Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II
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Articolo 49
(Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti)
Il comma 1 dell’articolo 49 definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell’ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale); per la medesima fattispecie, il comma 1 estende il criterio di priorità alla rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato; in ogni caso, la priorità riconosciuta dal comma è subordinata alla condizione che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. La fattispecie in oggetto è costituita dalla sussistenza di almeno tre figli conviventi, che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età; il limite anagrafico non si applica con riferimento a un figlio con disabilità (fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per tali altri figli).
In relazione alla fattispecie di cui al comma 1, i commi da 2 a 5 prevedono, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione suddette; il beneficio è subordinato, tra le altre condizioni(44) , al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessiva di cui al comma 5. Il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell’esonero.
La relazione tecnica quantifica l’onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa e al netto degli effetti fiscali positivi in 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, 10,3 milioni per l’anno 2027, 13,7 milioni per l’anno 2028, 13,0 milioni per l’anno 2029. Per i successivi anni del decennio di riferimento si prevede un onere netto leggermente crescente; nell’anno 2035 (ultimo anno del decennio di riferimento) l’onere netto è stimato in 16,0 milioni.
Con riferimento alla fattispecie individuata dal comma 1 al fine dell’applicazione dell’esonero contributivo summenzionato, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81(45) , e successive modificazioni, tale fattispecie rientra (fatto salvo il suddetto caso specifico di rimodulazione) nell’ambito di ipotesi più ampie per le quali è riconosciuto il criterio di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale; tali ipotesi sono costituite da: la presenza di un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o la presenza di un figlio convivente con disabilità; l’ipotesi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile(46) , il convivente di fatto(47) , i figli o i genitori (del lavoratore o della lavoratrice), o l’ipotesi che il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con disabilità che richiedano un sostegno elevato o molto elevato e l’assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Si ricorda altresì che qualora una patologia oncologica o una grave patologia cronico-degenerativa ingravescente riguardi il lavoratore o la lavoratrice, il medesimo soggetto ha diritto (secondo la disciplina di cui al comma 3 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 81 del 2015) alla trasformazione del contratto a tempo parziale; tale ipotesi, di conseguenza, è al di fuori dell’ambito di applicazione del mero criterio di priorità. Si consideri l’opportunità di una valutazione circa la congruità dell’esclusione, in merito all’ambito dell'incentivo costituito dall’esonero contributivo, delle fattispecie di priorità già stabilite dalla normativa, relative ai suddetti casi di patologia.
L’esonero contributivo summenzionato è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi (decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (privato) e per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile)(48) ; sono esclusi dall’ambito i premi e contributi dovuti all’INAIL. Come detto, il beneficio è subordinato al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro (comma 2) e al rispetto dei limiti di spesa complessiva di cui al comma 5. Quest’ultimo pone anche le clausole relative al monitoraggio della spesa e all’esclusione del riconoscimento del beneficio dopo l’eventuale raggiungimento, anche in via prospettica, del limite. Sono esclusi dall’ambito del beneficio (che riguarda, come detto, i datori di lavoro privati) i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato (comma 4). Il beneficio non è cumulabile con altri sgravi contributivi (inerenti allo stesso rapporto di lavoro), mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale in presenza di nuove assunzioni con incremento occupazionale, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, e successive modificazioni.
Il comma 3, come detto, demanda a un decreto ministeriale, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell’esonero.
Si ricorda altresì che il comma 1 fa riferimento alla finalità di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.
44) Cfr. infra in merito al complesso delle condizioni.
45) Il comma 1 in esame fa salva la disciplina di cui al capo II del citato D.Lgs. n. 81 del 2015, e successive modificazioni (capo all’interno del quale rientra l’articolo 8 suddetto).
46) Di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 20 maggio 2016, n. 76.
47) Di cui all'articolo 1, comma 36, della citata L. n. 76 del 2016.
48) Viene esplicitato che l’esonero contributivo non determina una riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica.