Legislatura 19ª - Dossier n. 534

Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)

L’articolo 5 include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

L’articolo 5, composto da un solo comma, a sua volta suddiviso nelle lettere a) e b), interviene sul codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificandone in particolare l’articolo 108, recante i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Nello specifico, la lettera a) della disposizione in commento novella il comma 2, mentre la lettera b) novella il comma 4 del citato articolo 108.

La lettera a) dell’articolo in esame, aggiunge al comma 2, dopo la lettera f), la lettera f-bis), la quale, include i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tra i contratti che le stazioni appaltanti devono aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sul punto si ricorda che l’articolo 108, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come sopra anticipato, norma i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, enunciando, quale regola di carattere generale, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 del citato articolo 108 prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le seguenti tipologie contrattuali:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

La disposizione in commento, alla lettera a), come detto, aggiunge a tale elenco la lettera f-bis) concernente i contratti di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che, l’inserimento di tale tipologia contrattuale nell’alveo dei contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuisce, in tal modo, una maggiore rilevanza alla qualità dell’offerta tra i criteri di aggiudicazione.

La relazione precisa inoltre che la finalità espressa dalla disposizione in esame è quella di mettere tempestivamente a disposizione delle istituzioni scolastiche un quadro di riferimento chiaro che consenta una gestione più sicura dei servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

Nel testo si legge che “i viaggi di istruzione e le uscite didattiche rappresentano un momento qualificante dell’offerta formativa, in quanto strumenti privilegiati per la crescita culturale, relazionale e inclusiva degli studenti. In ragione della rilevanza educativa e sociale di tali esperienze, è richiesta particolare attenzione, da parte delle istituzioni scolastiche e degli organizzatori, all’intero processo organizzativo, con specifico riguardo alla fase di individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto, che deve fondarsi prioritariamente su criteri di sicurezza e affidabilità dei veicoli e del conducente”.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo in commento si limita a modificare i criteri di aggiudicazione dell’offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. In particolare, la proposta normativa include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Proseguendo nell’analisi della disposizione in commento, la lettera b) apporta modificazioni all’articolo 108, comma 4, mediante l’inserimento della previsione in base alla quale, per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) introdotto dalla lettera a) appena sopra illustrata, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

Ai citati contratti si applica inoltre la disposizione di cui al precedente sesto periodo (e non al quinto periodo, come riporta il dato testuale della disposizione in parola) del medesimo comma 4, relativa ai contratti ad alta intensità di manodopera, in base alla quale la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Si segnala che l’intento di riferirsi al limite del 30 per cento applicato ai contratti ad alta intensità di manodopera di cui al sesto periodo, e non al limite del 10 per cento applicato alle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici di cui al quinto periodo, si evince in modo inequivoco dalle relazioni illustrativa e tecnica.

Si valuti l’opportunità di modificare la disposizione in commento facendo riferimento al sesto periodo del comma 4, e non al quinto.

In via generale si ricorda che la disciplina espressa dal comma 4 prevede che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi appena ricordati, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Si rammenta che, in base alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i contratti ad alta intensità di manodopera sono quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi. Per tale tipologia contrattuale è esclusa la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso. Peraltro, l’articolo 108, comma 3, che consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, precisa che tale facoltà non è esercitabile se si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera. Inoltre, nell’ambito degli affidamenti sotto soglia, l’articolo 50, comma 4, del citato decreto legislativo stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, escludendo pertanto la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i servizi ad intensità di manodopera.

Quindi per i servizi ad alta intensità di manodopera non è mai utilizzabile il criterio del minor prezzo, né sopra né sotto la soglia di rilevanza comunitaria, nemmeno se standardizzati.

La disciplina introdotta dalla disposizione in esame prevede dunque che i contratti di trasporto riguardanti uscite didattiche e viaggi di istruzione rientrino tra i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, come sopra ricordato, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. In tal modo, come si legge nelle relazioni illustrativa e tecnica, viene ulteriormente compresso il mero dato economico dell’offerta a favore della qualità sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti. La determinazione di tali criteri è volta a incentivare l’affidamento a operatori sempre più qualificati nell’ambito della sicurezza attivando un processo virtuoso che nel tempo porterà ad un ulteriore innalzamento degli standard di settore.

La disposizione in esame, come evidenziato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.