Legislatura 19ª - Dossier n. 534
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Articolo 1
(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)
L’articolo 1, al comma 1, dispone che l’esame di Stato venga rinominato “esame di maturità” e considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa; stabilisce inoltre che tenga conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell’educazione civica; viene ridefinita poi la composizione delle commissioni e stabilito l’obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell’esame; sono altresì regolate l’individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità del colloquio e i criteri di valutazione; si prevede infine la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e viene rimandato a un decreto ministeriale l’aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum. Il comma 2 stabilisce, con norma di coordinamento, che la denominazione “esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione” è sostituita ovunque con quella di “esame di maturità”. Il comma 3 prevede che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l’obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, il passaggio ad un altro percorso è subordinato al superamento di un esame integrativo. Il comma 4 prescrive che agli studenti vengano restituiti i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. Il comma 5 introduce la previsione che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative. Il comma 6 rinomina i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in “formazione scuola-lavoro”. Il comma 7 dispone l’incremento di 3 milioni di euro annui dell’autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti che fanno parte delle commissioni degli esami di maturità. Il comma 8 stabilisce che, dall’anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.
L’articolo in commento si compone di 8 commi.
Il comma 1, composto dalle lettere a), b), c), d), ed e), a loro volta sotto-articolate in punti, interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
In particolare, la lettera a) incide sull’articolo 12 che, in apertura del Capo III dedicato all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, definisce l’oggetto e le finalità dell’esame di Stato.
Più nello specifico, la lettera in commento, al punto 1), sostituisce il comma 1 dell’articolo 12, statuendo in primo luogo che l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». Precisa poi che l’esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L’esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
Rispetto al testo vigente fino all’entrata in vigore della disposizione in commento, le innovazioni consistono nella nuova denominazione dell’esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, nel riferimento alla funzione di quest’ultimo di valutazione del grado di maturazione personale dello studente e nella sottolineatura riguardo alle “scelte consapevoli” che lo studente farà in ordine al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. Anche il riferimento alle professioni non era presente nel testo previgente.
Nella relazione illustrativa, in proposito, si afferma che tale intervento non si limita a un adeguamento terminologico, ma risponde a una precisa scelta di indirizzo culturale e pedagogico, volta a sottolineare la natura complessa, globale e trasformativa del processo educativo che culmina nell’ultimo anno del secondo ciclo. L’uso del termine “maturità” non rappresenta una mera concessione alla tradizione, bensì una volontà esplicita di valorizzare l’esame come momento di sintesi e verifica del percorso umano e formativo compiuto, segnando un’evoluzione nel paradigma valutativo vigente.
Il punto 2) della medesima lettera a) sostituisce il comma 2 dell’articolo 12 menzionato, stabilendo che in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia l’attivazione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno su cui si dirà meglio infra).
In questo caso, l’innovazione rispetto al testo previgente è costituita dal solo cambio di denominazione delle attività di formazione scuola-lavoro, in coerenza con quanto disposto dal successivo comma 6 dell’articolo in commento (cui si rinvia). Si tratta delle attività fino ad oggi denominate “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)”, e che nella norma qui novellata figuravano ancora citate con la denominazione - ancora precedente - di “alternanza scuola lavoro”.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la disposizione persegue il fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento viene ricollegato dalla relazione al più ampio processo di riforma dell’esame di Stato, che assume un ruolo centrale nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte le esperienze formative maturate nel corso del percorso scolastico. L’intervento proposto – chiosa sul punto la relazione – si colloca in linea di continuità, come approfondito in relazione al comma 6, con quanto affermato nelle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell’Istruzione del G7 di Trieste del 2024, nelle quali è stata ribadita l’importanza del ruolo della scuola nell’orientare al mondo del lavoro e delle professioni.
Si ricorda che i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) – in precedenza designati come alternanza scuola-lavoro – sono una modalità didattica introdotta nel sistema scolastico per integrare l’apprendimento teorico con esperienze pratiche in contesti lavorativi. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze trasversali, potenziare l’orientamento degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
I PCTO, come anticipato, traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (attuativo della legge 28 marzo 2003, n. 53, c.d. riforma Moratti) e sono divenuti obbligatori con l’articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Essi hanno assunto l’attuale denominazione di competenze trasversali e per l’orientamento per effetto dell’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a:
- 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Le modalità attuative di tali percorsi sono definite con le linee guida emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.
Le Linee guida si rivolgono a tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico e formativo, comprese le famiglie, gli studenti, il personale scolastico e i soggetti ospitanti. Esse si fondano sugli orientamenti europei che promuovono un’istruzione centrata sulle competenze, mettendo in rilievo le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente aggiornate nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea. Tra queste spiccano le competenze personali e sociali, la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, quella imprenditoriale e quella relativa alla consapevolezza e all’espressione culturale. Queste competenze sono ritenute essenziali per affrontare la complessità del reale, favorire l’inclusione, l’occupabilità e la crescita personale.
L’attuazione dei percorsi richiede una progettazione flessibile e personalizzata, coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con i bisogni formativi degli studenti e con il contesto socio-economico di riferimento. La progettazione implica la definizione delle competenze da sviluppare, il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza, nonché la partecipazione attiva degli studenti. Il percorso può svolgersi in contesti diversi: in aula, in laboratorio, presso aziende, enti pubblici o soggetti del terzo settore, anche all’estero, secondo modalità che includono il learning by doing e il situated learning.
Fondamentale è il ruolo del tutor interno, designato dalla scuola, e del tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante. Entrambi concorrono alla progettazione, all’accompagnamento, al monitoraggio e alla valutazione dell’esperienza formativa. Le linee guida prevedono inoltre specifiche tutele per la sicurezza e la salute degli studenti, nonché la verifica della qualità e dell’idoneità delle strutture ospitanti.
La valutazione dei percorsi si fonda su criteri condivisi e strumenti di osservazione strutturata che permettano di rilevare non solo i risultati ma anche gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti. La certificazione finale delle competenze, anche in chiave orientativa, rappresenta un elemento essenziale per valorizzare l’esperienza e favorire la mobilità scolastica, formativa e professionale. Le attività svolte nell’ambito dei PCTO rientrano nel computo delle ore di frequenza e rappresentano requisito per l’ammissione all’esame di Stato.
Si rammenta inoltre che il percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 riguarda la previsione secondo cui le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
Il punto 3) della medesima lettera a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 citato, disponendo che l’esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
Anche in questo caso, la novella ha uno scopo di mera manutenzione del testo, limitandosi ad aggiornare il previgente riferimento alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, superata dalla citata legge n. 92 del 2019.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in parola introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l’esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92. La modifica si rende necessaria per aggiornare il riferimento normativo, sostituendo il previgente richiamo a “Cittadinanza e Costituzione”, superato dalla disciplina introdotta dalla suddetta legge, che ha ridefinito in modo organico l’insegnamento dell’educazione civica quale insegnamento trasversale obbligatorio.
Si ricorda che l’educazione civica è un insegnamento trasversale che si articola in tre nuclei fondamentali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Esso è stato introdotto come materia obbligatoria con la legge n. 92 del 2019 e ha sostituito la precedente disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito alle scuole specifiche “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica” (allegate al decreto ministeriale n. 183 del 2024). Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Nonostante il suo insegnamento sia cross-curricolare, l’educazione civica è valutata come materia a sé stante.
Il comma 1 in commento prosegue con la lettera b), che novella il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dedicato alla commissione d’esame.
In particolare, l’intervento in parola sostituisce il primo periodo del citato comma 4 prescrivendo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si ricorda che nella formulazione fino ad oggi vigente le commissioni d’esame sono composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni e non era prevista la necessaria afferenza a specifiche aree disciplinari.
Si segnala poi che restano immutati i seguenti periodi del comma 4, ai sensi dei quali è assicurata in ogni caso la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta, è disposto che i commissari e il presidente della commissione siano nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto ministeriale, ed è posto il limite massimo di trentacinque candidati per classe.
La relazione illustrativa afferma che il fine della previsione è di rivedere la composizione delle commissioni dell’esame di Stato in un’ottica di maggiore efficienza e funzionalità. Chiarisce, altresì, che l’intervento riflette l’esigenza di ottimizzare le procedure connesse all’esame di Stato, rendendole più sostenibili sotto il profilo organizzativo, ma garantendo, al tempo stesso, la piena coerenza, affidabilità e qualità del processo valutativo.
La relazione tecnica precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007.
La relazione sottolinea, inoltre, che l’articolo 1, comma 1 del predetto decreto interministeriale, chiarisce che il suddetto compenso è da intendersi “omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese”. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:
- una quota riferita alla funzione - a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.
La relazione conclude sul punto affermando che la disposizione in commento non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.
La determinazione dei compensi dei commissari d’esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera c) interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017, dedicato alle prove d’esame dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
In particolare, al punto 1, la disposizione in commento introduce il comma 2-bis, in base al quale l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 (ossia due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio).
La relazione illustrativa afferma che tale previsione intende esplicitare, in termini inequivoci, la necessità dello svolgimento delle suddette prove ai fini della validità dell’esame. Pertanto, si intende escludere la validità dell’esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, ad esempio, nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l’esito della prova stessa. Con ciò la relazione afferma di voler colmare un vuoto interpretativo, prevedendo l’invalidità della prova nei casi in cui emerga una chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato, manifestata attraverso un rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione, anche sotto forma di silenzio ostinato o sistematica mancanza di collaborazione a fronte delle sollecitazioni formulate in sede d’esame.
Il punto 2) della lettera c) sostituisce il comma 7 dell’articolo 17 menzionato. Il nuovo testo dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
La novità introdotta dalla novella in commento è costituita proprio dall’inserimento, tra le materie oggetto del decreto ministeriale annuale, dell’individuazione di quattro discipline specifiche che costituiranno l’oggetto del colloquio.
Come chiarisce la relazione illustrativa, l’individuazione annuale delle quattro discipline su cui verterà il colloquio permette di approfondire con rigore e specificità le conoscenze, le abilità e le competenze maturate dallo studente, senza dispersività, assicurando un esame coerente, mirato e significativo.
Il punto 3) modifica il comma 9 dell’articolo 17 citato, che definisce le finalità del colloquio d’esame.
In particolare, il punto 3.1) (il quale, si precisa, è l’unico sottopunto in cui si articola il punto 3) sostituisce il secondo periodo del comma 9.
Il comma 9 dispone, al primo periodo, che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. Al secondo periodo, nel testo sin qui vigente, il comma proseguiva disponendo che a tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, proponesse al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Il nuovo testo del secondo periodo, come introdotto dalla disposizione in commento, prevede che al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo (di cui alla novella subito precedente), al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.
Restano immutati, rispetto al testo previgente, gli ultimi due periodi del comma 9, ai sensi dei quali si prevede che nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi, e che per i candidati esterni tali relazione o elaborato vertono sulle attività assimilabili a quelle di alternanza scuola-lavoro da tali candidare svolte.
La relazione illustrativa afferma che, in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l’intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che il colloquio si concentri su quattro discipline. L’impostazione introdotta orienta la valutazione su un nucleo essenziale e rappresentativo di saperi, in un’ottica di sintesi delle competenze maturate dagli studenti, nonché di verifica del grado di responsabilità e maturità raggiunti attraverso la consapevolezza del proprio percorso formativo.
La scelta di circoscrivere il colloquio a quattro discipline, anziché estenderlo all’intero curricolo, non determina – secondo quanto affermato dal Governo – una riduzione della portata valutativa dell’esame di Stato. Al contrario, essa si inserisce in modo coerente nel quadro del credito scolastico, che lo studente acquisisce nell’ultimo triennio sulla base di una valutazione progressiva e articolata riferita a tutte le discipline previste dal percorso di studi. Il credito scolastico rappresenta, infatti, uno strumento di valutazione organica e di lungo periodo, capace di restituire una visione complessiva della crescita dello studente, considerando sia i risultati di apprendimento sia lo sviluppo personale e formativo. In tale prospettiva, la nuova configurazione del colloquio si integra in una visione unitaria e coerente della valutazione finale, basata su un bilanciamento tra la valutazione dell’intero percorso scolastico e la rilevazione del grado di maturazione raggiunto. Il colloquio si propone così come momento conclusivo di sintesi critica, volto a valorizzare l’acquisizione di competenze autentiche, consapevoli e metodologicamente fondate, maturate all’interno di un contesto educativo pluriennale strutturato e orientato alla formazione integrale della persona.
La relazione afferma, inoltre, che la disposizione non altera il riferimento, già vigente, al curriculum dello studente; tuttavia, dal combinato disposto con la modifica apportata all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall’INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all’esito dell’esame di maturità, in coerenza con il confronto svolto con il Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo si intende chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all’immediata disponibilità della commissione d’esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.
Quante alle restanti previsioni della disposizione in parola, la relazione illustrativa afferma che la stessa contribuisce a promuovere una visione integrata dell’esperienza scolastica, che tenga conto della crescita complessiva dello studente e del suo progressivo inserimento nella società come cittadino autonomo, critico e responsabile.
La lettera d) del comma 1 in commento interviene sull’articolo 18 - dedicato agli esiti dell’esame – sostituendo il comma 5.
In particolare, nel testo sin qui vigente, il comma 5 prevedeva che la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
Il nuovo testo del comma 5 prescrive che la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame.
Questa modifica, come afferma la relazione illustrativa, intende concentrare sui soli candidati che abbiano avuto un percorso di particolare merito il margine di flessibilità nella valutazione attribuito alla commissione, per considerare anche aspetti qualitativi che riflettono meglio il suo percorso di crescita.
La lettera e) del comma 1 in esame interviene sull’articolo 21 , in materia di diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente.
In particolare, il punto 1) modifica il comma 2 dell’articolo citato, il quale nel testo fino ad oggi vigente disponeva che al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
Il nuovo testo ha inserito nel secondo periodo il riferimento “all’esito dell’esame di maturità”. Pertanto, adesso, la disposizione, al secondo periodo, prevede che in una specifica sezione (del curriculum) sono indicati “all’esito dell’esame di maturità”, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
La relazione illustrativa afferma che tale previsione ha il fine di specificare che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali a carattere standardizzato, riportati in forma descrittiva, siano resi disponibili unicamente all’esito dell’esame di maturità, nell’ambito di una sezione dedicata del curriculum dello studente. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire la funzione orientativa del curriculum, evitando che i risultati delle prove INVALSI siano messi a disposizione della commissione, come previsto invece dal comma 30 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015. L’intervento si muove nella direzione di una chiara distinzione tra la valutazione formativa e orientativa rivolta allo studente e la funzione certificativa affidata all’Esame di maturità, riconoscendo al curriculum il ruolo di strumento di documentazione personale del percorso scolastico ed extrascolastico, piuttosto che di supporto al giudizio della Commissione.
Il punto 2) della lettera e) dispone la sostituzione del comma 3 dell’articolo 21.
In particolare, nel testo fin qui vigente, il comma 3 citato prevedeva che con decreto ministeriale fossero adottati i modelli di diploma finale e di curriculum della studentessa e dello studente.
Il nuovo testo - oltre ad aggiornare la denominazione del Ministero competente - prevede ancora che i due modelli siano adottati con decreto ministeriale, ma dispone che il modello relativo al curriculum della studentessa e dello studente sia adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La relazione illustrativa afferma che tale disposizione si rende necessaria in quanto con l’inserimento delle prove INVALSI nel curriculum dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento inziale dei dati degli studenti, che non sembra compatibile con la finalità di valutazione globale delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa perseguita da INVALSI.
Il comma 2 della disposizione in commento, con norma di coordinamento formale, statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla dicitura «esame di maturità».
Il comma 3 della disposizione in esame interviene sull’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
In particolare, la previsione in commento sostituisce il comma 7 dell’articolo 1 citato – in tema di passaggio tra i percorsi – il quale, nel testo fin qui vigente, prevedeva che le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurassero ed assistessero, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini si disponeva che le predette istituzioni adottassero apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Il nuovo testo del comma 7 prescrive adesso che nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.
La relazione illustrativa afferma che la previsione descritta persegue il fine di colmare un vuoto normativo segnalato anche dalla recente sentenza n. 3250 del 2024 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, che ha annullato il decreto del Ministero dell’istruzione n. 5 dell’8 febbraio del 2021, concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, “nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado”. La pronuncia sottolinea – prosegue la relazione – che l’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 è stato abrogato dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rileva che gli esami, nel nostro ordinamento, devono essere espressamente disciplinati da una legge, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 4 del D.M. 5/2021, nel prevedere gli esami integrativi, ha illegittimamente ripristinato un istituto soggetto a riserva di legge. Il supremo consesso della giustizia amministrativa individua, inoltre, un argomento di natura sistematica a sostegno di tale impostazione, rinvenibile nel mutamento di prospettiva che il legislatore, negli ultimi vent’anni, ha impresso alla disciplina dell’istruzione secondaria di secondo grado. Tale cambiamento è orientato a promuovere la dinamicità e la flessibilità delle scelte degli studenti. In questo quadro, le normative vigenti attribuiscono alle istituzioni scolastiche un ruolo centrale nell’orientamento e riorientamento dei giovani, consentendo loro di individuare, di volta in volta, le modalità più adeguate per accompagnare il passaggio da un percorso formativo a un altro. Alla luce del quadro giuridico e culturale sopra delineato, la disposizione introdotta con il comma 3 si propone di disciplinare, in modo organico, il ricorso agli esami integrativi, distinguendo chiaramente tra due momenti distinti del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel primo biennio, caratterizzato da una maggiore flessibilità orientativa, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di individuare, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. Tali modalità non prevedono il ricorso all’esame integrativo, ma possono consistere in specifici interventi didattici mirati, finalizzati a colmare eventuali disallineamenti e ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per un proficuo inserimento nel nuovo indirizzo, articolazione o opzione prescelta. A decorrere dal terzo anno, invece, considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un’unica sessione, che dovrà concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche. Tale previsione risponde all’esigenza di tutelare la coerenza, la progressività e la continuità dei curricoli nel triennio conclusivo, dove le competenze richieste si fanno più specifiche e professionalizzanti. Le modalità di svolgimento degli esami integrativi saranno definite con apposita ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito, garantendo uniformità procedurale e trasparenza, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della normativa vigente. Pertanto, l’intervento normativo in esame si configura – chiosa la relazione – come necessario e urgente per superare l’attuale situazione di incertezza interpretativa e regolativa, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di istruzione e nel rispetto del diritto-dovere all’istruzione.
Il comma 4 della disposizione in commento interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dedicato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).
In particolare, la previsione in esame introduce al comma 2 dell’articolo 17 citato la lettera a-bis) con cui si prevede la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La relazione illustrativa afferma che la norma persegue il fine di attribuire all’INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, contribuendo a valorizzare il curriculum in un’ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell’orientamento. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento da parte dell’INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico.
Si ricorda che l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull’insegnamento.
Con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, articolo 1, il CEDE è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e, successivamente, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, ha assunto l’attuale denominazione. L’istituto, come si legge nello statuto, è un ente dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L’Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, denominato SNV, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale.
L’Istituto, è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione e del merito, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per pianificare la propria attività, incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è, invece, riservata all'Istituto.
Quanto alle finalità, l’istituto attraverso le proprie attività di studio e di ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l’implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell’ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d’Istruzione, motore di sviluppo dell’economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina sul sito dell’Istituto, nonché il piano triennale di attività 2025-2027.
Quanto alle prove a carattere nazionale, si rammenta che in virtù dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.
Il comma 5 della disposizione in commento interviene sull’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
In particolare, la previsione in esame inserisce all’articolo 1 citato il comma 5-bis, in base al quale l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano conseguito una valutazione comportamento pari a sei decimi, è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
La relazione illustrativa afferma che la previsione consente di attribuire adeguato rilievo al percorso di consapevolezza e maturazione civile compiuto dalla studentessa o dallo studente, coerentemente con le finalità educative sottese alla valutazione del comportamento. La discussione dell’elaborato assume, pertanto, un ruolo significativo nell’ambito dell’azione formativa della scuola, quale occasione di riflessione critica e responsabilizzazione personale, in linea con i principi di cittadinanza attiva.
Si ricorda che in materia di accertamento del recupero delle carenze formative, l’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Il comma 6 della disposizione in commento interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inserendo il comma 784-octies, in base al quale, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.
La relazione illustrativa chiarisce che, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’articolo in esame, che interviene sull’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il comma 784-octies.
Nel dettaglio – prosegue la relazione – la misura si configura come un’azione organica, coerente e non meramente nominalistica, volta a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento una piena dignità educativa, un’identità comunicativa chiara e una funzione formativa solida, ancorata alla realtà e ai bisogni concreti degli studenti. La proposta di ridenominare i PCTO in “Formazione scuola-lavoro” si muove nel solco della continuità e della coerenza con il dettato originario, rispettando le evoluzioni normative intervenute nel tempo. Si recupera, in tal modo, una dicitura chiara e riconoscibile, capace al tempo stesso di evidenziare con immediatezza la finalità educativa e formativa dei percorsi. La nuova denominazione riafferma l’idea di un’esperienza formativa integrata, che coniuga apprendimento teorico e dimensione operativa, rivolgendosi in modo comprensibile a tutti gli attori coinvolti (studenti, famiglie, scuole, imprese, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni).
L’intervento mira a restituire centralità pedagogica a una metodologia didattica e a un’esperienza formativa rilevanti per la costruzione del progetto di vita e di apprendimento degli studenti. Attraverso un lessico rinnovato si intende contribuire al consolidamento della dimensione orientativa dei percorsi di Formazione scuola-lavoro e alla crescita delle competenze trasversali nei percorsi di studio.
Tale disposizione si inserisce, come già anticipato, nel solco delle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell’istruzione del G7 di Trieste del 2024, sottolineando che la missione della scuola è preparare le studentesse e gli studenti al mercato del lavoro e delle professioni.
Il comma 7 della disposizione in commento stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’attuazione del Piano nazionale per la formazione dei docenti, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), che, si ricorda, ha ridotto il numero dei componenti delle commissioni d’esame, generando così risparmi nella corresponsione dei compensi per tali docenti previsti.
Per la quantificazione dei risparmi citati, si rinvia a quanto riportato in commento al comma 1, lettera b), dell’articolo in commento. La relazione tecnica, nella parte dedicata al comma 7 in commento, afferma che dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il comma 8 dell’articolo in commento dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica di cui al precedente comma 7.