Legislatura 19ª - Dossier n. 269
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Articolo 1
(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)
Il comma 1 interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
In particolare, dispone che l’esame di Stato venga rinominato “esame di maturità” e considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa, che tenga conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell’educazione civica; viene ridefinita la composizione delle commissioni prescrivendo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie che risultino sedi d’esame siano costituite commissioni, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da n. 2 membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da n. 2 membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; è previsto l’obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell’esame; sono altresì regolate l’individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità del colloquio e i criteri di valutazione; si prevede infine la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e viene rimandato a un decreto ministeriale l’aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum.
La RT afferma preliminarmente che l’articolo reca nel suo complesso misure volte a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, l’efficace svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l’introduzione degli esami integrativi e la definizione delle relative modalità di svolgimento. Evidenzia che il comma 1 interviene per modificare il decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di introdurre modifiche volte a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con una visione dell’educazione che ponga al centro lo sviluppo integrale della studentessa e dello studente e, nello specifico, la sua maturazione critica, etica, civica e relazionale.
In particolare, la lettera a), al punto 1), modifica la denominazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in “Esame di maturità”.
Il punto 2) sostituisce il comma 2 al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento, che si inserisce nel più ampio processo di riforma dell’esame di Stato, risponde all’esigenza di promuovere l’acquisizione di competenze trasversali in linea con una visione integrale della formazione dello studente, in grado di coniugare crescita culturale e capacità di orientarsi in modo efficace e responsabile nel mondo del lavoro.
Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il punto 3) introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l’Esame di Stato tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo il previgente richiamo a “Cittadinanza e Costituzione”; segnala che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT conferma che la norma interviene sull’articolo 16, comma 4, al fine di rivedere la composizione delle commissioni dell’esame di Stato in un’ottica di maggiore efficienza e funzionalità. La nuova formulazione prevede che ciascuna commissione sia composta da n.2 commissari esterni e n.2 commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate, in sostituzione dei tre esterni e tre interni previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo, precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono quelli stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, come riportati di seguito:

L’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale, chiarisce che il compenso è da intendersi “omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese”. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo richiamato specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:
- una quota riferita alla funzione – a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.
Conclude rilevando che la disposizione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, invece, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000. Dette risorse, già nella disponibilità del Ministero dell’istruzione, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.
La norma non modifica i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente per la determinazione dei compensi dei commissari d’esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, che continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con riferimento alle risorse previste per i compensi e rimborsi forfettari riferiti alla trasferta dei componenti delle commissioni d’esame, rappresenta che l’ammontare degli stanziamenti, posti a copertura dei compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione, sui capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, ammontano complessivamente ad euro 166.807.850 a decorrere dal 2025.
Evidenzia che il calcolo del risparmio stimato derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni da 7 a 5 unità è stato calcolato a partire dai valori rilevati per l’anno scolastico 2023/24, riguardanti il numero dei presidenti, dei commissari “interni” e dei commissari “esterni”, e la spesa ad essi relativa, distinta “per funzione” e “correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza” (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta).
La prima tabella sotto riportata sintetizza i suddetti dati rilevati nell’anno scolastico 2023-2024. La seconda tabella rappresenta la simulazione di spesa effettuata ipotizzando la nuova configurazione delle commissioni, ovvero considerando lo stesso numero di presidenti, riduzione di 1/3 del numero di commissari interni e di 1/3 del numero di commissari esterni.
Per quanto riguarda, invece, la numerosità del personale “esperto” (ad es. docenti di sostegno o docenti “esperti” in specifiche discipline quali strumento musicale, etc.) e la relativa spesa, segnala che si è mantenuto il dato rilevato nell’a.s. 2023/24.
Un approccio analogo è stato seguito riguardo la numerosità del personale coinvolto negli esami preliminari (esami sostenuti dai cd. privatisti per l’ammissione all’esame di Stato).
Gli oneri riportati nella tabella sottostante sono da intendersi “lordo Stato”.
Prima e Seconda Tabella

La lettera c) del comma 1 interviene sull’articolo 17. In particolare, al punto 1) precisa che l’esame di maturità si intende validamente sostenuto con lo svolgimento regolare di tutte le prove previste per l’esame di Stato, il quale comprende due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Pertanto, la disposizione intende escludere la validità dell’esame laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, specificamente nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l’esito della prova stessa.
All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con il punto 2) si apportano modificazioni al comma 7, stabilendo che con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate annualmente anche le quattro discipline su cui verte il colloquio.
All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al punto 3) si introducono modifiche al comma 9, che definisce le finalità del colloquio. Nel dettaglio, al punto 3.1 in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l’intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che il colloquio si concentri su quattro discipline, che possano rappresentare al meglio le competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio.
In proposito, precisa che la disposizione non altera il riferimento al curriculum dello studente, segnalando, tuttavia, che dal combinato disposto con la modifica apportata all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all’esito dell’esame di maturità, come previsto anche dalle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Il legislatore intende in tal modo chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all’immediata disponibilità della commissione d’esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.
Conclude assicurando che anche all’attuazione della disposizione in questione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera d) interviene sull’articolo 18, sostituendo il comma 5, al fine di attribuire alla commissione d’esame la facoltà di integrare motivatamente il punteggio finale fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tenuto conto del credito scolastico conseguito e del punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame.
All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera e) apporta modifiche all’articolo 21, riguardante in particolare il curriculum della studentessa e dello studente. Con l’integrazione del comma 2 del citato articolo viene specificato che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 sono indicati in forma descrittiva in una specifica sezione del curriculum “all’esito dell’esame di maturità”. Il secondo intervento sostituisce il comma 3 del predetto articolo 21, prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottati il modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità e il modello di curriculum della studentessa e dello studente. Tale disposizione si rende necessaria in quanto con l’inserimento delle prove INVALSI nel curriculum dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento iniziale dei dati degli stessi.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | b) | Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 3, c. 2, della L. 1/2007 | S | C | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 | |||
1 | b) | Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 3, c. 2, della L. 1/2007 – effetti riflessi | E | TC | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | ||||||
Al riguardo, va evidenziato che la RT fornisce una stima del risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni previste per l’esecuzione dell’esame di Stato al termine del ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado (1 unità dei componenti interni e 1 unità dei componenti esterni).
Per i profili di quantificazione, poiché la stima dei risparmi si basa sugli oneri sostenuti per gli esami della sessione 2023/2024, andrebbe valutata la possibilità di effettuarne un aggiornamento riferendosi agli oneri sostenuti per le commissioni che si sono costituite per l’anno scolastico 2024/2025, nonché, possibilmente, effettuando un confronto con gli oneri che si sarebbero determinati per la sessione degli esami di maturità 2025/2026 in assenza della predetta riduzione.
Si evidenzia che i risparmi individuati sono espressamente destinati alla copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal provvedimento in esame, ai sensi del comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.
Con riguardo agli stanziamenti già previsti in bilancio si conferma il dato richiamato dalla RT di 166,8 milioni di euro dal 2025 per i compensi ed i rimborsi forfettari da sostenersi per i componenti delle commissioni d’esame(1) .
Per quanto riguarda gli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l’erario, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.
Il comma 2 statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla dicitura «esame di maturità».
Il comma 3 novella l’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e prevede che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l’obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, il passaggio ad un altro percorso è subordinato al superamento di un esame integrativo.
La RT afferma che il comma 2 si limita a disporre il rispetto della nuova denominazione “Esami di maturità” in tutti i provvedimenti correlati. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con il comma 3 si interviene in materia di passaggi tra i diversi indirizzi di studio. La disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, individuano, nel primo biennio, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. A decorrere dal terzo anno, invece, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione, potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un’unica sessione, che dovrà concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche. All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, pur assicurando la RT che all’attuazione delle norme si provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti gli elementi dimostrativi di tale neutralità di effetti, dal momento che la disposizione prevede, oltre all’adozione di interventi didattici integrativi nel caso di trasferimento nel primo biennio (misura analoga a quella prevista dalla legislazione previgente che stabiliva l’adozione di apposite iniziative didattiche), anche lo svolgimento di un esame scolastico integrativo nei casi di passaggio ad altro ciclo di istruzione dopo il terzo anno. Andrebbero pertanto indicate le modalità di svolgimento di tale esame e le risorse disponibili a tale fine.
Il comma 4 integra l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e prevede la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La RT rileva che il comma 4 interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introducendo, al comma 2, dopo la lettera a), la lettera a-bis, al fine di attribuire all’INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale. Tale attività si colloca nel perimetro delle competenze istituzionali già assegnate all’Ente ed è svolta avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che la certificazione in favore di ciascun studente possa essere effettuata da parte dell’INVALSI e delle istituzioni dell’Amministrazione scolastica avvalendosi delle sole risorse già previste per il loro funzionamento.
Il comma 5 integra l’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150 con l’inserimento del comma 5-bis, in base al quale l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
La RT segnala che, intervenendo sull’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, la disposizione chiarisce che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, deve essere oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente nell’ambito del procedimento di integrazione dello scrutinio finale.
Tale intervento non comporta l’introduzione di nuovi strumenti o adempimenti procedurali, ma si fonda sull’utilizzo di quelli già previsti nell’ordinamento e regolarmente adottati dalle istituzioni scolastiche.
Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Il comma 6 interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inserendo il comma 784-octies, in base al quale, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.
La RT, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’articolo in esame, che interviene sull’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo, dopo il comma 784-septies, il comma 784-octies.
La misura è finalizzata esclusivamente a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento una piena dignità educativa, ridenominando i PCTO in “Formazione scuola-lavoro”, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Il comma 7 incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
La RT conferma che la norma dispone l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, del Piano per la formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, anche per la formazione dei docenti nominati commissari d’esame. All’attuazione si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.
Riporta di seguito la tabella contenente gli stanziamenti degli ultimi 5 anni relativi ai capitoli 2164, 2173, 2174, 2175, del piano gestionale 07, destinati alla formazione dei docenti di ruolo, autorizzati dall’articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015, che risultano attualmente privi di finanziamento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
7 | Incremento delle risorse del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'art. 1, c. 125, della L. 107/2015 | S | C | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di maggiore spesa limitata all’entità dello stanziamento predisposto, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche alla luce dei dati analitici riportati dalla RT relativi agli stanziamenti previsti per gli esercizi 2021-2024 e all’assenza di stanziamenti per l’esercizio 2025, di cui si è riscontrata la puntuale corrispondenza(2) , andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito alla congruità e adeguatezza delle risorse stanziate a decorrere dal 2026 rispetto ai fabbisogni formativi dei docenti previsti ai sensi della legislazione vigente.
Il comma 8 stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
La RT rileva che la disposizione, in coerenza con quanto disposto al comma 6, stabilisce che la partecipazione alla formazione specifica di cui al comma 7 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
1) Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, database DATAMART/R.G.S. stato di previsione del Ministero dell’istruzione, capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, alla data del 9 settembre 2025.
2) Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema DATAMART/RGS, interrogazione stato di previsione del MIM, bilanci consuntivi 2021-2024 e bilancio 2025.
Articolo 2
(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)
L’articolo chiarisce al comma 1 che i percorsi della filiera tecnologico-professionale rientrano nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. È stabilito che l’attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste con l’accoglimento della candidatura da parte del Ministero.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall’attuazione delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT evidenzia che la disposizione è volta ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di orientamento generalmente espletate nelle istituzioni scolastiche entro i primi mesi dell’anno scolastico precedente all’avvio di quello di riferimento. In particolare, al comma 1 si prevedono misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l’inserimento strutturale nel sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. Attualmente, sono 280 le istituzioni scolastiche coinvolte, con 395 percorsi attivati di filiera formativa tecnologico-professionale, di cui 89 di istruzione professionale e 306 di istruzione tecnica.
Nel dettaglio, l’articolo 2, comma 1, della disposizione in esame interviene sull’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo, dopo il comma 8, il comma 8-bis, al fine di stabilire che, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con gli altri soggetti individuati dal medesimo articolo 25-bis, dovrà proporre al Ministero dell’istruzione e del merito candidatura per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L’attivazione di tali percorsi avviene a seguito dell’accoglimento della candidatura da parte del Ministero. La disposizione intende chiarire che, essendo la filiera formativa tecnologico-professionale parte integrante dell’ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l’attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. La disposizione non comporta modifiche all’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, già oggetto di riforma con gli articoli 26 e 27 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Pertanto, l’attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incide sulle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche interessate.
Sul comma 2, si limita a riferire che la disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si osserva che l’attivazione dei percorsi della filiera tecnologico-professionale nell’offerta formativa del secondo ciclo è prevista solo al ricorrere delle condizioni già stabilite dalla normativa vigente e previo accoglimento da parte del Ministero, per cui non si formulano osservazioni.
Articolo 3
(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)
Il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 - le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale ATA.
Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 - le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 - le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.
La RT rileva, con riferimento ai commi in esame, che le disposizioni intendono destinare alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, si tratta delle seguenti voci:
- al comma 1) risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018, stanziate per la definizione dell’ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui al CCNL 2019-2021, che è ancora in fase di definizione. Al riguardo, precisa che tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).
Precisa che ad oggi, i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l’anno 2025, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l’annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell’anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026. La tabella sotto riportata evidenzia il risparmio complessivo stimato 2025-2026.

-al comma 2) risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riguardo la RT precisa che le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l’anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l’anno 2026 ad euro 57.854.488, come si evince dalla seguente tabella:
Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565) | 2025 | 2026 | 2027 | anni successivi (a regime dal 2027) |
122.000.000 | 189.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | |
Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo | ||||
Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall’a.s. 2025/2026 e 134 posti a decorrere dall’a.s.2026/2027) | -24.990.000 | -75.000.000 | -75.000.000 | -75.000.000 |
Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) Articolo 5, comma 4-bis Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. | -50.000.000 | -50.000.000 | ||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 2.bis Incremento FUN anni 2025 e 2026 | - 6.000.000 | - 6.000.000 | ||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 9-quater Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera formativa | - 72.756 | - 145.512 | ||
Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni | 40.937.244 | 57.854.488 | - - | - – |
-al comma 3) residui del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al riguardo fa presente che essi consistono in 67.746.059,48 di euro per l’anno 2022 e 13.675.519,67 di euro per l’anno 2023.
Nella tabella sotto riportata sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui, come risultano certificati dai decreti di accertamento residui al 31/12/2024 della RGS:
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa | Residui 2022 | Residui 2023 |
1. Residui accertati | 88.802.294,00 | 26.735.921,67 |
2. Residui impegnati | 21.056.234,52 | 13.060.402,00 |
67.746.059,48 | 13.675.519,67 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non considera le disposizioni.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento al comma 1, posto che la RT precisa che le economie derivanti dal CCNL 2019-2021 ancora in fase di definizione sono pari a 36,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 24,6 milioni per l’anno 2026, andrebbero fornite ulteriori indicazioni in merito all’ipotesi che la riforma delle progressioni delle carriere ATA operi non prima di settembre 2026.
Poiché l’articolo 17 del D.M. 12 luglio 2024 indica analiticamente gli stanziamenti previsti per le risorse in parola, relativamente al 2025 e a decorrere, a valere del capitolo n. 2349/p.g. 1 e 4, del capitolo n. 2354/ p.g. 1 e 4 e del capitolo n. 2345/ p.g. 1, verificato l’ammontare delle disponibilità per gli anni 2025 e 2026(3) , non si formulano osservazioni.
Sul comma 2, relativo alla riassegnazione alla contrattazione collettiva del comparto Scuola delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero, non ci sono osservazioni, riscontrandosi i dati forniti dalla RT(4) .
Quanto al comma 3, trattandosi della destinazione dei residui del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola, relativa al triennio 2022-2024, andrebbero fornite conferme sulla disponibilità di tali residui e le ragioni della loro formazione in bilancio.
Il comma 4 dispone lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025, relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola 2016-2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame.
La RT ribadisce che il comma 4 dispone l’incremento di euro 15.000.000 annui dell’autorizzazione di spesa relativa alla copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. All’attuazione si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07 e 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.
La copertura sanitaria integrativa, come istituita dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (cd “supplenti/ATA al 30 giugno”). Poiché è giurisprudenza consolidata che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale, come evidenziano i numerosi pronunciamenti della CGUE e della Corte di Cassazione, per evitare di incorrere nell’inevitabile attivazione di ricorsi ove il rischio di soccombenza è pressoché certo, si ritiene necessario estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.
Il numero dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno è stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA). Considerando che il valore unitario della polizza sanitaria integrativa è quantificabile in 64 euro pro capite, desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il DL n. 25/2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale (totale complessivo di 1.018.000), per l’estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa ai docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno, occorrerebbero circa euro 15.000.000 (64€*235.000).
Sul comma 5 conferma che la disposizione incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca a decorrere dal 2030. All’attuazione si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07 e 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur contemplando le misure di cui al comma 5, ascrive alle norme gli effetti d’impatto attesi in conto maggiori spese correnti solo relativamente al comma 4, nei termini di seguito indicati:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
4 | Incremento delle risorse per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, di cui all’art. 14, c. 6, del D.L. 25/2025 | S | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
5 | Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca | S | C | ||||||||||||
5 | Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – effetti riflessi | E | TC | ||||||||||||
Al riguardo, si segnala che il comma 4 prevede uno stanziamento aggiuntivo finalizzato alla copertura sanitaria integrativa in favore dei docenti e degli ATA a tempo determinato e sino a conclusione delle attività didattiche (cd “supplenti/ATA al 30 giugno”), non prevista inizialmente, dal momento che giurisprudenza consolidata ha stabilito che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale.
Per i profili di quantificazione, dal momento che la RT fornisce i parametri inerenti sia alla platea dei docenti e ATA interessati, stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA) sia al valore unitario della polizza sanitaria integrativa, quantificabile in 64 euro pro capite, ai fini del calcolo degli oneri per l’estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa a docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno (64€*235.000), andrebbero fornite rassicurazioni circa la congruità della platea interessata dalla spesa in questione.
Sul comma 5, che dispone l’incremento di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola 2016-2018, dal momento che l’entità della spesa è limitata allo stanziamento delle risorse previste, non ci sono osservazioni.
Per i profili di copertura, posto che ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale sono previsti risparmi di spesa complessivi pari a 36,9 milioni di euro annui dal 2026, nulla da osservare.
In merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che il quadro riepilogativo, pur considerando le disposizioni di cui al comma 5, non associa ad esse effetti d’oneri, trattandosi di decorrenza solo dall’anno 2030.
3) In particolare, alla data del 9 settembre scorso il capitolo 2345, p.g. 1 e 4, indicava una disponibilità di competenza pari a 76 milioni di euro; il capitolo 2354, p.g. 1 e 4, indicava una disponibilità di competenza pari a 762,8 milioni di euro e il capitolo 2349/p.g. 1 indicava una disponibilità di competenza pari a 106,8 milioni di euro. Per le successive annualità del triennio le dotazioni di stanziamento risultano interamente disponibili.
4) In particolare, il capitolo 1281, che reca l’esatta dicitura corrispondente al fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, a seguito dell’assestamento presenta una dotazione per il 2025 di 47 milioni di euro, per il 2026 di 64 milioni di euro mentre non reca stanziamenti per il 2027. La RT aggiunge in riduzione ai citati importi quanto previsto dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione in legge del decreto-legge n. 45/2025.
Articolo 4
(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)
L’articolo dispone la proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 della possibilità attribuita al Ministero dell’istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
La RT conferma che la disposizione proroga il potere di ordinanza in capo al Ministro dell’istruzione e del merito, conferito dall’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 22/2020, anche per il biennio costituito dagli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Segnala che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)
L’articolo include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. A tal fine interviene sul decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificandone in particolare l’articolo 108 recante i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
La RT riferisce che la disposizione di cui all’articolo 5 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione si limita, infatti, a modificare i criteri di aggiudicazione dell’offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.
In particolare, individua le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e a prevedere che tali contratti rientrino tra quelli per cui la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento valutando l’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 6
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)
L’articolo prevede che le eventuali risorse residue non impiegate nella realizzazione di scuole innovative di proprietà INAIL possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico anche nell’ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito diversi dall’Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi.
La RT chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si inserisce in una norma già coperta finanziariamente e utilizza solo eventuali risorse residue che non siano già destinate alla finalità originaria che riguarda le scuole innovative INAIL e, in particolare, la corresponsione dei relativi canoni di locazione.
Atteso che ad oggi non tutte le scuole INAIL sono state completate, anche i relativi canoni non sono corrisposti e, pertanto, ciò genera risorse residue che sono state già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi nell’ambito dell’Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR.
Conclude che con questa norma si garantisce una maggiore flessibilità nell’utilizzo, tenendo conto delle specifiche esigenze rappresentate dagli enti locali, che stanno derivando dal completamento degli interventi PNRR.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, andrebbe confermato che dalla flessibilità nell’impiego delle risorse di cui all’Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi, non derivino modifiche o alterazioni degli effetti da ritenersi già scontati nei saldi di finanza pubblica redatti ai sensi della legislazione vigente.
Articolo 7
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi)
L’articolo proroga l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro – già prevista dalla legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 – anche per l’anno 2026, al fine di consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. A tal fine, il comma 1 novella l'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge n. 243/2016.
Il comma 2 dispone la copertura, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440/1997 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito).
La RT evidenzia che l’articolo mira a garantire la piena funzionalità dell’offerta formativa nelle classi europee attivate presso la Scuola europea di Brindisi, mediante l’estensione al 2026 del finanziamento di 1 milione di euro già previsto sino al 2025. La ratio dell’intervento normativo proposto risiede nell’esigenza di consentire il tempestivo perfezionamento, entro il mese di settembre 2025, dei contratti per il personale docente madrelingua o esperto, e, in virtù delle esigenze organizzative specifiche della Scuola, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA, indispensabile per il regolare svolgimento delle attività.
Tali contratti, a tempo determinato e con scadenza al 30 giugno, dovranno essere necessariamente perfezionati entro il prossimo mese di settembre, per consentire l’inserimento del personale nell’organico complessivo assegnato all’istituzione scolastica e garantire così la copertura dell’intero periodo di attività didattica per l’anno scolastico 2025/2026.
A tal fine, l’intervento normativo in parola, al comma 1, modifica l’articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prorogando l’autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 1 milione di euro annui, per l’anno 2026.
Sulla scorta di proiezioni effettuate sulla base di parametri contrattuali standardizzati e dell’andamento della popolazione scolastica negli anni precedenti, si dettagliano a seguire il fabbisogno di personale stimato per l’anno scolastico 2025/2026 e i relativi oneri retributivi pari a un totale di euro 904.519,54:
- n. 2,5 cattedre per la scuola dell’infanzia, per un costo pari a € 78.743,11;
- n. 5 cattedre per la scuola primaria, per un costo pari a € 157.486,22;
- n. 7 cattedre per la scuola secondaria di primo grado, per un costo pari a € 237.046,62;
- n. 8,5 cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, per un costo pari a € 287.842,33;
- n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, per un costo pari a € 117.270,86;
- n. 1 unità di personale assistente amministrativo, per un costo pari a € 26.130,40.
A tale riguardo, si riportano di seguito le Tabelle A e B – riferite rispettivamente al personale docente e al personale ATA – recanti i profili professionali e l’ammontare del costo delle relative retribuzioni rispetto alle proiezioni di fabbisogno di personale, nelle quali sono contenute, in particolare, anche i conteggi relativi alla tipologia di contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, che formano oggetto della presente disposizione.
Tabella A – personale docente

Tabella B – personale ATA

Evidenzia che il calcolo del costo delle retribuzioni è effettuato con riguardo al personale necessario per l’anno scolastico 2025/2026 con contratto di 10 mesi al 30 giugno, da attribuire per 4/10 da settembre a dicembre 2025, e 6/10 da gennaio a giugno 2026.
Precisa che la suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA) ordinariamente in servizio presso l’istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno che integra il predetto personale, come dispone l’art. 8 del decreto Ministero dell’istruzione 29 luglio 2022, n. 167 che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del D.L. n. 243/2019.
In linea con l’analisi sopra riportata, pertanto, appare congruo e prudenziale stimare l’onere derivante dalla misura in esame in 1 milione di euro per l’anno 2026.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione pienamente sostenibile dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi (comma 2).
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016 | S | C | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
1 | Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016 – effetti riflessi | E | TC | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
2 | Riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1, della L. 440/1997 | S | C | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |||||||||
Al riguardo, si rileva che la RT fornisce i parametri e le platee relative agli incarichi di insegnamento e collaborazione amministrativa a tempo determinato in termini di costi complessivi annui.
Per i profili di quantificazione, le retribuzioni unitarie desumibili dagli oneri complessivi previsti in relazione tecnica si presentano, in linea di massima, pienamente congrue(5) . Andrebbe comunque fornito un chiarimento sull’imputazione integrale degli oneri e della copertura al solo esercizio 2026, pur trattandosi di oneri da attribuire secondo la RT per 4/10 all’esercizio 2025 (da settembre a dicembre) e per 6/10 all’esercizio 2026 (da gennaio a giugno). Si evidenzia peraltro che poiché il finanziamento mira a garantire il regolare avvio del solo anno scolastico 2025-2026, per gli anni scolastici successivi si porrà la necessità di reperire ulteriori risorse, ove si volesse salvaguardare tale finalità(6) .
Per i profili di copertura, dal momento che si provvede attraverso la riduzione della dotazione prevista in bilancio del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa per l’esercizio 2026, verificata la disponibilità di competenza per il medesimo esercizio(7) , andrebbero fornite conferme in merito all’adeguatezza delle rimanenti disponibilità a fronte delle finalità già previste dalla legislazione vigente per tale Fondo. Andrebbero altresì fornite indicazioni circa i motivi del mancato utilizzo della richiamata quota di risorse per le finalità a cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.
In merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l’indicazione delle aliquote applicate.
5) Si segnala che i dati delle retribuzioni medie annue lorde (lordo Stato) riportate dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornati al 2023, non sono disponibili.
6) Lo stanziamento del contributo annuale previsto a legislazione vigente e destinato al funzionamento della Scuola di Brindisi è iscritto nel capitolo 1252 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, con una dotazione di 498.647 euro per il 2025 e di 577.523 euro per le annualità 2026 e 2027.
7) Capitolo 1282. Ad una interrogazione al sistema DATAMART/RGS retrodatata al 9 settembre 2025 la disponibilità di competenza per il 2026 era di 1.159 milioni di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitoli/autorizzazioni di spesa per le annualità 2026-2027, 9 settembre 2025.