Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. I
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Articolo 28
(Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
L’articolo 28 prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).
L’articolo 28 prevede un maggiore gettito pari a un importo di 213 milioni di euro per l’anno 2026, di 465,8 milioni per l’anno 2027 e di 796,9 milioni per l’anno 2028.
L’articolo 28 interviene sulla disciplina dell’accisa sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione.
Per una panoramica sull’imposizione fiscale vigente dei prodotti da fumo e dei loro succedanei, si rinvia al presente tema.
Si segnala che il 16 luglio 2025, a livello di Unione europea sono state presentate due proposte di direttiva COM(2025) 580 e 581 volte a rivedere la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati.
Per approfondimenti in merito alle citate proposte si veda il dossier “Elementi per la verifica di sussidiarietà - Le proposte della Commissione europea volte a riformare la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati” a cura del Servizio per i rapporti con l’Unione europea.
Con riferimento agli effetti sui prezzi derivanti dalle proposte europee, si veda anche la documentazione messa a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella seduta della Commissione XIV dell’8 ottobre 2025.
Il comma 1, lettera a) è relativo all’accisa sui tabacchi lavorati.
In particolare, al numero 1, la disposizione aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
A legislazione vigente l’importo specifico fisso, a decorrere dall’anno 2025 era stato fissato a 29,50 € per 1000 sigarette.
Si ricorda che l’accisa sulle sigarette dipende da due elementi strutturali:
- una componente specifica, la cui tassazione è correlata a un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo di vendita;
- una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto al prezzo di vendita al pubblico.
Inoltre, al numero 2 si modifica:
- l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale;
A legislazione vigente l’importo minimo sui sigaretti è pari a 37 euro il chilogrammo convenzionale.
- l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
A legislazione vigente l’importo minimo sul trinciato è pari a 148,50 euro il chilogrammo convenzionale.
Al numero 3 viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette.
È infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
A legislazione vigente, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e ai successivi aggiornamenti, l’importo dell’onere fiscale minimo si calcola con riferimento al “PMP-sigarette” (prezzo medio ponderato delle sigarette), ossia il rapporto fra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Attualmente l'onere fiscale minimo è pari al 98,80 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti (fissa e ad valorem) e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”.
Per il 2025 l’onere fiscale minimo è stato pari a 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).
Circa l’utilizzo del parametro del PMP-sigarette, la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 220 del 2023.
La relazione tecnica segnala, con riferimento alle sigarette che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
Con riferimento ai sigaretti, sui prodotti che rappresentano oltre l’80 per cento del venduto, un aumento di 13 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, 16 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e 19 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2028.
Con riguardo al tabacco trinciato gli aumenti per l’anno 2026 variano, per le fasce di vendita quantitativamente più significative, da 15 euro per chilogrammo convenzionale a 18 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2026; da 20,33 euro per chilogrammo convenzionale a 23,33 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2027 e da 25,33 a 29 euro per chilogrammo convenzionale nel 2028.
La lettera b) riduce l’importo dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti heat not burn), che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale.
Con la disposizione in esame, il coefficiente è rideterminato nelle seguenti misure:
- 40,50 per cento per l’anno 2026;
- 41 per cento per l’anno 2027;
- 42 per cento a decorrere dall’anno 2028.
Nella versione vigente dell’articolo 39-terdecies del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenterebbe al 42 per cento dell’accisa assunta a parametro.
La disposizione del presente disegno di legge di bilancio, dunque, riduce l’imposizione per gli anni 2026 e 2027.
La lettera c) modifica l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig), che si si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.
Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale. L’articolo 28, modificando l’articolo 62-quater del richiamato TUA, intende aumentare l’imposta di consumo sia sui prodotti contenenti nicotina, sia su quelli senza nicotina. Si ricorda che l’imposta si applica anche ai liquidi e agli aromi, ai sensi del comma 7 del citato articolo.
L’aliquota attualmente prevista, a partire dal 1° gennaio 2026, è del diciassette per cento per i prodotti contenenti nicotina e del dodici per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.
Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al:
18 per cento per l’anno 2026;
20 per cento per l’anno 2027;
22 per cento, a decorrere dall’anno 2028.
Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura:
13 per cento per l’anno 2026;
15 per cento per l’anno 2027;
17 per cento per l’anno 2028.
La lettera d) modifica il regime, contenuto nell’articolo 62-quater.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si tratta delle cosiddette nicotine pouches.
Innanzitutto, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati vanno comunicate trimestralmente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell’Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati.
In secondo luogo, la disposizione vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine pouches. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei poteri inibitori avverso le offerte online previsti dall’articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell’ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.
Alla lettera e), il legislatore modifica le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nella seguente maniera:
per i sigaretti, l’aliquota sale dal 24 per cento al 27 per cento per l’anno 2026, al 27,5 per cento per l’anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall’anno 2028;
per le sigarette, attualmente al 49,50 per cento, l’aliquota scende al 49,23 per cento per l’anno 2026, al 48,50 per cento per l’anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall’anno 2028;
per il tabacco trinciato, l’aliquota aumenta dal 60 per cento al 60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028.
Dal comma 2 al comma 5 si dettano altre disposizioni sulle nicotine pouches.
È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d’uso e l’avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.
La vendita di tali prodotti è condizionata all’utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg.
La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.
I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.