Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 64
(Misure di prevenzione)
Il comma 1 dell’articolo 64 destina, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
b) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
c) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all’articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n 106, nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
d) all’incremento del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.
Il comma 2 destina, inoltre, per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 63, comma 1, per 120 milioni di euro, all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
Al comma 3 si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 4 precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell’anno di riferimento.
L’articolo 64 comporta l’utilizzo di risorse già stanziate da altri provvedimenti e dall’art. 63 del presente disegno di legge, non comportando nuovi o ulteriori oneri.
Il comma 1 dell’articolo 64 destina, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
- al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all’articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73(90) , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n 106, nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- all’incremento del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232(91) , per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.
In merito allo screening mammografico, si ricorda che con l’art. 85, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001)(92) la mammografia per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, da eseguirsi ogni 2 anni, è esente da ticket.
Al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il comma 11-bis dell’articolo 4, del Decreto-legge n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla Legge n. 15 del 2025(93) , ha autorizzato la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. A tali oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
Con specifico riguardo al tumore al seno, la L. n. 207/2024 (art. 1, commi 298 e 299, Legge di bilancio per il 2025) ha previsto l'istituzione del Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario. In particolare, le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale devono essere svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.
Con riguardo al tumore al colon-retto, il test di screening utilizzato è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito ogni 2 anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni.
In merito ai tumori polmonari, il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell'ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell'adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017).
In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021). Il RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all'atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici. Con la Legge n. 207/2024 (art. 1, commi 333-335, Legge di bilancio per il 2025), è stata consentita la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, rifinanziando con 200 mila euro per il 2025, 400 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nello stato di previsione del MEF.
Il comma 2 destina, inoltre, per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207(94) , per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 63, comma 1, per 120 milioni di euro, all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) destina una parte delle risorse incrementali, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite con tale legge (comma 273) al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (su tali disposizioni v. infra).
Al comma 3 si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA(95) .
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Il comma 4 precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell’anno di riferimento.
90) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
91) Legge di bilancio 2017
92) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
93) Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
94) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
95) Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.