Legislatura 19ª - Dossier n. 269

Articolo 2
(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)

L’articolo chiarisce al comma 1 che i percorsi della filiera tecnologico-professionale rientrano nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. È stabilito che l’attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste con l’accoglimento della candidatura da parte del Ministero.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall’attuazione delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che la disposizione è volta ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di orientamento generalmente espletate nelle istituzioni scolastiche entro i primi mesi dell’anno scolastico precedente all’avvio di quello di riferimento. In particolare, al comma 1 si prevedono misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l’inserimento strutturale nel sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. Attualmente, sono 280 le istituzioni scolastiche coinvolte, con 395 percorsi attivati di filiera formativa tecnologico-professionale, di cui 89 di istruzione professionale e 306 di istruzione tecnica.

Nel dettaglio, l’articolo 2, comma 1, della disposizione in esame interviene sull’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo, dopo il comma 8, il comma 8-bis, al fine di stabilire che, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con gli altri soggetti individuati dal medesimo articolo 25-bis, dovrà proporre al Ministero dell’istruzione e del merito candidatura per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L’attivazione di tali percorsi avviene a seguito dell’accoglimento della candidatura da parte del Ministero. La disposizione intende chiarire che, essendo la filiera formativa tecnologico-professionale parte integrante dell’ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l’attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. La disposizione non comporta modifiche all’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, già oggetto di riforma con gli articoli 26 e 27 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Pertanto, l’attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incide sulle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche interessate.

Sul comma 2, si limita a riferire che la disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che l’attivazione dei percorsi della filiera tecnologico-professionale nell’offerta formativa del secondo ciclo è prevista solo al ricorrere delle condizioni già stabilite dalla normativa vigente e previo accoglimento da parte del Ministero, per cui non si formulano osservazioni.