Legislatura 19ª - Dossier n. 534
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Articolo 3
(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)
L’articolo 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 è stato sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Come sopra segnalato, il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale (ATA).
Secondo quanto si evince dalla RT, l’ordinamento professionale del personale ATA è ancora in fase di definizione. Ad oggi, i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l’anno 2025, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l’annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell’anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026. La tabella sotto riportata evidenzia il risparmio complessivo stimato 2025-2026.

L'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha disciplinato le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). In tale ambito, per le amministrazioni statali, si è previsto uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per le altre amministrazioni pubbliche, per il corrispondente personale, si è previsto che (sul monte retributivo del 2018 ad esse relativo) il suddetto incremento massimo percentuale trovasse applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali). Il suddetto stanziamento annuo di 95 milioni è stato posto ad integrazione delle risorse già previste, per le amministrazioni statali, per il contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021(1) .
Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
Come ricordato nella RT, tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l’anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l’anno 2026 ad euro 57.854.488, come si evince dalla seguente tabella:
Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565) | 2025 | 2026 | 2027 | anni successivi (a regime dal 2027) | |
122.000.000 | 189.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | ||
Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo | |||||
Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall’a.s. 2025/2026 e 134 posti a decorrere dall’a.s.2026/2027) | - 24.990.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 | |
Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) Articolo 5, comma 4-bis Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. | -50.000.000 | -50.000.000 | |||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45/2025 PNRR-MIM Art. 2.bis Incremento FUN anni 2025 e 2026 | - 6.000.000 | - 6.000.000 | |||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 9-quater Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera formativa | - 72.756 | - 145.512 | |||
Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni | 40.937.244 | 57.854.488 | - - | - - | |
Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.
La RT conferma che i residui del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione consistono in € 67.746.059,48 per l’anno 2022 ed € 13.675.519,67 per l’anno 2023. Nella tabella sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui:
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa | Residui 2022 | Residui 2023 |
1. Residui accertati | 88.802.294,00 | 26.735.921,67 |
2. Residui impegnati | 21.056.234,52 | 13.060.402,00 |
67.746.059,48 | 13.675.519,67 |
Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025), relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
La RT fa presente al riguardo che la copertura sanitaria integrativa non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (c.d. “supplenti/ATA al 30 giugno”). Poiché è giurisprudenza consolidata che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale, come evidenziano i numerosi pronunciamenti della CGUE e della Corte di Cassazione, per evitare di incorrere nell’inevitabile attivazione di ricorsi ove il rischio di soccombenza è pressoché certo, si ritiene necessario estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.
Il numero dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno è stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA). Considerando che il valore unitario della polizza sanitaria integrativa è quantificabile in 64 euro pro-capite, desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il DL n. 25/2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale (totale complessivo di 1.018.000), per l’estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa ai docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno, occorrerebbero circa euro 15.000.000 (64€*235.000).
L’articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025) ha autorizzato la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è stata demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede:
- quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola 2016-2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
1) La relazione tecnica all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto), emendamento presentato all’AS 2448/XVIII nel corso della discussione dell'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021, osserva che la riformulazione definitiva del comma 612 in esame ha determinato la limitazione del suo ambito normativo al solo personale destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 - disposizioni che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale:
- "l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;
- l’art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;
- l’art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca".