Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 69
(Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

I commi da 1 a 4 dell’articolo 69 prevedono un incremento delle risorse stanziate dall’articolo 1, commi da 350 a 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, per l’elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari (comma 1); infermieri (comma 2); dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario (comma 3); personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari (comma 4). Tali elevamenti sono operati a valere sull’incremento, disposto dal precedente articolo 63, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il comma 5 eleva, per l’anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. L’incremento è pari a 143,500 milioni di euro (come detto, per l’anno 2026), di cui 101,885 milioni per i dirigenti medici e 41,615 milioni per il suddetto personale sanitario (i corrispondenti importi complessivi diventano quindi pari, rispettivamente, a 423,500 milioni, 301,885 milioni, 121,615 milioni). Il relativo allegato opera il riparto dei due importi, inerenti alle suddette due categorie, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta fermo che, per l’anno 2026, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) pari al 15 per cento(113) . L’incremento di cui al comma 5 è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale(114) per il Servizio sanitario nazionale.

L’articolo, come indica la relazione tecnica, non determina oneri ulteriori, in quanto i relativi interventi sono operati a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (con specifico riferimento, nel caso del comma 5, alla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale).

Riguardo, più in particolare, ai commi da 1 a 4, inerenti a indennità per categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, si rileva, in primo luogo, che il comma 1 eleva da 327 a 412 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 350, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità medico-veterinaria, di cui all’articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 50 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 350.

Il comma 2 eleva da 285 a 480 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 352, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità infermieristica, di cui all’articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 35 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 352.

Il comma 3 eleva da 5,5 a 13,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 351, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità sanitaria relativa ai dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario, indennità di cui all’articolo 66 del suddetto contratto dell’area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 5,5 milioni di euro, disposto per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 351.

Il comma 4 eleva da 150 a 208 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 353, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di tutela del malato e di promozione della salute, spettante al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché agli operatori socio-sanitari, indennità di cui all’articolo 105 del suddetto contratto relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 15 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 353.

Come accennato, gli elevamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono operati, come indica la relazione tecnica, a valere sull’incremento, disposto dal precedente articolo 63, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Riguardo alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 5 (riguardo al disposto del comma, cfr. supra), si ricorda che:

  • l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi; la disciplina legislativa transitoria(115) , oggetto di integrazione da parte del presente comma 5, consente, sino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione(116) ); r estano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili(117) , all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;
  • la remunerazione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario non dirigenziale è stabilita dalla contrattazione integrativa; la disciplina legislativa transitoria(118) , oggetto di integrazione da parte del presente comma 5, consente, fino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria (delle prestazioni aggiuntive) fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione(119) ); restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi.

L’incremento di cui al comma 5 è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale(120) per il Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che il comma 5 fa riferimento alle finalità di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e di ridurre le liste d'attesa.


113) Cfr. il richiamato articolo 4, comma 11, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

114) Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

115) Cfr. l’articolo 1, commi 218 e 220, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

116) Oneri (a carico dell’amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento.

117) Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

118) Cfr. l’articolo 1, commi 219 e 220, della citata L. n. 213 del 2023.

119) Nella fattispecie in oggetto, gli oneri riflessi (a carico dell’amministrazione) sono costituiti dall’applicazione sia della suddetta aliquota IRAP sia della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

120) Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. supra, in nota.