Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 74
(Quote premiali)

L’articolo 74, comma 1 prevede l’assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L’articolo 74, comma 1, mediante novella all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sostituisce le parole «e per l'anno 2024,» con le seguenti: «, per l’anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026,».

Con la modifica predetta, la disposizione in commento prevede l’applicazione anche agli anni 2025 e 2026 della procedura transitoria di riparto adottata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base anche ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La disposizione si rende necessaria, considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute(136) , tenuto a individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. “virtuose” (v. infra).

In proposito, si precisa che l’articolo in commento non ha, invece, esteso al 2025 e al 2026 l’aumento della quota premiale previsto nel 2024. Pertanto, la quota premiale risulta pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN (in passato è stato previsto 0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023 e nel 2024).

Il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che tuttavia non è stata ancora raggiunta, allo scopo di stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie fissate dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Secondo il regime previsto, ma non ancora attuato, le quote premiali spettano alle Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dalla normativa vigente del D. Lgs. n. 502/1992 all’articolo 4, comma 8 (chiusura in pareggio del proprio bilancio, con possibilità di utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione) e 9 (accorpamento funzionale di più ospedali eventualmente presenti nelle unità sanitarie locali), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

L’articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni cd. “virtuose” in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D. Lgs. 502 del 1992, all’articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.


136) Di cui al citato comma 67-bis dell’articolo 2 della L. n. 191/2009.