Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 43, comma 10
(Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

Il comma 10 estende l’ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica. Si ricorda che l’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari derivanti dal comma in esame nei seguenti termini: si prevede un onere per il periodo 2026-2029 (pari a 0,6 milioni di euro nell’anno 2026, 1,8 milioni nell’anno 2027, 1,9 milioni nell’anno 2028, 12,5 milioni nell’anno 2029) e si stima un effetto invece positivo negli anni 2030-2035 (pari a 2,3 milioni annui).

Nella disciplina finora vigente(30) , la possibilità di fruizione del suddetto incentivo concerne i soggetti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano conseguito il requisito per il suddetto trattamento pensionistico anticipato o il requisito in base alla disciplina transitoria della cosiddetta quota 103.

In base alla disciplina dell’incentivo in esame, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento anticipato (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento).

Si ricorda che l’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo pensionistico cessa di avere effetti in alcune fattispecie – tra le quali la revoca della stessa rinuncia e il conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia(31) –.


30) Di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, e al D.M. attuativo del 21 marzo 2023 (D.M. oggetto di un avviso di errata corrige in Gazzetta Ufficiale); si ricorda, tuttavia, che il suddetto D.M. prevede (all’articolo 1, comma 4) il regime di imponibilità fiscale delle quote di retribuzioni in oggetto, regime poi escluso, con decorrenza dall’anno 2025, dall’articolo 1, comma 161, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (comma che ha novellato il citato comma 286); tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025 (in base alla disciplina previgente dell’incentivo, tale opzione può essere stata esercitata, prima dell’anno 2025, dai soggetti che avessero conseguito entro il 31 dicembre 2024 il requisito corrispondente alla cosiddetta quota 103). Riguardo ad un quadro complessivo della disciplina sull’incentivo in esame, cfr. la circolare dell’INPS n. 102 del 16 giugno 2025; cfr. altresì, per i dipendenti pubblici, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 30 giugno 2025.

31) Cfr. l’articolo 1, commi 5 e 6, del citato D.M. attuativo del 21 marzo 2023 (il comma 5 è oggetto del summenzionato avviso di errata corrige in Gazzetta Ufficiale).