Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 82
(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)
L’articolo 82 prevede l’avvio in via sperimentale per l’anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell’assistenza erogata dagli ospedali (comma 1).
Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della Legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), riguardanti le quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 2).
Viene poi precisato che la disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R n. 670/1972 (comma 3).
L’articolo 82 prevede interventi pari a un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2026 disponendo che agli oneri conseguenti si provveda a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L’articolo 82 prevede l’avvio in via sperimentale per l’anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell’assistenza erogata dagli ospedali (comma 1).
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico o privato, i quali, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità (art. 1, D.lgs. n. 288/2003(183) ).
Le regioni possono avvalersi di tali istituti per assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza, tramite la stipula di appositi accordi o contratti (art. 8, D.lgs. n. 502/1992) .
La caratteristica peculiare degli IRCCS è rappresentata dal binomio assistenza-ricerca, tra le quali sussiste “reciproca strumentalità” (come da ultimo ribadito dalla sentenza del Cons. Stato, sez. III, 01/02/2017, n. 439). L’attività di ricerca li distingue dalle ordinarie strutture del Servizio Sanitario, in cui l’attività di ricerca occupa una posizione marcatamente secondaria quando non è del tutto assente - quali gli ospedali generali- dall’altro lato, la specializzazione di questi istituti (che non ne determina tuttavia la monotematicità) li differenzia dai policlinici universitari.
In particolare, le attività degli IRCCS consistono nelle prestazioni di ricovero e cura a favore dei pazienti, nella ricerca scientifica e tecnologica diretta a migliorare i percorsi di cura e diagnostici già esistenti e nella sperimentazione.
La qualifica di IRCCS è riconosciuta dal Ministero della Salute, previa intesa con il Presidente della regione interessata (v. approfondimento sui requisiti e sulle tipologie di IRCCS). A seguito del riconoscimento, tali Istituti possono fruire di finanziamenti ministeriali per lo svolgimento dell'attività di ricerca sanitaria nelle discipline di riferimento. Spetta allo stesso Ministero della salute il compito di vigilare sull'attività traslazionale degli IRCCS, assicurando che la stessa sia svolta nell'interesse pubblico, con una diretta ricaduta sull'assistenza del malato.
Nell'ambito della Missione 6 del PNRR è stata prevista la riforma degli IRCCS. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa (C. 3475), divenuto Legge 3 agosto 2022, n. 129 per delegare il Governo al riordino degli IRCCS.
In particolare la riforma punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui impact factor, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. La finalità è quella di collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.
Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli Istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese (qui l'approfondimento Riforma IRCCS).
La delega è stata attuata con il D.Lgs n. 200/2022, recante Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Questi Istituti, attualmente riconosciuti dal Ministero della Salute, sono in totale 54, di cui 23 pubblici, 5 dei quali costituiti in Fondazioni di Diritto pubblico, presenti in 16 delle 21 Regioni e Provincie autonome (qui l'elenco), accomunati da una attività di ricerca che deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere; si differenziano dagli Istituti zooprofilattici sperimentali – IZS in campo zoologico e veterinario, con 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui la mappa).
Per quanto attiene ai fondi a essi destinati, si rinvia alla delibera del 19 dicembre 2024 del CIPESS (184) in materia di riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza.
Per un approfondimento sul tema si veda il dossier relativo a "Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Quadro di contesto e disciplina normativa" al seguente link.
Quanto agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, va ricordato che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992(185) , il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime. Il comma 3 prevede che sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992(186) .
Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni(187) . Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), riguardanti le quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 2).
Il comma 273 della citata Legge di bilancio per il 2025 prevede la definizione dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato(188) Ai sensi del comma 274 una quota delle predette risorse incrementali, è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, mentre il citato comma 275 dispone che una quota di dette risorse incrementali sia destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996(189) , come segue (comma 275):
- 773,9 milioni di euro per l’anno 2026
- 340,9 milioni per il 2027
- 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Il comma 3 precisa poi che la disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R n. 670/1972 (comma 3).
In proposito si ricorda che l’articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce le procedure di modifica delle disposizioni previste dal titolo VI (relativo alla finanza della regione e delle province) e dall’art. 13 (concernente concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico) del medesimo testo unico. In particolare le predette norme possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
183) Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
184) Cfr. articolo 1, comma 496, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
185) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
186) Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
187) La disposizione mira a prevede la possibilità per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano di accedere a tali risorse. Invero, si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830.
188) Pari a - 1.302 milioni di euro per l’anno 2025;
- 5.015,4 milioni per il 2026;
- 5.734,4 milioni per il 2027;
- 6.605,7 milioni per il 2028;
- 7.667,7 milioni per il 2029;
- 8.840,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2030.
189) In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del CIPESS a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. La procedura di erogazione delle risorse, prevista all’art. 34-bis, è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.