Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articoli 43, commi 1-9 e 11, e 44
(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici)

L’articolo 43, commi da 1 a 9 e 11, interviene in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, in relazione all’evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Premesso che, in base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027, i suddetti commi del presente articolo 43 dispongono che tale incremento è applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. Inoltre, l’incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

Si prevede altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, compresi quelli di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente – comprensiva del relativo incremento di tre mesi – e che, in base a quanto disposto dall’articolo 44, tale termine dilatorio per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell’incremento di 3 mesi dell’età pensionabile.

La Relazione tecnica e il prospetto allegato ascrivono alla norma i seguenti effetti finanziari:

  • con riferimento alla rideterminazione per il solo anno 2027 dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell’incremento stabilito dal decreto direttoriale (articolo 43, comma 1):
  • 1.180 mln di euro per il 2027 (+1.100 mln per maggiore spesa pensionistica e +80 mln per maggior spesa TFR dei dipendenti privati al netto degli effetti fiscali) e 395 mln di euro per il 2028 (+475 mln per maggiore spesa pensionistica e -80 mln per maggior spesa TFR dei dipendenti privati al netto degli effetti fiscali). Nessun onere per le annualità successive al 2028;
  • con riferimento alla deroga all’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose (articolo 43, commi da 2 a 9):
  • oneri crescenti fino al 2031 e decrescenti successivamente. In particolare si stimano oneri per 30 mln di euro per il 2027, 92 mln per il 2028, 132 mln per il 2029, 141 mln per il 2030, 150 mln per il 2031, 148 mln per il 2032, 147 mln per il 2033, 146 mln per il 2034 e 145 mln per il 2035 (ultimo anno del decennio di riferimento).
  • con riferimento alla liquidazione anticipata di 3 mesi del TFS o TFR per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia (articolo 44):
  • al netto degli effetti fiscali, oneri decrescenti fino al 2030 e pari a 265 mln di euro per il 2027, 272 mln per il 2028, 20 mln per il 2029 e 4 mln per il 2030.

Preliminarmente, occorre ricordare in questa sede che la normativa vigente(21) prevede l’aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (elaborati dall’Istat). Tale aggiornamento viene stabilito con cadenza biennale con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata fino ad arrivare, rispettivamente, a 67 anni e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne)(22) .

Merita ricordare altresì che tale aggiornamento riguarda: tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia; il requisito anagrafico per l’assegno sociale.

Incremento dell’età pensionabile

Per quanto concerne l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento decorrente dal 2027, si prevede che esso si applichi nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, ferma restando la sua piena applicazione dal 1° gennaio 2028 (articolo 43, comma 1, primo periodo).

Come accennato, l’incremento integrale in oggetto risulta pari a 3 mesi, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato elaborate sulla base delle proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall’Istat.

Soggetti esclusi dall’incremento dell’età pensionabile

Il suddetto incremento non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei seguenti soggetti (articolo 43, comma 2), a condizione che essi al momento del pensionamento non godano già della cosiddetta APE sociale (articolo 43, comma 6):

  • lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della L. 205/2017, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (articolo 43, comma 3, lettera a));
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cosiddette usuranti, di cui all’art. 1, c. 1, del D.Lgs. 67/2011, che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Conseguentemente, si inserisce anche l’anno 2027 tra le annualità per le quali non si procederà all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata per tali lavoratori(23) . Per effetto di tale esclusione, si prevede un incremento sia del fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti(24) - pari a 4 milioni di euro per il 2027, 11 milioni di euro per il 2028, 15 milioni di euro per il 2029, 16 milioni di euro per il 2030 e 17 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 - sia, in misura corrispondente, degli oneri previsti per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti(25) (articolo 43, commi 3, lettera b), 5 e 9);
  • lavoratori precoci, quindi con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età(26) , che svolgano le suddette attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni. Per effetto di tale esclusione, viene incrementato il limite di spesa entro il quale ai lavoratori precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto; tale incremento è pari a 8 milioni di euro per il 2027, 30 milioni di euro per il 2028, 43 milioni di euro per il 2029, 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031(27) (articolo 43, commi 4 e 8).

Per le suddette categorie di lavoratori, escluse dall’incremento dell’età pensionabile, restano fermi i requisiti attualmente previsti in base ai quali:

  • i lavoratori che svolgono attività usuranti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 possono accedere, al pensionamento anticipato attraverso il sistema delle “quote”. Sino al 2026 la quota è 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi) con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e 35 anni di anzianità contributiva e a condizione che tali attività siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Si ricorda altresì che dal 2018 non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
  • i lavoratori che svolgono attività gravose di cui all’Allegato B della L. 205/2017 possono accedere, alle suddette condizioni, al trattamento pensionistico con un’età pari a 66 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, a condizione che abbiano svolto per almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B o abbiano svolto le attività usuranti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 al momento dell'accesso al pensionamento, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni metà della vita lavorativa.

Termini di decorrenza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto

Si prevede che per il personale delle amministrazioni pubbliche(28) e degli enti pubblici di cui all’art. 70, c. 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché degli enti pubblici di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente, comprensiva del relativo incremento di tre mesi (articolo 43, commi 1, ultimo periodo, e 7).

Sul punto, il successivo articolo 44 riduce, a decorrere dal 2027, da 12 a 9 mesi il termine dilatorio(29) per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d'ufficio), con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell’incremento di 3 mesi dell’età pensionabile.

Restano fermi: nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine dilatorio di ventiquattro mesi attualmente vigente; la disposizione in merito all'erogazione rateale dei suddetti trattamenti se superiori a 50.000 euro (vedi infra).

La Relazione tecnica allegata al ddl di bilancio afferma che l’articolo 44 intende dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

Per quanto concerne la disciplina che regola l’erogazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato dei dipendenti pubblici, si ricorda in primo luogo che, come anticipato, l’art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 – su cui interviene il presente articolo 44 - prevede, come anticipato, un termine dilatorio per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici; tale termine è pari a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a dodici mesi – ridotti a 9 dalla disposizione in commento - per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio nonché per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (i suddetti termini dilatori non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e nei casi di cessazione per decesso del dipendente).

Inoltre, l’art. 12, c. 7, del D.L. 78/2010 – non modificato dal presente articolo 44 - secondo cui i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, ferma restando l’applicazione del termine dilatorio summenzionato, sono riconosciuti in unica soluzione soltanto qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; la quota eventualmente eccedente tale soglia è riconosciuta, entro un limite di ulteriori 50.000 euro, con un termine dilatorio di dodici mesi rispetto al termine per il riconoscimento della quota precedente, mentre l’eventuale quota residua è riconosciuta a distanza di ulteriori dodici mesi. Resta fermo che l’erogazione di ogni quota è effettuata entro i tre mesi successivi al relativo termine dilatorio, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Entrata in vigore

Le suddette disposizioni, ad eccezione dell’articolo 44 in merito alla riduzione del termine dilatorio per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta del presente disegno di legge (articolo 43, comma 11).


21) Di cui all’art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 e all’art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

22) L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.

23) Le annualità già escluse da tale adeguamento sono 2019, 2021, 2023 e 2025, ai sensi dell’art. 1, c. 206, lett. c), della L. 232/2016.

24) Fondo di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007.

25) Oneri di cui all’art. 7 del D.Lgs. 67/2011.

26) È richiesto altresì che tali soggetti siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 (cfr. Circ. INPS 99/2017).

27) Si ricorda che il successivo art. 129, c. 3, del presente disegno di legge di bilancio riduce il suddetto limite di spesa nella misura di 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

28) Di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

29) Di cui all’art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997.