Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 62, comma 2
(Personale Capitaneria di porto)
Il comma in esame annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.
L’articolo 62, comma 2 prevede un intervento pari ad un importo di euro 657.573.
L’art. 585 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che sono previsti in aumento nel corso dei prossimi anni.
La legge di bilancio 2025 aveva stabilito una riduzione di tali oneri nella misura di 657.573 annui, a decorrere dal 2026.
La disposizione in esame annulla tale riduzione.
Si ricorda che le consistenze delle diverse categorie di volontari sono determinate con decreto del Ministero della difesa, mentre i corrispondenti oneri sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.