Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 75
(Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell’INPS per il potenziamento dell’assistenza a tutela della salute psicologica
e psicoterapica)
L’articolo 75 dispone la destinazione all’INPS di una somma pari a 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2026, per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento del supporto agli utenti in relazione al cd. bonus psicologo (comma 1). Inoltre, stabilisce, a decorrere dal 2026, il trasferimento all’INPS delle risorse volte al finanziamento di tale bonus (comma 2), Infine, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse già previste a normativa vigente per il bonus psicologo dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021(137) (comma 3).
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e dei servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021.
L’articolo 75, composto da tre commi, detta disposizioni relative al cd. bonus psicologo (v. box infra), previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021.
Si ricorda che l’articolo 1-quater del citato D.L. n. 228 del 2021 ha inteso fronteggiare la crisi psico-sociale causata anche dall’emergenza pandemica potenziando i servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinché fosse garantita, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dagli artt. 25 e 26 del DPCM 12 gennaio 2017 (c.d. Nuovi LEA), rispettivamente dedicati alla “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” e alla “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali”. Per tali finalità le regioni e le province autonome sono state chiamate ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi per l’assistenza socio-sanitaria delle persone con disturbi mentali e delle persone affette da disturbi correlati allo stress. L’intervento, rivolto a tutte le fasce di età, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, potenziando l’assistenza ospedaliera in area pediatrica e l’assistenza territoriale con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.
- il potenziamento dell’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Nuovi LEA;
- il potenziamento dell’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, per consentire l’efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 (cd. bonus psicologo; v. box infra), sia destinato all’INPS un importo pari a 200.000 euro annui, per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al contributo e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.
Il comma 2 dispone che, a decorrere dall’anno 2026, le risorse indirizzate al finanziamento del suddetto contributo siano trasferite all’INPS. Restano ferme le modalità di ripartizione di tali risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, e considerando anche i criteri reddituali da definire annualmente, come previsto nell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2023.
Si ricorda che, sulla base della suddetta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2023, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 24 novembre 2023, che ha definito i tempi di presentazione della domanda e l’entità e la validità del bonus psicologo. Successivamente, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2025 che ha ripartito le risorse del bonus psicologo per le annualità 2024 e 2025 e ha introdotto dei correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo(138) .
Il comma 3, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede avvalendosi delle risorse previste dal citato articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 (cfr. box infra).
Il cd. bonus psicologo è stato istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 e consiste in un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Per l’anno 2022 il contributo era è stabilito nell’importo massimo di 600 euro a persona e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro (limite così modificato, rispetto a quello iniziale pari a 10 milioni di euro, dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 115 del 2022(139) ).
Successivamente, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 538, L. n. 197 del 2022) ha esteso la corresponsione del bonus psicologo anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, innovando in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024). Il limite massimo di spesa relativo all’anno 2023 è stato incrementato di 5 milioni di euro dall’articolo 22-bis, comma 1, del D.L. n. 145 del 2023(140) (tali risorse sono state ripartite con il DM 17 dicembre 2024) e il limite massimo di spesa relativo all’anno 2024 è stato incrementato di 2 milioni di euro dall’articolo 4, comma 8-quater, del D.L. n. 215 del 2023(141) e di ulteriori 2 milioni di euro dall’articolo 11, comma 5-bis, del D.L. n. 113 del 2024(142) .
La legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 344, L. n. 207 del 2024), infine, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, ha incrementato le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Le disposizioni attuative del bonus psicologo sono recate dal DM 31 maggio 2022, dal DM 24 novembre 2023 e dal DM 10 luglio 2025.
137) Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (conv. con mod. dalla L. n. 15 del 2022).
138) Per i dettagli relativi alle istruzioni operative per l’accesso al bonus psicologo 2025 e alla sua entità in base alla differenziazione dell’ISEE, si può consultare la pagina dedicata dell’INPS.
139) Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (conv. con mod. dalla L. n. 142 del 2022).
140) Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (conv. con mod,. dalla L. n. 191 del 2023).
141) Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (conv. con mod. dalla L. n. 18 del 2024).
142) Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (con. con mod. dalla L. n. 143 del 2024).