Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 58, comma 1
(Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici)
L’articolo 58, comma 1, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall’ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici del regime tributario agevolato di cui all’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni(69) .
La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dal presente comma in 358,5 milioni di euro per l’anno 2026 e in 60,2 milioni per l’anno 2027, mentre per l’anno 2028 viene stimato un effetto positivo (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF), pari a 4,6 milioni. Il comma non determina effetti finanziari per gli anni successivi al 2028.
Riguardo all’ambito di applicabilità dell’imposta sostitutiva in esame, la disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni(70) ; nell’ambito di esse, viene esplicitamente compreso anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico(71) .
Si valuti l’opportunità di chiarire a quale periodo di imposta si riferisca il suddetto limite di reddito da lavoro dipendente.
Per il personale dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, il regime sostitutivo in esame è esplicitamente cumulabile con l’applicazione dei regimi tributari sostitutivi sui compensi per “prestazioni aggiuntive” e per lavoro straordinario, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.
È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.
Riguardo a regimi di imposta sostitutiva nel settore del lavoro privato, cfr. i commi da 1 a 6 del precedente articolo 4.
69) Si ricorda che anche quest’ultimo regime agevolato è subordinato al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a un determinato limite; per il beneficio relativo all’anno 2025, il limite di reddito da lavoro dipendente (riferito all’anno 2024) è pari a 30.208 euro (cfr. il D.P.C.M. 24 luglio 2025).
70) Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
71) Riguardo a tale personale, cfr. l’articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.