr. la norma sanzionatoria penale di cui all’articolo 87, comma 2, lettera d), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

33) La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1706.

34) Riguardo all’ambito delle attività e dei lavori interessati, cfr. gli articoli da 105 a 107 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

35) La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell’A.S. n. 1706.

36) Riguardo ai sistemi di protezione individuale, cfr. la novella di cui alla successiva lettera h).

37) Il citato articolo 107 del D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce come lavori in quota le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

38) Si ricorda che le violazioni, da parte dei datori di lavoro e dei dirigenti, del suddetto principio di cui alla lettera a) dell’articolo 111, comma 1, sono punite con le sanzioni penali di cui all’articolo 159, comma 2, lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

39) Prescrizioni di cui all’articolo 111, comma 4, e articolo 116 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Articolo 6
(Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)

L’articolo 6 prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La finalità indicata dalla disposizione è quella di innalzare la qualità dell’offerta formativa (comma 1).

Al comma 2 sono indicate le caratteristiche di tali requisiti e specificati i soggetti che devono possederli.

Viene infine prevista la clausola di invarianza finanziaria (comma 3).

Nel dettaglio, l’articolo 6 fa riferimento, al comma 1, a specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali.

Tale accordo è volto ad individuare i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di coloro che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo perseguito è quello di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.

Si valuti l’opportunità di meglio specificare il ruolo dell’INAIL, di cui è previsto che ci si possa avvalere in sede di adozione di tale accordo, nonché di chiarire se il termine di novanta giorni per l’adozione dell’accordo medesimo sia perentorio o ordinatorio.

Il comma 1 provvede altresì a precisare che resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 37 prevede, al comma 1, che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 37 prevede, a sua volta, che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

A quest’ultimo riguardo, ai sensi del testé citato articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato siglato, in data 17 aprile 2025, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al suddetto decreto legislativo.

L’articolo 6 in commento, al comma 2, prevede poi specifiche caratteristiche dei richiamati criteri e requisiti di accreditamento disposti dall’accordo.

In particolare, si precisa che tali criteri e requisiti devono riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

Con riferimento al sopracitato termine “risorse” dei soggetti eroganti la formazione, si valuti l’opportunità di chiarirne il significato.

Viene inoltre stabilito – sempre al comma 2 - che anche i soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono possedere questi requisiti, al fine della conferma del loro accreditamento.

Il comma 3 reca, infine, la clausola dell’invarianza finanziaria, chiarendo che dall’attuazione della disposizione in titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7
(Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)

Il comma 1 dell’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa all’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, il quale ha esteso ai settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla norma di interpretazione autentica, la tutela in oggetto si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro(40) e a quelli occorsi nel tragitto inverso.

La novella di cui al comma 2 del presente articolo 7(41) esclude che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante(42) .

In merito alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 1, si ricorda che, nella interpretazione sin qui seguita dalle amministrazioni competenti(43) , l’estensione ai settori summenzionati della tutela assicurativa dell’INAIL riguardava gli infortuni in itinere con riferimento: ai lavoratori; agli studenti, limitatamente al tragitto tra la scuola, presso cui è iscritto lo studente, e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro relativa ai percorsi di formazione in oggetto. In base alla norma di interpretazione autentica (che ha, come detto, effetto retroattivo), la tutela copre gli infortuni in itinere anche se occorsi negli altri due tipi di tragitti summenzionati.

Per un quadro generale della disciplina di estensione della tutela assicurativa dell’INAIL ai suddetti settori, si rinvia al dossier(44) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sull’A.C. n. 2526 (A.C. corrispondente alla versione definitiva del D.L. n. 90 del 2025, come convertito in legge con modificazioni(45) , il quale, all’articolo 2-ter, ha reso permanente la disciplina di estensione in oggetto).

Riguardo alla summenzionata novella di cui al comma 2 del presente articolo 7, si ricorda che essa fa riferimento alla finalità di garantire un ambiente sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, in coerenza con la funzione prevalentemente orientativa dei medesimi percorsi (per il disposto della novella, cfr. la sintesi iniziale della presente scheda).


40) Si ricorda che l’articolo 1, comma 784-octies, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridenominato i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in “formazione scuola-lavoro”.

41) La novella inserisce un comma 784-novies nel citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018.

42) Riguardo alla valutazione dei rischi, cfr., in particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera a), l’articolo 18, comma 1, lettera a), e gli articoli da 28 a 30 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

43) Cfr. la circolare dell’INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 (emanata previo parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e la nota di istruzione operativa dell’INAIL del 14 agosto 2024, prot. n. 85.

44) Dossier n. 501/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 465/2 nella numerazione del Servizio Studi della Camera.

45) D.L. 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 109.

Articolo 8
(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

L’articolo 8 prevede l’erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell’INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1).

Sono quindi indicati gli importi annuali di tali prestazioni (comma 2).

L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda (comma 3), domanda le cui caratteristiche e i cui termini di presentazione sono indicati nel successivo comma 4.

Vengono di seguito specificati, ai fini della disposizione, gli istituti e le scuole che sono compresi nel sistema di istruzione e formazione (comma 5).

Il comma 6 indica il limite di spesa annuale entro il quale è riconosciuto il beneficio in oggetto e i relativi oneri finanziari.

Il comma 7 prevede che l’INAIL corrisponda le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento di tale limite di spesa di in ragione dell’ordine temporale di acquisizione delle domande.

Il comma 8 pone in capo all’INAIL attività di monitoraggio in ordine al rispetto del suddetto limite di spesa.

L’articolo 8 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroghi annualmente borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1).

Le borse di studio sono, in particolare, destinate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che siano titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi dell’articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965. Le borse di studio sono finalizzate al sostegno delle relative attività.

La disposizione in commento precisa che l’erogazione di tali borse di studio si aggiunge alle prestazioni già riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dal richiamato articolo 85 del DPR 1124 del 1965.

Il richiamato art. 85 riconosce infatti ai familiari superstiti di vittime sul lavoro una rendita decorrente dal giorno successivo alla morte del lavoratore, nella percentuale ivi stabilita. In particolare, tale rendita viene erogata:

  • nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio;
  • a ciascun figlio nella misura del 20% (40% se si tratta di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti):
    • fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
    • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
    • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
    • maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli la suddetta rendita è riconosciuta ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte. In assenza di questi, ai fratelli e alle sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

Ai sensi del medesimo art. 85 è corrisposto altresì un assegno una tantum pari a 10.000 euro al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle(46) .

Il comma 2 indica gli importi annuali di tali borse di studio che sono pari a:

  • 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell’università, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Ai sensi del comma 3 l’erogazione dei suddetti importi è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall’art. 85 del D.P.R. 1124/1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro (vedi ante). Con riferimento ai limiti di età per l’erogazione di tale beneficio, si valuti l’opportunità di indicarli espressamente, considerato che l’articolo 85, comma 1, numero 2), ivi richiamato, si riferisce a differenti fasce d’età in relazione all’erogazione della rendita a superstiti.

Da ultimo, il comma 3 specifica che l’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di specifica domanda.

Si precisa altresì che la domanda da presentare all’INAIL deve contenere le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico (comma 4).

Al riguardo, si valuti l’opportunità di meglio specificare i contenuti della domanda e le modalità di presentazione e spedizione della stessa, anche eventualmente prevedendo forme di pubblicità in merito.

Il comma 5 è volto a precisare che, ai fini della disposizione in commento, sono compresi nel sistema di istruzione e formazione le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea, nonché le scuole, gli istituti, le università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

Ai sensi del comma 6, l’erogazione di tali borse di studio è riconosciuta nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

A tali oneri si provvede, per l’anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente (di cui all’art. 1, c. 203, della legge n. 232 del 2016) per il riconoscimento della pensione anticipata in base al requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci (attualmente pari a 41 anni di anzianità contributiva) e, a decorrere dall’anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

La corresponsione delle borse di studio da parte dell’INAIL agli interessati per ciascun anno fino ha luogo sino al raggiungimento di tale limite di spesa, rispettando l’ordine temporale di acquisizione delle domande (comma 7).

Infine, ai sensi del comma 8, l’INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e del le finanze, prevedendosi, altresì, che, ove dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento di tale limite di spesa, l’INAIL non procede all’accoglimento di ulteriori domande.


46) Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita

Articolo 9
(Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL)

L’articolo 9, al comma 1, interviene ad aggiornare il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.

Il comma 2 provvede alla stima degli oneri, precisando che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

L’articolo 9, al comma 1, sostituisce integralmente il n. 2 del terzo comma dell’art. 10 della legge n.248/1976(47) .

La novella prevede ora che il beneficiario debba avere un’età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile(48) .

Si ricorda che l'assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 180 del DPR n.1124/1965(49) , consiste in una prestazione integrativa di carattere economico, corrispondente ad un assegno che viene erogato ogni mese dall'INAIL a favore dei soggetti invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a beneficiare dell'assunzione obbligatoria(50) .

Il requisito soggettivo per accedere a tale prestazione è il riconoscimento in capo al lavoratore di una menomazione dell'integrità psicofisica/ danno biologico superiore al 20 per cento (51) (art. 1, c. 782, L. n. 296/2006 - per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007)(52) , nonché un’età non superiore ai 65 anni.

La determinazione dell'importo dell'assegno è aggiornata da uno specifico decreto ministeriale (da ultimo si veda il D.M. 18 aprile 2025, n. 52)(53) .

Il comma 2 provvede alla stima degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in euro:

  • 702.700 per l’anno 2026;
  • 782.500 per l’anno 2027;
  • 798.900 per l’anno 2028;
  • 863.700 per l’anno 2029;
  • 873.000 per l’anno 2030;
  • 943.800 per l’anno 2031;
  • 954.000 per l’anno 2032;
  • 973.400 per l’anno 2033;
  • 975.300 per l’anno 2034;
  • 1.005.200 annui a decorrere dall’anno 2035

Tale comma 2, quindi, prevede che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze).

La relazione tecnica del provvedimento precisa che la platea degli aventi diritto all’assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell’assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall’Inail, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità Inail.


47) Tale norma prevedeva, tra i requisiti richiesti, ai fini del diritto all'assegno in questione, età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne)

48) Si ricorda che l’art 1 della legge n. 482 /1968, che è stato abrogato dalla legge n. 68/1999, prevedeva la non applicabilità delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie nei confronti di coloro che avessero superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che avessero perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, potessero riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti

49) Si osserva che l'art. 1-decies, del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 ha demandato l'erogazione di tale assegno di incollocabilità all'Istituto assicuratore, a far tempo dal 1° aprile 1979.

50) Ovvero impossibilità ad essere collocati in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti

51) Secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000

52) Il grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, deve essere non inferiore al 34 per cento riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al T.U (DPR 1124/1965), per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006

53) L’art. 10, secondo comma, della legge 248/1976 prevede che l’assegno venga rivalutato annualmente secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L’assegno viene erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato

Articolo 10
(Disposizioni in materia di norme UNI)

L’articolo 10 reca due novelle all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la prima novella, si provvede ad aggiornare il riferimento a specifico standard tecnico - cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - sostituendo, in particolare, quello non più vigente (“British Standard OHSAS 18001:2007”) con quello attualmente vigente, ossia la “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”) (comma 1, lettera a)).

Con la seconda novella, si prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate (comma 1, lettera b)).

L’articolo 10 interviene a novellare l’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si ricorda che il richiamato articolo 30 reca la disciplina relativa al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica con riguardo alla sicurezza dei lavoratori.

Tale norma delinea le caratteristiche per l’adozione di un efficace modello gestionale e organizzativo in materia di sicurezza dei lavoratori.

Si prevede, in particolare, che tale modello debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come anche specificato nella relazione illustrativa, la novella recata al comma 5 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 dalla disposizione in commento è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa ivi prevista, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con la vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso” (comma 1, lettera a)).

Il comma 1, lettera b), interviene anch’esso a novellare l’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introducendo un nuovo comma (comma 5-ter).

Ai sensi di tale comma 5-ter, si prevede la promozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle altre norme di rilievo per i temi della salute e sicurezza sul lavoro.

La promozione della stipula di queste convezioni è altresì finalizzata all’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate.

Si prevede, inoltre, che tale bollettino venga pubblicato periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI.

Viene, infine, precisato che agli oneri derivanti da tale comma 5-ter si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio INAIL.

Articolo 11
(Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative
amministrate dall’INAIL)

L’articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INAIL siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.

La disposizione in commento estende all’INAIL la suddetta previsione, di cui all’art. 69, c. 15, della L. 388/2000, già contemplata per le gestioni amministrate dall’INPS.

La Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento specifica che la disposizione in commento entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e che essa - stante che gli avanzi di cassa del bilancio INAIL affluiscono alla Tesoreria Unica dello Stato e non producono interessi per l’Istituto - evita di aggravare o di far beneficiare le gestioni assicurative per operazioni contabili legate alle anticipazioni di cassa interne al bilancio complessivo dell’Istituto, quindi a somma zero, ferma restando la loro evidenziazione e regolazione.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente(54) , la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni assicurative ad esso affidate.


54) Derivante dal combinato disposto degli artt. 20, c. 1, e 55, c. 4, della L. 88/1989.

Articolo 12
(Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)

L’articolo 12 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria – che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità, da individuare mediante procedure comparative e verifica di idoneità(55) –, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. In tale ambito, la stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025. Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto(56) indicano che nell’ambito della procedura di stabilizzazione rientrano 28 medici e 66 infermieri.

L’articolo 12 subordina la stabilizzazione al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali dell’INAIL e richiama il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che, all’articolo 20 (e successive modificazioni), pone diverse norme transitorie generali in materia di stabilizzazione e di contratti riservati. Si rileva che il personale interessato dalla stabilizzazione di cui al presente articolo 12 è costituito da soggetti che, nell’ambito della stipulazione con l’Istituto dei suddetti contratti di lavoro dipendente a termine e, in precedenza, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa(57) , non sono stati reclutati in base a una procedura concorsuale pubblica. Tenuto conto di quest’ultima circostanza e della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ammette la previsione di selezioni riservate, in presenza di determinate condizioni, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, potrebbe risultare opportuno valutare la norma in esame.

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte costituzionale ha giudicato fondata con riferimento ai princìpi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni, congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).

Si ricorda che l’articolo 12 in esame fa riferimento alla finalità di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa e riabilitativa dell’INAIL.

Si rileva che la rubrica del presente articolo fa riferimento al solo personale medico e non anche al personale infermieristico.


55) Tale contingente – di cui all’articolo 20-quater, comma 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 – era previsto nell’ambito di un precedente contingente massimo di 200 medici specialisti e 100 infermieri, per i quali (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20-quater) era ammessa la previa proroga di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo Istituto. Gli originari contratti di collaborazione erano stati previsti dall’articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che, per le modalità di conferimento degli incarichi, faceva rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del medesimo D.L. n. 18, e successive modificazioni.

56) Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.S. n. 1706.

57) Cfr. supra, in nota.

Articolo 13
(Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro)

L’articolo 13 reca disposizioni:

  • per l’Ispettorato nazionale del lavoro, riconoscendo al personale una somma forfetaria per le missioni ispettive e all’Istituto l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali;
  • per le imprese costituite in forma societaria, in merito ai soggetti obbligati all’indicazione del domicilio digitale.

Per quanto concerne l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), la disposizione in commento dispone che:

  • su richiesta del dipendente, l’Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso. Tale somma – autorizzata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del bilancio dell’Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive – sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1);

Sul punto, la Relazione tecnica allegata al presente provvedimento specifica che tale somma forfetaria potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall’art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale al personale dell’INL (nonché dell’INPS e dell’INAIL) compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio: una indennità chilometrica; una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio; in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto; il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore; il rimborso delle spese di viaggio.

  • è estesa all’Ispettorato l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all’art. 158 del D.P.R. 115/2002(58) compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche parti di un processo. Ai relativi oneri, valutati in 2.000 euro per il 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2).

Sul punto, la Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento specifica che tale previsione mira a superare i dubbi interpretativi derivanti dalla natura giuridica dell’Ispettorato, garantendo uniformità di trattamento con le altre amministrazioni statali.

Per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, c. 1, del D.L. 179/2012 - si dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico. Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (comma 3).

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).


58) Che ha introdotto l’istituto della prenotazione a debito in relazione ad alcune imposte quali il contributo unificato, l’imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Articolo 14
(Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)

L’articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro - al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), specificando, peraltro, che ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 2, a decorrere dalla medesima data, prevede la possibilità per i datori di lavori e per i soggetti abilitati e autorizzati di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro previste dalla normativa vigente.

Il comma 3 prevede che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Il comma 4 prevede l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, conferendo, peraltro, a tali Agenzie la facoltà di accedere alla medesima piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

Il comma 6 prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che - ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, rinviando l’individuazione delle modalità attuative della presente disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento

Il comma 7 modifica la composizione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, aggiungendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 prevede la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 14, al comma 1, primo periodo, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, abbiano l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il secondo periodo prevede che ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ricorda che il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa è stato introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 (convertito con L. n. 85 del 03 luglio 2023).

Tale piattaforma è stata realizzata dall’Inps ed istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione” (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e DM 8 agosto 2023, che reca disposizioni per l’operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (cfr. art. 12, c. 3, del D.L. 48/2023 e art. 3 del DM 8 agosto 2023). Esso favorisce l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.

L’introduzione della suddetta piattaforma permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.

Inoltre, il SIISL agevola la ricerca del lavoro e l’individuazione di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva (art. 5, comma 2, del D.L. n. 48/2023).

Il comma 2 prevede che a decorrere dalla medesima data del 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro - di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208 - possono essere effettuate dai medesimi datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati - ovvero coloro che risultano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro e negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 - anche tramite il sistema SIISL.

Si osserva che l’art. 9-bis prevede che i datori di lavoro privati - ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici - sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello della loro instaurazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Si ricorda che il sistema delle comunicazioni obbligatorie è informatizzato, ed è gestito, con modalità di cooperazione applicativa, da un soggetto centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e da altri soggetti (le Regioni, l'INPS, l'INAIL, le Prefetture) che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati. Tale sistema di comunicazioni obbligatorie telematiche è stato istituito dall’articolo 1, commi 1180-1185, della L. 296/2006, e reso attuativo con il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

La disposizione, dunque, non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative.

Il comma 3 introduce un meccanismo di garanzia attraverso il quale il SIISL verifica i dati autocertificati del lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed espone gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. La disposizione dunque mira a mettere a disposizione del datore di lavoro che intende assumere elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli.

Si ricorda che, in base al DM 8 agosto 2023, il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL(59) e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 prevede che le Agenzie per il Lavoro sono tenute - nei termini di cui al comma 1 - alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Considerato che la disposizione sembra prefigurare un obbligo per le agenzie per il lavoro di alimentare la piattaforma SIISL pubblicando tutte le posizioni gestite, appare opportuno chiarire se tale obbligo si configura solo ai fini della fruizione degli incentivi o abbia una valenza complessiva, atteso che la norma richiama il comma 1, che prevede l’obbligo solo per le assunzioni incentivate per il datore di lavoro.

Si ricorda che le Agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iscritti ad apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 4 del D.Lgs n. 276/2003). Per l’iscrizione a tale albo (che comprende cinque sezioni dedicate ad agenzie di somministrazione di tipo generalista e di tipo specialista - ovvero esclusivamente a tempo indeterminato - agenzie di intermediazione, agenzia di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale) e per l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività sono richiesti determinati requisiti (definiti dal DM 10 aprile 2018, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs 276/2003).

Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. Tale decreto deve essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 6 prevede l’iscrizione sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) dei lavoratori stranieri (extra UE) che - ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, nell'ambito di programmi finalizzati, tra l’altro, all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 i richiamati programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni. Tale art. 23, tra l’altro, al comma 3, prevede che gli stranieri che abbiano partecipato a tali attività sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro.

Si ricorda altresì che il DM 7 luglio 2023, n. 27 ha adottato le Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero che ha peraltro precisato che i destinatari di tali programmi sono i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.

Tale comma 6 specifica che tale iscrizione avviene per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ed enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Si valuti l’opportunità di specificare i soggetti - tra quelli indicati al comma 1 del citato art. 23 - attraverso i quali è possibile l’iscrizione di tali lavoratori presso il SIISL.

Il secondo periodo di tale comma 6 rinvia l’individuazione delle modalità attuative della presente disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 7, modificando il comma 6 dell’articolo 19, della legge 23 settembre 2025, n. 132 - il quale, nel definire la governance italiana sull’intelligenza artificiale, ha istituito un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale - ne modifica la composizione, aggiungendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19, della legge 23 settembre 2025, tale organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità politica delegata e composto dai seguenti soggetti, o da loro delegati:

•Ministro dell’economia e delle finanze;

•Ministro delle imprese e del made in Italy;

•Ministro dell’università e della ricerca;

•Ministro della salute;

•Ministro della Pubblica amministrazione;

•Autorità politica delegata per la sicurezza della Repubblica e in materia di cybersicurezza;

•Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il comma 8 stabilisce, infine, che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, la relazione tecnica del provvedimento precisa, infatti, che, ai fini dell’implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziate nel bilancio dell’INPS le risorse necessarie e che, allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del Lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


59) A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024.
Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 15
(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

L’articolo 15 prevede l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.

Si demanda a specifico decreto ministeriale la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché l’indicazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi (comma 1).

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione in commento prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotti linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Tali linee guida devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La finalità indicata è quella promuovere un continuo miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro.

Come specificato nella relazione illustrativa, la disposizione in titolo si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di rafforzamento della cultura della prevenzione, e mira a consolidare un sistema di sicurezza partecipato, orientato alla prevenzione proattiva. Il tracciamento dei mancati infortuni consente di trasformare ogni “quasi incidente” in un’occasione di apprendimento e miglioramento continuo, rafforzando la consapevolezza organizzativa e promuovendo ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili.

La relazione illustrativa sottolinea quindi che il tracciamento dei mancati infortuni rappresenta uno strumento di apprendimento organizzativo che consente di individuare tempestivamente criticità operative, carenze procedurali e fattori di rischio, intervenendo in modo preventivo prima che si traducano in incidenti effettivi.

La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le modalità attraverso le quali le imprese suddette comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese (comma 1).

Il comma 2 precisa, infine, che alle attività previste dall’articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.

Articolo 16
(Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro )

L’articolo 16, al comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008(60) , disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1).

Inoltre, con una modifica all’articolo 15, comma 2, della L. n. 125/2001(61) a tutto il personale sanitario – e non solo quindi ai medici del lavoro - dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro  viene consentita l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2).

L’articolo 16, al comma 1, inserisce tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008(62) , riguardanti le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa - nell’ambito della propria attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno.

In proposito va ricordato che l’articolo 13 del citato D.Lgs n. 81/2008 dispone, tra l’altro, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).

Il citato comma 6 prevede inoltre che l'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(63) , integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.

Va inoltre ricordato che il richiamato articolo 21 del D.Lgs n. 758/1994, riguardante la verifica dell’adempimento, prevede che entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1).

Il citato comma 2 dispone che quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Più nello specifico con il nuovo comma 6-bis si prevede che gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:

  • al numero di posizioni assicurative territoriali;
  • all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive;
  • alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali.

Viene inoltre previsto che i medesimi importi siano finalizzati in modo esclusivo:

  • ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale;
  • al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili e di risorse strumentali;
  • ad attività di formazione e aggiornamento professionale;
  • ad attività di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.

Viene poi previsto che, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Spetta alle regioni ed alle province autonome provvedere alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7(64) del citato D.Lgs n. 81/2008.

In proposito va ricordato che da ultimo, l'art. 4, comma 11, del D.L. n. 202/2024 (65) (Proroga termini, L. n. 15/2025) prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa - a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025 - è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al medesimo, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive, previste dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 218-222, L. n. 213/2023) sopra richiamati.

Il nuovo comma 6-ter prevede che, ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo; i criteri di attribuzione di tali introiti sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.

Il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL, o SPISAL o SPSAL) è uno dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)(66) , istituito in seguito all'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed inserito nell'organizzazione del citato Dipartimento di prevenzione.

In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 517 del 1993(67) , D.lgs. 229 del 1999(68) e con la legge costituzionale n. 3/2001(69) , le Regioni si sono dotate di propria normativa sulla materia della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad integrazione di quella nazionale(70) . Con il completamento del quadro normativo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro assurge al ruolo di struttura territoriale operativa per garantire la tutela dei lavoratori nell'ambito della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

Al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore. Gli operatori dello SPreSAL sono i tecnici della prevenzione che si occupano soprattutto di sicurezza sul lavoro. Altre funzioni dello SPreSAL sono quelle legate alle autorizzazioni preventive di nuovi insediamenti produttivi e all’esecuzione di tutte le indagini relative agli infortuni sul lavoro.

L'esercizio delle funzioni dello Servizio di prevenzione si svolge nell'ambito territoriale della ASL di appartenenza. Le attività di controllo e vigilanza dello SPreSAL, programmate o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, prevedono principalmente la verifica dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la misurazione dei fattori di rischio chimici o fisici, il riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e di malattia professionale.
Inoltre il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro svolge attività sanitaria (visite mediche di idoneità lavorativa, tutela delle lavoratrici madri, tutela del lavoratore disabile, tutela dei minori), attività di assistenza ed informazione (educazione sanitaria, promozione della salute), attività amministrative ed autorizzative (pareri igienico-sanitari riguardanti i nuovi insediamenti produttivi, pareri per l'autorizzazione all'utilizzo di gas tossici, pareri sui piani di lavoro nelle bonifiche dell'amianto) ed attività giudiziarie.

Trovano inquadramento nello SPreSAL medici del lavoro, medici igienisti, biologi igienisti, biologi epidemiologi, psicologi esperiti in lavoro ed organizzazioni, ingegneri, fisici, chimici, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, infermieri, tecnici laureati e tecnici diplomati. Il tecnico della prevenzione, operante nel servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria e collabora con l'Autorità Giudiziaria nelle indagini inerenti alla propria materia di competenza.

Il nuovo comma 6-quater dispone infine che le eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis (cfr. supra), possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

Il comma 2 con una modifica all’articolo 15, comma 2, della L. n. 125/2001(71) consente a tutto il personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro – e non solo ai medici del lavoro come attualmente previsto - l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.

L’articolo 15 della citata legge n. 125/2001 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) prevede (comma 1) che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge(72) , è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il comma 2 dispone che per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.


60) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 13 disciplina l’attività di vigilanza.

61) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

62) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 13 disciplina l’attività di vigilanza.

63) Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

64) Istituito presso ogni regione e provincia autonoma, cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007; il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

65) Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

66) Il dipartimento di prevenzione è una struttura tecnico funzionale dell'Azienda sanitaria locale,
preposto alla promozione della tutela della salute collettiva con l'obiettivo della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare. In base all'articolo 7-quater del d.lgs 30 dicembre 1992 ed al d.lgs 19 giugno 1999, n. 229, le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate.
In genere, i servizi del dipartimento (che possono variare di terminologia a seconda delle regioni) sono così articolati: servizi veterinari; SPEMP: Servizio Sanità pubblica ed epidemiologica; SPreSAL: Servizio per la prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di lavoro.

67) Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

68) Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

69) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

70) Anche per questo motivo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro assume varie denominazioni nelle singole Regioni (PSAL, SPSAL, SPreSAL, Spesal, SPISAL, Spisll, UOPSAL, UOML, PISLL, ecc.).

71) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

72) Si veda il il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540.

Articolo 17
(Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)

L’articolo 17, comma 1, novella gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81/2008 al fine di:

-specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro (lett. a));

-aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b));

-rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c));

-includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d), n.1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d), n. 2);

-prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e)).

Il comma 2 prevede poi la possibilità di introdurre - nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 17, al comma 1, apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, alla lettera a), intervenendo sull’art. 20, comma 2, lettera i), precisa che i controlli sanitari previsti dal d. lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente a cui i lavoratori sono obbligati a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

Al riguardo, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che la norma tende a chiarire in norma primaria quanto già consolidato a livello giurisprudenziale ed è volta, dunque, ad evitare ambiguità interpretative che ancora si registrano.

La lettera b), novellando l’art. 25, comma 1, al quale aggiunge una lettera a)-bis, tra gli obblighi del medico competente, aggiunge che esso fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute. La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la finalità della norma è quella di aggiornare la salute nei luoghi di lavoro secondo modelli raccomandati in ambito internazionale.

La relazione tecnica del provvedimento precisa, al riguardo, che le campagne comunicative in oggetto verranno organizzate nell’ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute in tema di comunicazione nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale (nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

La lettera c), novellando l’art. 39, al quale aggiunge un comma 2-bis, rimette ad un decreto del Ministro della salute - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera - ai sensi d. lgs 81/2008 (art. 39, co. 2 lett. a)), come dipendente o collaboratore. La relazione illustrativa chiarisce che tale norma tende a rafforzare la qualità dell’erogazione dei servizi in contesti sia pubblici che privati.

La lettera d) novella l’art. 41, in primo luogo, al n. 1, intervenendo sul comma 2, al quale aggiunge una lett. e-quater), includendo, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si precisa che tale visita è finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze - per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

Si ricorda che l’art. 15 della legge n. 125/2001 vieta l’assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. A sua volta, l’art. 125 del DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti) prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato anzitutto il provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540 (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, emanato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome), quindi il provvedimento 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma

6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, ratificata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni), ai fini della individuazione delle attività lavorative in questione.

Si valuti l’opportunità di meglio precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, con riferimento in particolare al “ragionevole motivo” che ne darebbe luogo.

Il n. 2 della lett. d) in esame, novellando il comma 4 dell’art. 41, aggiunge la visita medica di cui alla nuova lett. e-quater), prevista per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni e appunto finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, tra quelle per le quali il medesimo comma 4 precisa che sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ovvero la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, la visita medica periodica, la visita medica in occasione del cambio della mansione e visita medica precedente alla ripresa del lavoro).

Si valuti la portata di tale disposizione, atteso che la visita prevista alla nuova lett. e-quater) già apparirebbe rivolta alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

La lettera e), aggiunge un comma all’art. 51, prevedendo che, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzione con medici competenti.

Il comma 2 prevede la possibilità di introdurre - nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 18
(Organizzazioni di volontariato
della protezione civile)

L’articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

In ampia parte, sono lì trasposte disposizioni finora vigenti quali dettate da un decreto ministeriale del 2011.

L’articolo 18 introduce una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, all’interno del decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale raccoglie in un unitario testo normativo la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 18 ‘legifica’ una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile – collocandola all’interno del decreto legislativo n. 81 del 2008 – laddove essa era innanzi consegnata ad un decreto ministeriale (il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011), al quale era demandata dal medesimo decreto legislativo n. 81 (dal suo articolo 3, comma 3-bis, quale previgente rispetto alla novellazione in esame).

Si viene così ad introdurre, entro il decreto legislativo n. 81, un novello articolo 3-bis, il quale ha per oggetto le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Per “organizzazioni di volontariato di protezione civile” sono da intendersi – oltre ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – le organizzazioni di volontariato, le reti e gli altri enti del Terzo settore che annoverino la protezione civile tra le attività.

Tali soggetti debbono essere iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Siffatto elenco, si ricorda, costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, ed è previsto dall’articolo 34 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). È costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome, e dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Nell’ambito definitorio del novello articolo 3-bis rientrano altresì i termini della “formazione”, della “informazione”, dell’“addestramento”, del “controllo sanitario”. Per questo riguardo definitorio la novella disposizione riproduce il dettato già del decreto ministeriale citato del 2011.

Il volontario che aderisca alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, è equiparato al lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Siffatta equiparazione vale esclusivamente per le attività di volontariato di protezione civile (fermo restando il dovere per il volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell’organizzazione e sui luoghi di intervento formazione esercitazione, su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la formazione e informazione ricevute, le istruzioni operative, le procedure, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale in dotazione). E vale esclusivamente nei limiti previsti dal novello articolo 3-bis ora introdotto entro il decreto legislativo n. 81. Pertanto il rapporto di volontariato è equiparato a quello di lavoro soltanto in relazione ad alcuni istituti di tutela del volontario, espressamente regolati, ferma rimanendo la diversa natura giuridica.

L’ambito della equiparazione così tratteggiato riprende quanto previsto dal decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 3).

Il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi posti in capo alle organizzazioni (prescritti dai commi 3, 4 e 5 del novello articolo 3-bis introdotti nel decreto legislativo n. 81). Questo, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Gli obblighi previsti consistono nella cura che il volontario, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti:

  • riceva formazione, informazione e addestramento;
  • sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal Codice di materia di protezione dei dati personali (il decreto legislativo n. 196 del 2003), fatto salvo quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, se presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
  • sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, con correlativa adeguata formazione e addestramento all’uso conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Non sono considerate luoghi di lavoro le sedi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Né lo sono i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile.

Siffatte previsioni sugli obblighi delle organizzazioni della protezione civile riprendono statuizioni del citato decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 4).

Le organizzazioni di volontariato della protezione civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano – affinché siano sottoposti ad adeguata sorveglianza sanitaria – i propri volontari che, nell'attività di volontariato, svolgano azioni che li espongono ai fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi indicati da decreto legislativo n. 81.

Siffatta individuazione avviene – nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta – a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).

Queste previsioni circa la sorveglianza sanitaria – la quale permane beninteso oggetto dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 – riprendono il contenuto del decreto ministeriale del 2011 (cfr. suo articolo 5).

Le disposizioni del novello articolo 3-bis introdotto entro il decreto legislativo n. 81, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei Comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Si tratta di ambito applicativo già così definito dal decreto ministeriale del 2011 più volte citato (cfr. suo articolo 6, comma 1).

In quel medesimo decreto ministeriale era altresì (cfr. suo articolo 6, comma 2) la previsione, ora ribadita entro il novello articolo 3-bis, secondo cui l'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana (ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa) comprenda una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, secondo il principio di effettività di cui all'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 (articolo che prevede che le posizioni di garanzia relative ai soggetti che esercitino di fatto poteri direttivo, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici).

Per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 (l’atto primario recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Il novello articolo 3-bis introdotto entro il decreto legislativo n. 81 dispone che la sua applicazione non possa comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al Codice della protezione civile.

Ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Quale disposizione transitoria: sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi e di controllo sanitario, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del Codice della protezione civile.

Articolo 19
(Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

L’articolo 19 prevede misure per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale personale è stato assunto per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 1 prevede modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare:

  1. al comma 701, si prevede, in virtù delle modifiche apportate, che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di lavoro flessibile, con personale di comprovata esperienza e professionalità, connesse alla natura degli interventi, purché nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.
  2. dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:

«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all’ allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.

701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all’assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l’attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.»

Il comma 2 prevede all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, la soppressione del secondo periodo.

La disposizione soppressa prevedeva che in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, stipulati(73) con personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, era consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.


73) Tali contratti, secondo il disposto del comma 701 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, potevano essere stipulati per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 20
(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 29 ottobre 2023 in alcune province della Regione Toscana)

L’articolo 20 proroga dal 3 novembre al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 novembre 2023, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.

L’articolo in esame proroga dal 3 novembre al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza (dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, v. infra) conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi:

- a partire dal 2 novembre 2023, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

- a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) prevede che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. Pertanto, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, essendo già intervenuta (con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, v. infra) una proroga di 12 mesi dello stato di emergenza, “a legislazione vigente non è possibile provvedere in via amministrativa ad un’ulteriore proroga, nonostante emerga una tale esigenza alla luce di quanto rappresentato dal Dipartimento della protezione civile”.

Viene inoltre stabilito che alle conseguenti attività (derivanti dalla proroga in questione) si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Per l'attuazione dei primi interventi, la medesima delibera ha disposto lo stanziamento di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Al fine di fronteggiare tale emergenza, con l’ordinanza di protezione civile 5 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato.

Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, il citato stato di emergenza è stato esteso al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. La medesima delibera ha provveduto a stanziare, per i primi interventi, 3,7 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Le succitate risorse sono state integrate con i seguenti ulteriori stanziamenti, sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte alle esigenze più immediate relative agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche:

- 25 milioni di euro, previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023;

- 88,5 milioni di euro, previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024.

Per il finanziamento dei fabbisogni relativi al sostegno a privati e attività produttive, l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha autorizzato, per i territori in questione, la spesa di 66 milioni di euro.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza di cui trattasi per ulteriori dodici mesi, vale a dire fino al 3 novembre 2025.

Nella risposta all’interrogazione 5/02370, resa nella seduta del 13 maggio 2025, è stato evidenziato, tra l’altro, che il Commissario delegato “in data 24 dicembre 2024, ha trasmesso una proposta di rimodulazione del Piano degli interventi urgenti. Il Dipartimento della Protezione civile, con nota del 14 febbraio 2025, ha comunicato l'approvazione della rimodulazione di tale Piano per l'importo complessivo di euro 121.959.604,80, residuando la somma di euro 240.395,20, da programmarsi successivamente, rispetto alla somma stanziata di euro 122.200.000” e che “il 22 ottobre 2024, il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni con ordine di priorità per complessivi euro 1.018.351.690,84 suddivisa in tre classi (Classe 1 riferita a 584 interventi per euro 331.639.714,08; Classe 2 riferita a 91 interventi per euro 464.621.476,76; Classe 3 riferita a 48 interventi per euro 222.090.500). Attualmente, questi fabbisogni prioritari sono in corso di istruttoria. Infine, come stabilito dalla Decisione (UE) n. 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, l'Italia riceverà una somma pari ad euro 67.811.826 in relazione alle alluvioni che hanno colpito la regione Toscana ad ottobre e novembre 2023”.

La relazione illustrativa ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) è stato disposto un ulteriore stanziamento di 131,4 milioni di euro in favore dei territori in questione.

Informazioni più approfondite, anche in merito alle risorse aggiuntive destinate dalla Regione Toscana alle aree colpite, sono disponibili nella sezione “Eccezionali eventi meteorologici ottobre-novembre 2023” del sito internet della medesima Regione.

Articolo 21
(Entrata in vigore)

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 ottobre 2025.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.