Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. II

Articolo 45
(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

L’articolo 45 prevede la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. L’individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata ad un decreto ministeriale che dovrà, inoltre, definire i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento. La norma amplia, inoltre, il perimetro nel quale i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio, mantenendo fermo, in ogni caso, il principio che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono mantenuti a livelli prudenziali.

L’articolo 45 non determina effetti finanziari.

La norma interviene sull’articolo 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari, ovvero i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici (PIP) e i fondi pensione preesistenti. Si ricorda che le forme pensionistiche complementari sono vigilate dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 252 del 2005 (modificato dal comma 1, lett. a), in commento) prevede che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP) sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

Si evidenzia che in attuazione della citata norma è stato emanato il D.M. 2 settembre 2014, n. 166, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

La norma in esame inserisce all’art. 6, comma 5-bis la nuova lettera a-bis) con cui si stabilisce che il D.M. preveda i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

Si ricorda che i titoli emessi in operazioni di cartolarizzazione ai sensi all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono titoli garantiti da crediti ceduti che, anche se non sono quotati in mercati regolamentati, possono essere ammessi come riserve tecniche dalle imprese di assicurazione. La norma consente espressamente ai fondi pensioni di investire in tali titoli, nei limiti previsti dalla normativa di settore.

Con la nuova lettera b-bis) dell’art. 6, comma 5-bis si prevede che il D.M. disciplini i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

La norma in esame sostituisce inoltre la lettera c-bis) del comma 13 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005 il quale nella formulazione vigente prevede che il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

La nuova formulazione prescrive che il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998). Rimane fermo che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

Il comma 2, infine, dispone che per l’attuazione di quanto inserito nel comma 1, si provvede mediante la modifica del sopra citato D.M. 2 settembre 2014, n. 166, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si è tenuta una Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale.

La Presidente f.f. della COVIP, Francesca Balzani, nel corso dell’audizione del 10 aprile 2025 ha affermato che alla fine del 2024 l’offerta di strumenti di previdenza complementare si compone di 33 fondi negoziali, 38 aperti, 69 piani individuali pensionistici (PIP), 151 fondi preesistenti. Il totale degli iscritti è arrivato a sfiorare i dieci milioni, a fronte di posizioni individuali in essere che superano gli undici milioni.

Le risorse destinate alle prestazioni accumulate dalle forme pensionistiche complementari alla fine del 2024 ammontano, sulla base di dati ancora preliminari, a 243 miliardi di euro. Esse si ragguagliano al 10,8 per cento del PIL e al 4 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Le risorse facenti capo ai fondi pensione negoziali sono pari a circa 74,6 miliardi euro, quelle dei fondi aperti a 37,3 miliardi, quelle dei fondi preesistenti a 69,4 miliardi. Le risorse dei PIP sono complessivamente pari a 61,5 miliardi di euro, inclusi 6,8 miliardi riferibili ai PIP “vecchi”.

Per un’analisi sulla composizione degli investimenti delle forme pensionistiche complementari si rinvia inoltre all’ultima Relazione annuale della COVIP.