Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
Azioni disponibili
Articolo 81
(Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
L’articolo 81 incrementa il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell’anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali (in tale ambito, in base alla disciplina già vigente(182) , una quota di 0,5 punti è destinata all’acquisto di “prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti”, con priorità per le “strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso”).
La relazione tecnica quantifica in 123 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026) l’onere finanziario derivante dal presente articolo e indica che il medesimo onere rientra nell’ambito dell’incremento – di cui al precedente articolo 63 – del finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
L’articolo in esame, nell’ambito della determinazione degli incrementi in esame, sostituisce (al comma 2) la clausola generale di rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale con il richiamo della disciplina relativa sia a tale obbligo di equilibrio sia alle relative misure per la salvaguardia del medesimo equilibrio.
In merito all’incremento dei suddetti limiti, si ricorda che l’articolo 8, commi 1 e 2, del disegno di legge di iniziativa governativa approvato in prima lettura al Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, A.C. n. 2365, prevede un ulteriore incremento nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 (oltre che nella misura di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025); il citato comma 2 dell’articolo 8 prevede che le risorse relative a tale ulteriore incremento siano prioritariamente destinate all’acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza-urgenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Il comma 4 dell’articolo 10 dello stesso disegno di legge prevede che le risorse già derivanti dalla quota di incremento di 1 punto percentuale di cui all’articolo 1, comma 277, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, siano in via prioritaria utilizzate per l’acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo dipendenti, conseguenti all'accesso o al trasferimento da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.
In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, come sviluppata anche nella sentenza n. 114 dell’11 giugno-21 luglio 2025, relativa ai limiti di spesa per il personale degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale, la definizione di limiti specifici all’interno del limite di spesa regionale generale, relativo al settore sanitario, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest’ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute. Si consideri l’opportunità di valutare tali profili costituzionali.
182) Cfr. l’articolo 1, comma 279, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.