Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 47
(Modifiche del calcolo dell’ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all’applicazione di alcuni istituti)

L’articolo 47 reca due modifiche alla disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare; le modifiche sono poste con efficacia per alcuni degli istituti per i quali rileva l’ISEE; il medesimo articolo provvede altresì alla ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati.

Si premette, in estrema sintesi, che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza – relativa alla specifica composizione del nucleo familiare – ed il valore ISE(34) , costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Una prima modifica concerne i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale ; la modifica consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell’ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina(35) e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell’importo eccedente.

La seconda modifica concerne – sempre con riferimento all’ambito di istituti richiamati dall’articolo – il suddetto parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Rispetto alla norma vigente, dunque, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

Gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro(36) ; l’assegno unico e universale per i figli a carico(37) ; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche(38) ; l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato(39) .

Come indicato nella relazione tecnica, l’onere finanziario complessivo derivante dal presente articolo è quantificato in 465,5 milioni di euro per l’anno 2026 e in un importo in genere gradualmente crescente nel decennio di riferimento; per l’anno 2035, l’onere è quantificato in 540,3 milioni.

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, disciplina i criteri di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. Il presente articolo reca le modifiche in oggetto nelle more dell’adeguamento alle medesime del testo regolamentare.

In merito alla modifica sul criterio di valutazione dell’abitazione di proprietà, si ricorda che esso concerne l’ipotesi in cui il nucleo familiare risieda nella suddetta abitazione(40) e che il valore immobiliare di base – rispetto al quale si applica l’agevolazione summenzionata – corrisponde a quello determinabile ai fini dell’IMU alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU(41) , al netto dell’importo del mutuo immobiliare residuo alla suddetta data(42) .

In merito alla modifica del parametro della scala di equivalenza, si ricorda che le maggiorazioni specifiche oggetto della suddetta modifica sono aggiuntive rispetto a quelle generali, inerenti al numero dei componenti del nucleo familiare; in base a queste ultime, il parametro della scala di equivalenza è pari (anziché ad 1) a 1,57 nel caso di nucleo con due componenti, a 2,04 nel caso di nucleo con tre componenti, a 2,46 nel caso di nucleo con quattro componenti, a 2,85 nel caso di nucleo con cinque componenti ed è incrementato di ulteriori 0,35 punti per ogni eventuale ulteriore componente(43) .

Come detto, il presente articolo provvede altresì alla ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati; si ricorda, in particolare, che per gli istituti dell’Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro e del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche, trovano applicazione limiti specifici di spesa, mentre le norme sull’assegno unico e universale per i figli a carico e sull’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato recano soltanto stime sui relativi oneri finanziari.


34) Indicatore della situazione economica.

35) Riguardo ad essa, cfr. infra.CCfr

36) Riguardo a questi due istituti, cfr. il capo II del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni.

37) Di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230.

38) Cfr. l’articolo 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, e il D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

39) Di cui all’articolo 1, commi 206-208, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

40) Cfr. l’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni. Per i nuclei familiari residenti in un’abitazione con contratto di locazione, è riconosciuta invece una detrazione dal valore del suddetto indicatore della situazione reddituale (cfr. l’articolo 4, comma 4, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni).

41) La DSU è la dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell’ISEE.

42) Tale criterio si applica indipendentemente dal periodo di possesso nel suddetto anno e anche qualora l’immobile sia esente dall’IMU.

43) Cfr., anche per le varie disposizioni speciali, l’allegato 1 del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni.