Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 60, comma 10
(Poteri dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - STRALCIATO)

Il comma 10 dell’articolo 60 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

Il comma prevede che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza possa sottoscrivere con le amministrazioni interessate e, in particolare, con l’Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza accordi di collaborazione, intesi a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni.

Il comma, come indica la relazione tecnica, non determina effetti finanziari.

Il comma in esame introduce un articolo 4-bis nella L. 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell’Autorità garante in oggetto.

Il comma, come detto, prevede che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza possa sottoscrivere con le amministrazioni interessate e, in particolare, con l’Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza accordi di collaborazione, intesi a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni.

Le modalità definite dagli accordi summenzionati sono intese a consentire: un intervento diretto dell’Autorità garante nei casi di verifiche sui sospetti di violazioni dei diritti delle persone di minore età, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili alle verifiche stesse; le richieste dell’Autorità garante alle amministrazioni competenti, con riferimento a situazioni oggetto di segnalazione riguardanti persone di minore età che vivano al di fuori del loro ambito familiare, dello svolgimento di verifiche, il cui esito sia tempestivamente comunicato all’Autorità stessa.