Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 42
(Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L’articolo 42 dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’incremento è stabilito nella misura di tre mesi e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico stabilite dal successivo articolo 43, commi da 1 a 9 e 11.

Secondo la relazione tecnica, il presente articolo determina nel lungo periodo effetti positivi per la finanza pubblica; nel breve periodo, in via prudenziale, non sono quantificati effetti finanziari.

L’incremento di cui al presente articolo si applica ai requisiti che siano inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale dell’INPS relativa ai lavoratori dipendenti. Si valuti l’opportunità di chiarire se, in tale ambito, l’elevamento concerna anche i requisiti di anzianità contributiva per la pensione anticipata.

Riguardo a un quadro dei requisiti pensionistici per il personale in oggetto, si rinvia alla pagina sul sito internet istituzionale dell’INPS.

L’articolo specifica altresì che le eventuali eccedenze – rispetto alle dotazioni organiche – determinate dall’attuazione dell’ulteriore incremento in esame non comportano l’applicazione dell’istituto – proprio dell’ordinamento delle Forze armate – dell’aspettativa per riduzione di quadri. Si valuti l’opportunità di chiarire se, in base a quest’ultima clausola, le domande per la suddetta aspettativa debbano essere valutate in base alla determinazione dell’eccedenza al netto degli effetti dell’ulteriore incremento in esame.