Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 79
(Finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

L’articolo 79 incrementa da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale(175) per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell’ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. L’elevamento è disposto con efficacia già dall’anno 2025.

L’articolo, come indica la relazione tecnica, non determina effetti finanziari, in quanto esso concerne una quota di riparto, nell’ambito di dotazioni finanziarie già previste.

Il finanziamento in oggetto è stato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2025, n. 133 (articolo oggetto della presente novella parziale). Si ricorda che la disposizione demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell’anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

L’Ospedale pediatrico in esame – in quanto organizzazione della Santa Sede – non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie(176) . Si ricorda altresì che, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 110 da parte dell’Assemblea del Senato, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo “a dare attuazione alla norma di cui al decreto in esame nel senso di prevedere la remunerazione a livello statuale delle funzioni assistenziali all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate a favore di pazienti non residenti nel Lazio” (riguardo alla procedura di emanazione dei decreti attuativi e ai criteri per le relative determinazioni, cfr. supra).


175) Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

176) Il suddetto articolo 2 del D.L. n. 110 richiama in particolare le norme generali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del medesimo D.L. n. 110 (relazione reperibile nell’A.S. n. 1611) ricorda altresì il principio di cui all’articolo 1, comma 171, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo cui la remunerazione dei singoli soggetti erogatori, pubblici e privati, di singole prestazioni sanitarie non può essere differenziata a seconda della residenza dell’assistito.
I rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall’Italia ai sensi della L. 18 maggio 1995, n. 187.