Legislatura 19ª - Dossier n. 534

Articolo 4
(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)

L’articolo 4 proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell’istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

L’unico comma di cui si compone la disposizione in esame interviene sull’articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in materia di procedure per il conferimento delle supplenze per il personale docente.

In particolare, per effetto della previsione in esame le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, non più solo in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ma anche per gli anni “2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028” con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito.

Si ricorda che, allo stato, le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono regolate con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, come modificata dall’ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024.

Tali ordinanze sono emanate in attuazione dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 – su cui interviene la disposizione oggetto di odierno esame e che è stato già oggetto di proroga con il decreto-legge n. 4 del 2022 e con il decreto-legge n. 215 del 2023 – il quale ha previsto che le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, in deroga all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999.

Si ricorda che il citato articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 ha previsto che, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’attuale Ministro dell’istruzione e del merito emani un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4.

Per completezza si segnala che l’ultimo regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo attualmente vigente è stato emanato con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007.

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell’istruzione e del merito nella materia dei criteri per il conferimento delle supplenze che – sulla base della normativa vigente – prevedrebbe l’adozione di uno specifico regolamento, si giustifica a fronte della complessità della materia, che richiede, anche in considerazione della necessità di regolazione in esito a specifico confronto sindacale, una flessibilità non assicurata dallo strumento regolamentare. La relazione precisa inoltre che la previsione si inserisce nel solco di disposizioni simili a quella proposta che hanno derogato alla fonte regolamentare in favore del più flessibile strumento dell’ordinanza.