Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 39
(Ape sociale)

L’articolo 39 reca disposizioni in materia di Ape sociale.

In particolare, il comma 1 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, c. 165, L. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Ai sensi del comma 2, il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Con riferimento all’articolo 39 in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive maggiori oneri, in termini di incremento dei limiti di spesa, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 315 milioni di euro per l'anno 2028, 270 milioni di euro per l'anno 2029, 121 milioni di euro per l'anno 2030 e 28 milioni di euro per l’anno 2031.

L’articolo 39, comma 1 , è volto a prevedere l’applicazione sino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 - in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all’allegato C). Inoltre, sempre tale comma dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026.

La Relazione tecnica fa poi presente che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025 - che hanno richiesto un rifinanziamento dell’intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell’andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni nonché dei profili demografici, vi è la conseguente necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa.

Conseguentemente, il comma 1 in commento dispone che l'autorizzazione di spesa che finanzia la suddetta misura (di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016) è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 315 milioni di euro per l'anno 2028, 270 milioni di euro per l'anno 2029, 121 milioni di euro per l'anno 2030 e 28 milioni di euro per l’anno 2031.

Il comma 2 prevede, infine, che il beneficio in esame non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

-persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

-persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

-persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;

-lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).