Legislatura 19ª - Dossier n. 269

Articolo 1
(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)

Il comma 1 interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

In particolare, dispone che l’esame di Stato venga rinominato “esame di maturità” e considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa, che tenga conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell’educazione civica; viene ridefinita la composizione delle commissioni prescrivendo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie che risultino sedi d’esame siano costituite commissioni, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da n. 2 membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da n. 2 membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; è previsto l’obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell’esame; sono altresì regolate l’individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità del colloquio e i criteri di valutazione; si prevede infine la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e viene rimandato a un decreto ministeriale l’aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum.

La RT afferma preliminarmente che l’articolo reca nel suo complesso misure volte a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, l’efficace svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l’introduzione degli esami integrativi e la definizione delle relative modalità di svolgimento. Evidenzia che il comma 1 interviene per modificare il decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di introdurre modifiche volte a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con una visione dell’educazione che ponga al centro lo sviluppo integrale della studentessa e dello studente e, nello specifico, la sua maturazione critica, etica, civica e relazionale.

In particolare, la lettera a), al punto 1), modifica la denominazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in “Esame di maturità”.

Il punto 2) sostituisce il comma 2 al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento, che si inserisce nel più ampio processo di riforma dell’esame di Stato, risponde all’esigenza di promuovere l’acquisizione di competenze trasversali in linea con una visione integrale della formazione dello studente, in grado di coniugare crescita culturale e capacità di orientarsi in modo efficace e responsabile nel mondo del lavoro.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il punto 3) introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l’Esame di Stato tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo il previgente richiamo a “Cittadinanza e Costituzione”; segnala che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT conferma che la norma interviene sull’articolo 16, comma 4, al fine di rivedere la composizione delle commissioni dell’esame di Stato in un’ottica di maggiore efficienza e funzionalità. La nuova formulazione prevede che ciascuna commissione sia composta da n.2 commissari esterni e n.2 commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate, in sostituzione dei tre esterni e tre interni previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono quelli stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, come riportati di seguito:

L’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale, chiarisce che il compenso è da intendersi “omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese”. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo richiamato specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:

  • una quota riferita alla funzione – a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
  • una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.

Conclude rilevando che la disposizione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, invece, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000. Dette risorse, già nella disponibilità del Ministero dell’istruzione, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.

La norma non modifica i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente per la determinazione dei compensi dei commissari d’esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, che continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle risorse previste per i compensi e rimborsi forfettari riferiti alla trasferta dei componenti delle commissioni d’esame, rappresenta che l’ammontare degli stanziamenti, posti a copertura dei compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione, sui capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, ammontano complessivamente ad euro 166.807.850 a decorrere dal 2025.

Evidenzia che il calcolo del risparmio stimato derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni da 7 a 5 unità è stato calcolato a partire dai valori rilevati per l’anno scolastico 2023/24, riguardanti il numero dei presidenti, dei commissari “interni” e dei commissari “esterni”, e la spesa ad essi relativa, distinta “per funzione” e “correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza” (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta).

La prima tabella sotto riportata sintetizza i suddetti dati rilevati nell’anno scolastico 2023-2024. La seconda tabella rappresenta la simulazione di spesa effettuata ipotizzando la nuova configurazione delle commissioni, ovvero considerando lo stesso numero di presidenti, riduzione di 1/3 del numero di commissari interni e di 1/3 del numero di commissari esterni.

Per quanto riguarda, invece, la numerosità del personale “esperto” (ad es. docenti di sostegno o docenti “esperti” in specifiche discipline quali strumento musicale, etc.) e la relativa spesa, segnala che si è mantenuto il dato rilevato nell’a.s. 2023/24.

Un approccio analogo è stato seguito riguardo la numerosità del personale coinvolto negli esami preliminari (esami sostenuti dai cd. privatisti per l’ammissione all’esame di Stato).

Gli oneri riportati nella tabella sottostante sono da intendersi “lordo Stato”.

Prima e Seconda Tabella

La lettera c) del comma 1 interviene sull’articolo 17. In particolare, al punto 1) precisa che l’esame di maturità si intende validamente sostenuto con lo svolgimento regolare di tutte le prove previste per l’esame di Stato, il quale comprende due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Pertanto, la disposizione intende escludere la validità dell’esame laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, specificamente nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l’esito della prova stessa.

All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il punto 2) si apportano modificazioni al comma 7, stabilendo che con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate annualmente anche le quattro discipline su cui verte il colloquio.

All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al punto 3) si introducono modifiche al comma 9, che definisce le finalità del colloquio. Nel dettaglio, al punto 3.1 in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l’intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che il colloquio si concentri su quattro discipline, che possano rappresentare al meglio le competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio.

In proposito, precisa che la disposizione non altera il riferimento al curriculum dello studente, segnalando, tuttavia, che dal combinato disposto con la modifica apportata all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all’esito dell’esame di maturità, come previsto anche dalle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Il legislatore intende in tal modo chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all’immediata disponibilità della commissione d’esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.

Conclude assicurando che anche all’attuazione della disposizione in questione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) interviene sull’articolo 18, sostituendo il comma 5, al fine di attribuire alla commissione d’esame la facoltà di integrare motivatamente il punteggio finale fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tenuto conto del credito scolastico conseguito e del punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame.

All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) apporta modifiche all’articolo 21, riguardante in particolare il curriculum della studentessa e dello studente. Con l’integrazione del comma 2 del citato articolo viene specificato che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 sono indicati in forma descrittiva in una specifica sezione del curriculum “all’esito dell’esame di maturità”. Il secondo intervento sostituisce il comma 3 del predetto articolo 21, prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottati il modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità e il modello di curriculum della studentessa e dello studente. Tale disposizione si rende necessaria in quanto con l’inserimento delle prove INVALSI nel curriculum dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento iniziale dei dati degli stessi.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.

Lett.

Descrizione

e/s

nat

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

1

b)

Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 3, c. 2, della L. 1/2007

S

C

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

-36,9

1

b)

Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 3, c. 2, della L. 1/2007 – effetti riflessi

E

TC

-17,9

-17,9

-17,9

-17,9

-17,9

-17,9

Al riguardo, va evidenziato che la RT fornisce una stima del risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni previste per l’esecuzione dell’esame di Stato al termine del ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado (1 unità dei componenti interni e 1 unità dei componenti esterni).

Per i profili di quantificazione, poiché la stima dei risparmi si basa sugli oneri sostenuti per gli esami della sessione 2023/2024, andrebbe valutata la possibilità di effettuarne un aggiornamento riferendosi agli oneri sostenuti per le commissioni che si sono costituite per l’anno scolastico 2024/2025, nonché, possibilmente, effettuando un confronto con gli oneri che si sarebbero determinati per la sessione degli esami di maturità 2025/2026 in assenza della predetta riduzione.

Si evidenzia che i risparmi individuati sono espressamente destinati alla copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal provvedimento in esame, ai sensi del comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.

Con riguardo agli stanziamenti già previsti in bilancio si conferma il dato richiamato dalla RT di 166,8 milioni di euro dal 2025 per i compensi ed i rimborsi forfettari da sostenersi per i componenti delle commissioni d’esame(1) .

Per quanto riguarda gli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l’erario, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Il comma 2 statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla dicitura «esame di maturità».

Il comma 3 novella l’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e prevede che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l’obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, il passaggio ad un altro percorso è subordinato al superamento di un esame integrativo.

La RT afferma che il comma 2 si limita a disporre il rispetto della nuova denominazione “Esami di maturità” in tutti i provvedimenti correlati. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 3 si interviene in materia di passaggi tra i diversi indirizzi di studio. La disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, individuano, nel primo biennio, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. A decorrere dal terzo anno, invece, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione, potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un’unica sessione, che dovrà concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche. All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur assicurando la RT che all’attuazione delle norme si provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti gli elementi dimostrativi di tale neutralità di effetti, dal momento che la disposizione prevede, oltre all’adozione di interventi didattici integrativi nel caso di trasferimento nel primo biennio (misura analoga a quella prevista dalla legislazione previgente che stabiliva l’adozione di apposite iniziative didattiche), anche lo svolgimento di un esame scolastico integrativo nei casi di passaggio ad altro ciclo di istruzione dopo il terzo anno. Andrebbero pertanto indicate le modalità di svolgimento di tale esame e le risorse disponibili a tale fine.

Il comma 4 integra l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e prevede la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La RT rileva che il comma 4 interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introducendo, al comma 2, dopo la lettera a), la lettera a-bis, al fine di attribuire all’INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale. Tale attività si colloca nel perimetro delle competenze istituzionali già assegnate all’Ente ed è svolta avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che la certificazione in favore di ciascun studente possa essere effettuata da parte dell’INVALSI e delle istituzioni dell’Amministrazione scolastica avvalendosi delle sole risorse già previste per il loro funzionamento.

Il comma 5 integra l’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150 con l’inserimento del comma 5-bis, in base al quale l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

La RT segnala che, intervenendo sull’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, la disposizione chiarisce che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, deve essere oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente nell’ambito del procedimento di integrazione dello scrutinio finale.

Tale intervento non comporta l’introduzione di nuovi strumenti o adempimenti procedurali, ma si fonda sull’utilizzo di quelli già previsti nell’ordinamento e regolarmente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inserendo il comma 784-octies, in base al quale, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

La RT, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’articolo in esame, che interviene sull’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo, dopo il comma 784-septies, il comma 784-octies.

La misura è finalizzata esclusivamente a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento una piena dignità educativa, ridenominando i PCTO in “Formazione scuola-lavoro”, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

La RT conferma che la norma dispone l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, del Piano per la formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, anche per la formazione dei docenti nominati commissari d’esame. All’attuazione si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.

Riporta di seguito la tabella contenente gli stanziamenti degli ultimi 5 anni relativi ai capitoli 2164, 2173, 2174, 2175, del piano gestionale 07, destinati alla formazione dei docenti di ruolo, autorizzati dall’articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015, che risultano attualmente privi di finanziamento.

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Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

e/s

nat

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

7

Incremento delle risorse del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'art. 1, c. 125, della L. 107/2015

S

C

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di maggiore spesa limitata all’entità dello stanziamento predisposto, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche alla luce dei dati analitici riportati dalla RT relativi agli stanziamenti previsti per gli esercizi 2021-2024 e all’assenza di stanziamenti per l’esercizio 2025, di cui si è riscontrata la puntuale corrispondenza(2) , andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito alla congruità e adeguatezza delle risorse stanziate a decorrere dal 2026 rispetto ai fabbisogni formativi dei docenti previsti ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 8 stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

La RT rileva che la disposizione, in coerenza con quanto disposto al comma 6, stabilisce che la partecipazione alla formazione specifica di cui al comma 7 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.


1) Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, database DATAMART/R.G.S. stato di previsione del Ministero dell’istruzione, capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, alla data del 9 settembre 2025.

2) Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema DATAMART/RGS, interrogazione stato di previsione del MIM, bilanci consuntivi 2021-2024 e bilancio 2025.