Legislatura 19ª - Dossier n. 534
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Articolo 1
(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)
L’articolo 1, al comma 1, dispone che l’esame di Stato venga rinominato “esame di maturità” e considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa; stabilisce inoltre che tenga conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell’educazione civica; viene ridefinita poi la composizione delle commissioni e stabilito l’obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell’esame; sono altresì regolate l’individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità del colloquio e i criteri di valutazione; si prevede infine la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e viene rimandato a un decreto ministeriale l’aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum. Il comma 2 stabilisce, con norma di coordinamento, che la denominazione “esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione” è sostituita ovunque con quella di “esame di maturità”. Il comma 3 prevede che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l’obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, il passaggio ad un altro percorso è subordinato al superamento di un esame integrativo. Il comma 4 prescrive che agli studenti vengano restituiti i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. Il comma 5 introduce la previsione che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative. Il comma 6 rinomina i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in “formazione scuola-lavoro”. Il comma 7 dispone l’incremento di 3 milioni di euro annui dell’autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti che fanno parte delle commissioni degli esami di maturità. Il comma 8 stabilisce che, dall’anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.
L’articolo in commento si compone di 8 commi.
Il comma 1, composto dalle lettere a), b), c), d), ed e), a loro volta sotto-articolate in punti, interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
In particolare, la lettera a) incide sull’articolo 12 che, in apertura del Capo III dedicato all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, definisce l’oggetto e le finalità dell’esame di Stato.
Più nello specifico, la lettera in commento, al punto 1), sostituisce il comma 1 dell’articolo 12, statuendo in primo luogo che l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». Precisa poi che l’esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L’esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
Rispetto al testo vigente fino all’entrata in vigore della disposizione in commento, le innovazioni consistono nella nuova denominazione dell’esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, nel riferimento alla funzione di quest’ultimo di valutazione del grado di maturazione personale dello studente e nella sottolineatura riguardo alle “scelte consapevoli” che lo studente farà in ordine al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. Anche il riferimento alle professioni non era presente nel testo previgente.
Nella relazione illustrativa, in proposito, si afferma che tale intervento non si limita a un adeguamento terminologico, ma risponde a una precisa scelta di indirizzo culturale e pedagogico, volta a sottolineare la natura complessa, globale e trasformativa del processo educativo che culmina nell’ultimo anno del secondo ciclo. L’uso del termine “maturità” non rappresenta una mera concessione alla tradizione, bensì una volontà esplicita di valorizzare l’esame come momento di sintesi e verifica del percorso umano e formativo compiuto, segnando un’evoluzione nel paradigma valutativo vigente.
Il punto 2) della medesima lettera a) sostituisce il comma 2 dell’articolo 12 menzionato, stabilendo che in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia l’attivazione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno su cui si dirà meglio infra).
In questo caso, l’innovazione rispetto al testo previgente è costituita dal solo cambio di denominazione delle attività di formazione scuola-lavoro, in coerenza con quanto disposto dal successivo comma 6 dell’articolo in commento (cui si rinvia). Si tratta delle attività fino ad oggi denominate “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)”, e che nella norma qui novellata figuravano ancora citate con la denominazione - ancora precedente - di “alternanza scuola lavoro”.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la disposizione persegue il fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento viene ricollegato dalla relazione al più ampio processo di riforma dell’esame di Stato, che assume un ruolo centrale nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte le esperienze formative maturate nel corso del percorso scolastico. L’intervento proposto – chiosa sul punto la relazione – si colloca in linea di continuità, come approfondito in relazione al comma 6, con quanto affermato nelle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell’Istruzione del G7 di Trieste del 2024, nelle quali è stata ribadita l’importanza del ruolo della scuola nell’orientare al mondo del lavoro e delle professioni.
Si ricorda che i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) – in precedenza designati come alternanza scuola-lavoro – sono una modalità didattica introdotta nel sistema scolastico per integrare l’apprendimento teorico con esperienze pratiche in contesti lavorativi. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze trasversali, potenziare l’orientamento degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
I PCTO, come anticipato, traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (attuativo della legge 28 marzo 2003, n. 53, c.d. riforma Moratti) e sono divenuti obbligatori con l’articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Essi hanno assunto l’attuale denominazione di competenze trasversali e per l’orientamento per effetto dell’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a:
- 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Le modalità attuative di tali percorsi sono definite con le linee guida emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.
Le Linee guida si rivolgono a tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico e formativo, comprese le famiglie, gli studenti, il personale scolastico e i soggetti ospitanti. Esse si fondano sugli orientamenti europei che promuovono un’istruzione centrata sulle competenze, mettendo in rilievo le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente aggiornate nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea. Tra queste spiccano le competenze personali e sociali, la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, quella imprenditoriale e quella relativa alla consapevolezza e all’espressione culturale. Queste competenze sono ritenute essenziali per affrontare la complessità del reale, favorire l’inclusione, l’occupabilità e la crescita personale.
L’attuazione dei percorsi richiede una progettazione flessibile e personalizzata, coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con i bisogni formativi degli studenti e con il contesto socio-economico di riferimento. La progettazione implica la definizione delle competenze da sviluppare, il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza, nonché la partecipazione attiva degli studenti. Il percorso può svolgersi in contesti diversi: in aula, in laboratorio, presso aziende, enti pubblici o soggetti del terzo settore, anche all’estero, secondo modalità che includono il learning by doing e il situated learning.
Fondamentale è il ruolo del tutor interno, designato dalla scuola, e del tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante. Entrambi concorrono alla progettazione, all’accompagnamento, al monitoraggio e alla valutazione dell’esperienza formativa. Le linee guida prevedono inoltre specifiche tutele per la sicurezza e la salute degli studenti, nonché la verifica della qualità e dell’idoneità delle strutture ospitanti.
La valutazione dei percorsi si fonda su criteri condivisi e strumenti di osservazione strutturata che permettano di rilevare non solo i risultati ma anche gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti. La certificazione finale delle competenze, anche in chiave orientativa, rappresenta un elemento essenziale per valorizzare l’esperienza e favorire la mobilità scolastica, formativa e professionale. Le attività svolte nell’ambito dei PCTO rientrano nel computo delle ore di frequenza e rappresentano requisito per l’ammissione all’esame di Stato.
Si rammenta inoltre che il percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 riguarda la previsione secondo cui le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
Il punto 3) della medesima lettera a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 citato, disponendo che l’esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
Anche in questo caso, la novella ha uno scopo di mera manutenzione del testo, limitandosi ad aggiornare il previgente riferimento alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, superata dalla citata legge n. 92 del 2019.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in parola introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l’esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92. La modifica si rende necessaria per aggiornare il riferimento normativo, sostituendo il previgente richiamo a “Cittadinanza e Costituzione”, superato dalla disciplina introdotta dalla suddetta legge, che ha ridefinito in modo organico l’insegnamento dell’educazione civica quale insegnamento trasversale obbligatorio.
Si ricorda che l’educazione civica è un insegnamento trasversale che si articola in tre nuclei fondamentali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Esso è stato introdotto come materia obbligatoria con la legge n. 92 del 2019 e ha sostituito la precedente disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito alle scuole specifiche “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica” (allegate al decreto ministeriale n. 183 del 2024). Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Nonostante il suo insegnamento sia cross-curricolare, l’educazione civica è valutata come materia a sé stante.
Il comma 1 in commento prosegue con la lettera b), che novella il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dedicato alla commissione d’esame.
In particolare, l’intervento in parola sostituisce il primo periodo del citato comma 4 prescrivendo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si ricorda che nella formulazione fino ad oggi vigente le commissioni d’esame sono composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni e non era prevista la necessaria afferenza a specifiche aree disciplinari.
Si segnala poi che restano immutati i seguenti periodi del comma 4, ai sensi dei quali è assicurata in ogni caso la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta, è disposto che i commissari e il presidente della commissione siano nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto ministeriale, ed è posto il limite massimo di trentacinque candidati per classe.
La relazione illustrativa afferma che il fine della previsione è di rivedere la composizione delle commissioni dell’esame di Stato in un’ottica di maggiore efficienza e funzionalità. Chiarisce, altresì, che l’intervento riflette l’esigenza di ottimizzare le procedure connesse all’esame di Stato, rendendole più sostenibili sotto il profilo organizzativo, ma garantendo, al tempo stesso, la piena coerenza, affidabilità e qualità del processo valutativo.
La relazione tecnica precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007.
La relazione sottolinea, inoltre, che l’articolo 1, comma 1 del predetto decreto interministeriale, chiarisce che il suddetto compenso è da intendersi “omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese”. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:
- una quota riferita alla funzione - a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.
La relazione conclude sul punto affermando che la disposizione in commento non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.
La determinazione dei compensi dei commissari d’esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera c) interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017, dedicato alle prove d’esame dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
In particolare, al punto 1, la disposizione in commento introduce il comma 2-bis, in base al quale l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 (ossia due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio).
La relazione illustrativa afferma che tale previsione intende esplicitare, in termini inequivoci, la necessità dello svolgimento delle suddette prove ai fini della validità dell’esame. Pertanto, si intende escludere la validità dell’esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, ad esempio, nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l’esito della prova stessa. Con ciò la relazione afferma di voler colmare un vuoto interpretativo, prevedendo l’invalidità della prova nei casi in cui emerga una chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato, manifestata attraverso un rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione, anche sotto forma di silenzio ostinato o sistematica mancanza di collaborazione a fronte delle sollecitazioni formulate in sede d’esame.
Il punto 2) della lettera c) sostituisce il comma 7 dell’articolo 17 menzionato. Il nuovo testo dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
La novità introdotta dalla novella in commento è costituita proprio dall’inserimento, tra le materie oggetto del decreto ministeriale annuale, dell’individuazione di quattro discipline specifiche che costituiranno l’oggetto del colloquio.
Come chiarisce la relazione illustrativa, l’individuazione annuale delle quattro discipline su cui verterà il colloquio permette di approfondire con rigore e specificità le conoscenze, le abilità e le competenze maturate dallo studente, senza dispersività, assicurando un esame coerente, mirato e significativo.
Il punto 3) modifica il comma 9 dell’articolo 17 citato, che definisce le finalità del colloquio d’esame.
In particolare, il punto 3.1) (il quale, si precisa, è l’unico sottopunto in cui si articola il punto 3) sostituisce il secondo periodo del comma 9.
Il comma 9 dispone, al primo periodo, che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. Al secondo periodo, nel testo sin qui vigente, il comma proseguiva disponendo che a tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, proponesse al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Il nuovo testo del secondo periodo, come introdotto dalla disposizione in commento, prevede che al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo (di cui alla novella subito precedente), al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.
Restano immutati, rispetto al testo previgente, gli ultimi due periodi del comma 9, ai sensi dei quali si prevede che nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi, e che per i candidati esterni tali relazione o elaborato vertono sulle attività assimilabili a quelle di alternanza scuola-lavoro da tali candidare svolte.
La relazione illustrativa afferma che, in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l’intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che il colloquio si concentri su quattro discipline. L’impostazione introdotta orienta la valutazione su un nucleo essenziale e rappresentativo di saperi, in un’ottica di sintesi delle competenze maturate dagli studenti, nonché di verifica del grado di responsabilità e maturità raggiunti attraverso la consapevolezza del proprio percorso formativo.
La scelta di circoscrivere il colloquio a quattro discipline, anziché estenderlo all’intero curricolo, non determina – secondo quanto affermato dal Governo – una riduzione della portata valutativa dell’esame di Stato. Al contrario, essa si inserisce in modo coerente nel quadro del credito scolastico, che lo studente acquisisce nell’ultimo triennio sulla base di una valutazione progressiva e articolata riferita a tutte le discipline previste dal percorso di studi. Il credito scolastico rappresenta, infatti, uno strumento di valutazione organica e di lungo periodo, capace di restituire una visione complessiva della crescita dello studente, considerando sia i risultati di apprendimento sia lo sviluppo personale e formativo. In tale prospettiva, la nuova configurazione del colloquio si integra in una visione unitaria e coerente della valutazione finale, basata su un bilanciamento tra la valutazione dell’intero percorso scolastico e la rilevazione del grado di maturazione raggiunto. Il colloquio si propone così come momento conclusivo di sintesi critica, volto a valorizzare l’acquisizione di competenze autentiche, consapevoli e metodologicamente fondate, maturate all’interno di un contesto educativo pluriennale strutturato e orientato alla formazione integrale della persona.
La relazione afferma, inoltre, che la disposizione non altera il riferimento, già vigente, al curriculum dello studente; tuttavia, dal combinato disposto con la modifica apportata all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall’INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all’esito dell’esame di maturità, in coerenza con il confronto svolto con il Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo si intende chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all’immediata disponibilità della commissione d’esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.
Quante alle restanti previsioni della disposizione in parola, la relazione illustrativa afferma che la stessa contribuisce a promuovere una visione integrata dell’esperienza scolastica, che tenga conto della crescita complessiva dello studente e del suo progressivo inserimento nella società come cittadino autonomo, critico e responsabile.
La lettera d) del comma 1 in commento interviene sull’articolo 18 - dedicato agli esiti dell’esame – sostituendo il comma 5.
In particolare, nel testo sin qui vigente, il comma 5 prevedeva che la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
Il nuovo testo del comma 5 prescrive che la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame.
Questa modifica, come afferma la relazione illustrativa, intende concentrare sui soli candidati che abbiano avuto un percorso di particolare merito il margine di flessibilità nella valutazione attribuito alla commissione, per considerare anche aspetti qualitativi che riflettono meglio il suo percorso di crescita.
La lettera e) del comma 1 in esame interviene sull’articolo 21 , in materia di diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente.
In particolare, il punto 1) modifica il comma 2 dell’articolo citato, il quale nel testo fino ad oggi vigente disponeva che al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
Il nuovo testo ha inserito nel secondo periodo il riferimento “all’esito dell’esame di maturità”. Pertanto, adesso, la disposizione, al secondo periodo, prevede che in una specifica sezione (del curriculum) sono indicati “all’esito dell’esame di maturità”, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
La relazione illustrativa afferma che tale previsione ha il fine di specificare che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali a carattere standardizzato, riportati in forma descrittiva, siano resi disponibili unicamente all’esito dell’esame di maturità, nell’ambito di una sezione dedicata del curriculum dello studente. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire la funzione orientativa del curriculum, evitando che i risultati delle prove INVALSI siano messi a disposizione della commissione, come previsto invece dal comma 30 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015. L’intervento si muove nella direzione di una chiara distinzione tra la valutazione formativa e orientativa rivolta allo studente e la funzione certificativa affidata all’Esame di maturità, riconoscendo al curriculum il ruolo di strumento di documentazione personale del percorso scolastico ed extrascolastico, piuttosto che di supporto al giudizio della Commissione.
Il punto 2) della lettera e) dispone la sostituzione del comma 3 dell’articolo 21.
In particolare, nel testo fin qui vigente, il comma 3 citato prevedeva che con decreto ministeriale fossero adottati i modelli di diploma finale e di curriculum della studentessa e dello studente.
Il nuovo testo - oltre ad aggiornare la denominazione del Ministero competente - prevede ancora che i due modelli siano adottati con decreto ministeriale, ma dispone che il modello relativo al curriculum della studentessa e dello studente sia adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La relazione illustrativa afferma che tale disposizione si rende necessaria in quanto con l’inserimento delle prove INVALSI nel curriculum dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento inziale dei dati degli studenti, che non sembra compatibile con la finalità di valutazione globale delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa perseguita da INVALSI.
Il comma 2 della disposizione in commento, con norma di coordinamento formale, statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla dicitura «esame di maturità».
Il comma 3 della disposizione in esame interviene sull’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
In particolare, la previsione in commento sostituisce il comma 7 dell’articolo 1 citato – in tema di passaggio tra i percorsi – il quale, nel testo fin qui vigente, prevedeva che le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurassero ed assistessero, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini si disponeva che le predette istituzioni adottassero apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Il nuovo testo del comma 7 prescrive adesso che nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.
La relazione illustrativa afferma che la previsione descritta persegue il fine di colmare un vuoto normativo segnalato anche dalla recente sentenza n. 3250 del 2024 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, che ha annullato il decreto del Ministero dell’istruzione n. 5 dell’8 febbraio del 2021, concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, “nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado”. La pronuncia sottolinea – prosegue la relazione – che l’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 è stato abrogato dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rileva che gli esami, nel nostro ordinamento, devono essere espressamente disciplinati da una legge, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 4 del D.M. 5/2021, nel prevedere gli esami integrativi, ha illegittimamente ripristinato un istituto soggetto a riserva di legge. Il supremo consesso della giustizia amministrativa individua, inoltre, un argomento di natura sistematica a sostegno di tale impostazione, rinvenibile nel mutamento di prospettiva che il legislatore, negli ultimi vent’anni, ha impresso alla disciplina dell’istruzione secondaria di secondo grado. Tale cambiamento è orientato a promuovere la dinamicità e la flessibilità delle scelte degli studenti. In questo quadro, le normative vigenti attribuiscono alle istituzioni scolastiche un ruolo centrale nell’orientamento e riorientamento dei giovani, consentendo loro di individuare, di volta in volta, le modalità più adeguate per accompagnare il passaggio da un percorso formativo a un altro. Alla luce del quadro giuridico e culturale sopra delineato, la disposizione introdotta con il comma 3 si propone di disciplinare, in modo organico, il ricorso agli esami integrativi, distinguendo chiaramente tra due momenti distinti del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel primo biennio, caratterizzato da una maggiore flessibilità orientativa, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di individuare, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. Tali modalità non prevedono il ricorso all’esame integrativo, ma possono consistere in specifici interventi didattici mirati, finalizzati a colmare eventuali disallineamenti e ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per un proficuo inserimento nel nuovo indirizzo, articolazione o opzione prescelta. A decorrere dal terzo anno, invece, considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un’unica sessione, che dovrà concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche. Tale previsione risponde all’esigenza di tutelare la coerenza, la progressività e la continuità dei curricoli nel triennio conclusivo, dove le competenze richieste si fanno più specifiche e professionalizzanti. Le modalità di svolgimento degli esami integrativi saranno definite con apposita ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito, garantendo uniformità procedurale e trasparenza, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della normativa vigente. Pertanto, l’intervento normativo in esame si configura – chiosa la relazione – come necessario e urgente per superare l’attuale situazione di incertezza interpretativa e regolativa, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di istruzione e nel rispetto del diritto-dovere all’istruzione.
Il comma 4 della disposizione in commento interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dedicato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).
In particolare, la previsione in esame introduce al comma 2 dell’articolo 17 citato la lettera a-bis) con cui si prevede la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La relazione illustrativa afferma che la norma persegue il fine di attribuire all’INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, contribuendo a valorizzare il curriculum in un’ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell’orientamento. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento da parte dell’INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico.
Si ricorda che l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull’insegnamento.
Con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, articolo 1, il CEDE è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e, successivamente, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, ha assunto l’attuale denominazione. L’istituto, come si legge nello statuto, è un ente dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L’Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, denominato SNV, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale.
L’Istituto, è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione e del merito, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per pianificare la propria attività, incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è, invece, riservata all'Istituto.
Quanto alle finalità, l’istituto attraverso le proprie attività di studio e di ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l’implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell’ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d’Istruzione, motore di sviluppo dell’economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina sul sito dell’Istituto, nonché il piano triennale di attività 2025-2027.
Quanto alle prove a carattere nazionale, si rammenta che in virtù dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.
Il comma 5 della disposizione in commento interviene sull’articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
In particolare, la previsione in esame inserisce all’articolo 1 citato il comma 5-bis, in base al quale l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano conseguito una valutazione comportamento pari a sei decimi, è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
La relazione illustrativa afferma che la previsione consente di attribuire adeguato rilievo al percorso di consapevolezza e maturazione civile compiuto dalla studentessa o dallo studente, coerentemente con le finalità educative sottese alla valutazione del comportamento. La discussione dell’elaborato assume, pertanto, un ruolo significativo nell’ambito dell’azione formativa della scuola, quale occasione di riflessione critica e responsabilizzazione personale, in linea con i principi di cittadinanza attiva.
Si ricorda che in materia di accertamento del recupero delle carenze formative, l’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Il comma 6 della disposizione in commento interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inserendo il comma 784-octies, in base al quale, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.
La relazione illustrativa chiarisce che, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’articolo in esame, che interviene sull’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il comma 784-octies.
Nel dettaglio – prosegue la relazione – la misura si configura come un’azione organica, coerente e non meramente nominalistica, volta a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento una piena dignità educativa, un’identità comunicativa chiara e una funzione formativa solida, ancorata alla realtà e ai bisogni concreti degli studenti. La proposta di ridenominare i PCTO in “Formazione scuola-lavoro” si muove nel solco della continuità e della coerenza con il dettato originario, rispettando le evoluzioni normative intervenute nel tempo. Si recupera, in tal modo, una dicitura chiara e riconoscibile, capace al tempo stesso di evidenziare con immediatezza la finalità educativa e formativa dei percorsi. La nuova denominazione riafferma l’idea di un’esperienza formativa integrata, che coniuga apprendimento teorico e dimensione operativa, rivolgendosi in modo comprensibile a tutti gli attori coinvolti (studenti, famiglie, scuole, imprese, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni).
L’intervento mira a restituire centralità pedagogica a una metodologia didattica e a un’esperienza formativa rilevanti per la costruzione del progetto di vita e di apprendimento degli studenti. Attraverso un lessico rinnovato si intende contribuire al consolidamento della dimensione orientativa dei percorsi di Formazione scuola-lavoro e alla crescita delle competenze trasversali nei percorsi di studio.
Tale disposizione si inserisce, come già anticipato, nel solco delle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell’istruzione del G7 di Trieste del 2024, sottolineando che la missione della scuola è preparare le studentesse e gli studenti al mercato del lavoro e delle professioni.
Il comma 7 della disposizione in commento stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’attuazione del Piano nazionale per la formazione dei docenti, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), che, si ricorda, ha ridotto il numero dei componenti delle commissioni d’esame, generando così risparmi nella corresponsione dei compensi per tali docenti previsti.
Per la quantificazione dei risparmi citati, si rinvia a quanto riportato in commento al comma 1, lettera b), dell’articolo in commento. La relazione tecnica, nella parte dedicata al comma 7 in commento, afferma che dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il comma 8 dell’articolo in commento dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica di cui al precedente comma 7.
Articolo 2
(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)
L’articolo 2 include in via ordinaria i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L’attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.
Il comma 1 della disposizione in commento interviene sull’articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 – che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale – inserendo il comma 8-bis, in base al quale, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale rientrano nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Ci si riferisce ai percorsi quadriennali istituiti fino ad oggi solo in via sperimentale dal comma 2 del medesimo articolo 25-bis.
La disposizione prosegue affermando che a decorrere dall’anno scolastico di cui al periodo precedente (2026/2027), al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell’istruzione e del merito la candidatura per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L’attivazione dei predetti percorsi è disposta con l’accoglimento della candidatura da parte del Ministero.
La relazione illustrativa afferma che l’intervento normativo riconosce la necessità di aggiornare il quadro normativo di riferimento, al fine di includere a pieno titolo la filiera tecnologico-professionale di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, rendendola strutturale, nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. L’inserimento della filiera tecnologico-professionale all’interno del sistema ordinamentale del secondo ciclo consente di rafforzare il raccordo con i percorsi terziari degli ITS Academy, disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, delineando una filiera verticale, coerente e continua, orientata all’innovazione tecnologica e in linea con i fabbisogni del sistema produttivo.
La relazione afferma inoltre che la disposizione in parola intende chiarire che, essendo la filiera formativa tecnologico-professionale parte integrante dell’ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l’attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. In tal modo si garantisce l’effettiva attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale e si promuove la diffusione dell’innovazione tecnologica.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che nel secondo ciclo di istruzione, ricomprendente la scuola secondaria di secondo grado, le scuole del sistema nazionale di istruzione organizzano, accanto al sistema dei licei, percorsi di istituti tecnici e di istituti professionali per gli studenti da 14 a 19 anni, aventi durata quinquennale (o quadriennale nel caso dei percorsi istituiti nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale), al termine dei quali si consegue il diploma di scuola secondaria di secondo grado con cui è possibile accedere al sistema della formazione superiore (ricomprendente la formazione universitaria e quella erogata dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) ovvero al sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (costituito dagli istituti tecnologici superiori - ITS Academy).
Quanto alla filiera formativa tecnologico-professionale, si ricorda che essa è stata istituita dalla legge n. 121 del 2024, che ha in particolare introdotto l’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, la filiera formativa tecnologico-professionale. Tale previsione si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 - Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.
La filiera formativa tecnologico-professionale, istituita in via sperimentale già a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 (ad opera del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240) al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati dalle scuole, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
La disciplina di dettaglio sulla filiera tecnologico-professionale è posta dal decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024, concernente l’attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico e formativo 2025/2026. L’elenco definitivo dei percorsi attivati per l'anno scolastico in questione è reperibile in allegato al decreto dipartimentale n. 178 del 2025.
Per maggiori approfondimenti si rimanda all’apposita sezione del tema web “L’istruzione tecnica e professionale” presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 3
(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)
L’articolo 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 è stato sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Come sopra segnalato, il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale (ATA).
Secondo quanto si evince dalla RT, l’ordinamento professionale del personale ATA è ancora in fase di definizione. Ad oggi, i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l’anno 2025, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l’annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell’anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026. La tabella sotto riportata evidenzia il risparmio complessivo stimato 2025-2026.

L'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha disciplinato le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). In tale ambito, per le amministrazioni statali, si è previsto uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per le altre amministrazioni pubbliche, per il corrispondente personale, si è previsto che (sul monte retributivo del 2018 ad esse relativo) il suddetto incremento massimo percentuale trovasse applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali). Il suddetto stanziamento annuo di 95 milioni è stato posto ad integrazione delle risorse già previste, per le amministrazioni statali, per il contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021(1) .
Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
Come ricordato nella RT, tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l’anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l’anno 2026 ad euro 57.854.488, come si evince dalla seguente tabella:
Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565) | 2025 | 2026 | 2027 | anni successivi (a regime dal 2027) | |
122.000.000 | 189.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | ||
Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo | |||||
Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall’a.s. 2025/2026 e 134 posti a decorrere dall’a.s.2026/2027) | - 24.990.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 | - 75.000.000 | |
Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) Articolo 5, comma 4-bis Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. | -50.000.000 | -50.000.000 | |||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45/2025 PNRR-MIM Art. 2.bis Incremento FUN anni 2025 e 2026 | - 6.000.000 | - 6.000.000 | |||
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 9-quater Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera formativa | - 72.756 | - 145.512 | |||
Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni | 40.937.244 | 57.854.488 | - - | - - | |
Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.
La RT conferma che i residui del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione consistono in € 67.746.059,48 per l’anno 2022 ed € 13.675.519,67 per l’anno 2023. Nella tabella sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui:
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa | Residui 2022 | Residui 2023 |
1. Residui accertati | 88.802.294,00 | 26.735.921,67 |
2. Residui impegnati | 21.056.234,52 | 13.060.402,00 |
67.746.059,48 | 13.675.519,67 |
Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025), relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
La RT fa presente al riguardo che la copertura sanitaria integrativa non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (c.d. “supplenti/ATA al 30 giugno”). Poiché è giurisprudenza consolidata che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale, come evidenziano i numerosi pronunciamenti della CGUE e della Corte di Cassazione, per evitare di incorrere nell’inevitabile attivazione di ricorsi ove il rischio di soccombenza è pressoché certo, si ritiene necessario estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.
Il numero dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno è stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA). Considerando che il valore unitario della polizza sanitaria integrativa è quantificabile in 64 euro pro-capite, desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il DL n. 25/2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale (totale complessivo di 1.018.000), per l’estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa ai docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno, occorrerebbero circa euro 15.000.000 (64€*235.000).
L’articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025) ha autorizzato la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è stata demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede:
- quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola 2016-2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
1) La relazione tecnica all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto), emendamento presentato all’AS 2448/XVIII nel corso della discussione dell'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021, osserva che la riformulazione definitiva del comma 612 in esame ha determinato la limitazione del suo ambito normativo al solo personale destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 - disposizioni che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale:
- "l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;
- l’art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;
- l’art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca".
Articolo 4
(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)
L’articolo 4 proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell’istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
L’unico comma di cui si compone la disposizione in esame interviene sull’articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in materia di procedure per il conferimento delle supplenze per il personale docente.
In particolare, per effetto della previsione in esame le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, non più solo in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ma anche per gli anni “2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028” con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito.
Si ricorda che, allo stato, le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono regolate con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, come modificata dall’ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024.
Tali ordinanze sono emanate in attuazione dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 – su cui interviene la disposizione oggetto di odierno esame e che è stato già oggetto di proroga con il decreto-legge n. 4 del 2022 e con il decreto-legge n. 215 del 2023 – il quale ha previsto che le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, in deroga all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999.
Si ricorda che il citato articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 ha previsto che, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’attuale Ministro dell’istruzione e del merito emani un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4.
Per completezza si segnala che l’ultimo regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo attualmente vigente è stato emanato con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007.
La relazione illustrativa chiarisce che la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell’istruzione e del merito nella materia dei criteri per il conferimento delle supplenze che – sulla base della normativa vigente – prevedrebbe l’adozione di uno specifico regolamento, si giustifica a fronte della complessità della materia, che richiede, anche in considerazione della necessità di regolazione in esito a specifico confronto sindacale, una flessibilità non assicurata dallo strumento regolamentare. La relazione precisa inoltre che la previsione si inserisce nel solco di disposizioni simili a quella proposta che hanno derogato alla fonte regolamentare in favore del più flessibile strumento dell’ordinanza.
Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)
L’articolo 5 include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
L’articolo 5, composto da un solo comma, a sua volta suddiviso nelle lettere a) e b), interviene sul codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificandone in particolare l’articolo 108, recante i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Nello specifico, la lettera a) della disposizione in commento novella il comma 2, mentre la lettera b) novella il comma 4 del citato articolo 108.
La lettera a) dell’articolo in esame, aggiunge al comma 2, dopo la lettera f), la lettera f-bis), la quale, include i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tra i contratti che le stazioni appaltanti devono aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sul punto si ricorda che l’articolo 108, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come sopra anticipato, norma i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, enunciando, quale regola di carattere generale, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del medesimo decreto legislativo.
Il comma 2 del citato articolo 108 prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le seguenti tipologie contrattuali:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
La disposizione in commento, alla lettera a), come detto, aggiunge a tale elenco la lettera f-bis) concernente i contratti di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che, l’inserimento di tale tipologia contrattuale nell’alveo dei contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuisce, in tal modo, una maggiore rilevanza alla qualità dell’offerta tra i criteri di aggiudicazione.
La relazione precisa inoltre che la finalità espressa dalla disposizione in esame è quella di mettere tempestivamente a disposizione delle istituzioni scolastiche un quadro di riferimento chiaro che consenta una gestione più sicura dei servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.
Nel testo si legge che “i viaggi di istruzione e le uscite didattiche rappresentano un momento qualificante dell’offerta formativa, in quanto strumenti privilegiati per la crescita culturale, relazionale e inclusiva degli studenti. In ragione della rilevanza educativa e sociale di tali esperienze, è richiesta particolare attenzione, da parte delle istituzioni scolastiche e degli organizzatori, all’intero processo organizzativo, con specifico riguardo alla fase di individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto, che deve fondarsi prioritariamente su criteri di sicurezza e affidabilità dei veicoli e del conducente”.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo in commento si limita a modificare i criteri di aggiudicazione dell’offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. In particolare, la proposta normativa include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Proseguendo nell’analisi della disposizione in commento, la lettera b) apporta modificazioni all’articolo 108, comma 4, mediante l’inserimento della previsione in base alla quale, per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) introdotto dalla lettera a) appena sopra illustrata, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.
Ai citati contratti si applica inoltre la disposizione di cui al precedente sesto periodo (e non al quinto periodo, come riporta il dato testuale della disposizione in parola) del medesimo comma 4, relativa ai contratti ad alta intensità di manodopera, in base alla quale la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Si segnala che l’intento di riferirsi al limite del 30 per cento applicato ai contratti ad alta intensità di manodopera di cui al sesto periodo, e non al limite del 10 per cento applicato alle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici di cui al quinto periodo, si evince in modo inequivoco dalle relazioni illustrativa e tecnica.
Si valuti l’opportunità di modificare la disposizione in commento facendo riferimento al sesto periodo del comma 4, e non al quinto.
In via generale si ricorda che la disciplina espressa dal comma 4 prevede che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi appena ricordati, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.
Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Si rammenta che, in base alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i contratti ad alta intensità di manodopera sono quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi. Per tale tipologia contrattuale è esclusa la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso. Peraltro, l’articolo 108, comma 3, che consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, precisa che tale facoltà non è esercitabile se si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera. Inoltre, nell’ambito degli affidamenti sotto soglia, l’articolo 50, comma 4, del citato decreto legislativo stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, escludendo pertanto la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i servizi ad intensità di manodopera.
Quindi per i servizi ad alta intensità di manodopera non è mai utilizzabile il criterio del minor prezzo, né sopra né sotto la soglia di rilevanza comunitaria, nemmeno se standardizzati.
La disciplina introdotta dalla disposizione in esame prevede dunque che i contratti di trasporto riguardanti uscite didattiche e viaggi di istruzione rientrino tra i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, come sopra ricordato, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. In tal modo, come si legge nelle relazioni illustrativa e tecnica, viene ulteriormente compresso il mero dato economico dell’offerta a favore della qualità sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti. La determinazione di tali criteri è volta a incentivare l’affidamento a operatori sempre più qualificati nell’ambito della sicurezza attivando un processo virtuoso che nel tempo porterà ad un ulteriore innalzamento degli standard di settore.
La disposizione in esame, come evidenziato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)
L’articolo 6 prevede che le eventuali risorse residue non impiegate per il pagamento all’INAIL dei canoni di locazione per le scuole innovative realizzate da tale istituto, possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico anche nell’ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito diversi dall’Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi.
L’articolo 6, composto da un solo comma, interviene sulla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “la buona scuola”) modificandone, in particolare, l’articolo 1, comma 158, che reca disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione del programma di costruzione di scuole innovative di cui ai precedenti commi 153 e seguenti della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107, cui partecipa, tramite in investimento immobiliare, l’INAIL.
In particolare, la disciplina contenuta nel citato articolo 1, comma 158 della legge 107 del 2015 sulla c.d. “buona scuola” pone a carico dello Stato i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR.
Ora, la disposizione in esame modifica tale disciplina aggiungendo un inciso in base al quale le risorse appena citate possono essere utilizzate anche per le eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici, ed anche per gli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito.
La relazione tecnica chiarisce che la norma in commento ha la finalità di consentire l’utilizzo di eventuali risorse residue non già destinate alla finalità originaria che riguarda le scuole innovative INAIL e, in particolare, la corresponsione dei relativi canoni di locazione. La relazione prosegue evidenziando che ad oggi non tutte le scuole INAIL sono state completate e conseguentemente anche i relativi canoni non sono corrisposti e, pertanto, ciò genera risorse residue che sono state già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi nell’ambito dell’Investimento 1.1 della Missione 2 Componente 3 del PNRR.
Con questa norma si garantisce una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse tenendo conto delle specifiche esigenze rappresentate dagli enti locali che stanno derivando dal completamento degli interventi PNRR.
Si ricorda che l’Investimento 1.1 della M2C3 del PNRR, denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, forte di una dotazione di 1.006 milioni di euro, si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. Essa prevede, entro il 31 marzo 2026, la costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di almeno 166 edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito relativo agli “edifici a energia quasi zero”, e con un incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, del 5 per cento. In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), a causa dell'aumento dei costi nel settore costruzioni, il numero di edifici su cui intervenire è stato ridotto da 195 a 166 e il totale di metri quadri è stato ridotto da 410 mila a 400 mila. Le risorse stanziate sono state invece incrementate, rispetto al valore previsto originariamente, di 205.999.113,93 euro.
Per ogni approfondimento sulle misure PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, si rinvia alla pagina a tali misure dedicata sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Quanto, in particolare, agli interventi PNRR concernenti l’edilizia scolastica, ulteriori rispetto all’Investimento 1.1 della M2C3 sopra descritto, essi sono i seguenti:
- l’Investimento 1.1 della M4C1, denominato “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- l’Investimento 1.2 della M4C1, denominato “Piano per l'estensione del tempo pieno e mense”;
- l’Investimento 1.3 della M4C1, denominato “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”;
- l’Investimento 3.3 della M4C1, denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;
L’Investimento 1.1 della M4C1 del PNRR, denominato “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, forte di una dotazione complessiva di 3.244,8 milioni di euro, mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sostenendo i prestatori di assistenza nel conciliare vita familiare e vita professionale. In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) l'investimento è stato rivisto sia in relazione alle tempistiche di attuazione che in relazione all’identificazione dell’obiettivo finale. In tale occasione si è anche proceduto ad una significativa contrazione delle risorse allocate, da 4,6 a 3.2 miliardi di euro. Nella sua ultima versione, la misura si prefigge la creazione di almeno 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia entro il 30 giugno 2026.
L'investimento è stato caratterizzato da significative difficoltà attuative, sia in relazione alle procedure di aggiudicazione dei progetti, sia a causa delle dinamiche inflattive e dell'aumento dei costi nell'edilizia. La quinta relazione sull’attuazione del PNRR evidenzia che ad esito di una prima fase attuativa, terminata alla fine del 2022, risultavano aggiudicati con il primo bando 2.190 progetti, nonostante si fosse registrata una qualche difficoltà a reperire un numero sufficiente di progetti per le risorse a disposizione delle regioni del Mezzogiorno.
Una seconda serie di progetti finalizzati alla creazione di nuovi posti e stata oggetto di apposito piano di potenziamento dell’investimento come previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in attuazione del quale sono stati messi a disposizione 734.955.734,85 euro (di cui 334.955.734,85 euro di economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative ai bandi precedenti), e sono stati definiti nuovi e più stringenti criteri di partecipazione, al fine di canalizzare le risorse nei contesti sociali più in stato di necessità. Ad esito della procedura e stata approvata una graduatoria di 838 interventi, che garantiscono il rispetto della percentuale del 40% a favore dei comuni delle regioni del Mezzogiorno e che consentiranno la realizzazione di circa ulteriori 31.600 posti al fine del raggiungimento del target previsto.
Da ultimo, l’articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2025, oltre ad autorizzare il Ministero ad indire un nuovo bando con le nuove risorse messe a disposizione, consente che una parte di esse sia utilizzata per lo scorrimento delle graduatorie disponibili.
L’Investimento 1.2 della M4C1 del PNRR, denominato “Piano per l'estensione del tempo pieno e mense”, forte di una dotazione di 1.074,7 milioni di euro, mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico. Essa persegue in particolare la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico.
In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) è stato ottenuto un aumento della dotazione finanziaria di 114,7 milioni di euro, necessario per mantenere gli obiettivi stabiliti, dato il significativo aumento dei prezzi nel settore edilizio (per la precisione, la cifra aggiuntiva allora stanziata era pari a 114.752.186,59 euro).
L’Investimento 1.3 della M4C1 del PNRR, denominato “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”, forte di una dotazione di 300 milioni di euro, mira a potenziare le palestre e le strutture sportive annesse alle scuole, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e di favorire l'inclusione sociale. Essa prevede, entro il 30 giugno 2026, la realizzazione o la riqualificazione di almeno 230.400 mq da destinare a palestre o strutture sportive.
L’Investimento 3.3 della M4C1 del PNRR, denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, forte di una dotazione di 4.399 milioni di euro, intende aumentare la sicurezza e ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, con interventi che migliorino le classi energetiche di questi ultimi. La misura, che dovrà essere attuata entro il 30 giugno 2026, prevede la ricostruzione o ristrutturazione di almeno 2.600.000 mq di edifici scolastici entro tale data.
In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) si è convenuto di ritoccare (da 2.764.000 a 2.600.000 mq) l’ammontare della superficie da riqualificare, e di innalzare (da 3,9 a 4,4 miliardi di euro, con un incremento di 499.000.000 euro) le risorse stanziate per l'investimento.
Articolo 7
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi)
L’articolo 7, comma 1, proroga l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l’anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.
Come sopra anticipato, il comma 1 proroga l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l’anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. La finalità indicata è quella di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi.
A tal fine, il comma in esame novella l'articolo 6, comma 1-ter, del D.L. n. 243/2016 (L. n. 18/2017).
Il comma 1 della disposizione qui novellata ha autorizzato l’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale scopo, esso ha altresì autorizzato la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Le predette risorse sono state iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono state finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto.
Il comma 1-bis ha quindi previsto che, con un regolamento del Ministero dell'istruzione, si provvedesse all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo regolamento è stato altresì chiamato a disciplinare anche l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto n. 167 del 29 luglio 2022 (Regolamento concernente l'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica e la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola europea di Brindisi).
Infine il comma 1-ter che viene qui novellato ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1. Tale personale, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la Scuola europea di Brindisi è un’istituzione del sistema scolastico italiano, accreditata pedagogicamente dal Consiglio superiore delle Scuole europee, che opera nel contesto di uno Stato membro dell’Unione europea con l’obiettivo di offrire un’istruzione multilingue e multiculturale, in linea con i programmi e i principi delle scuole europee, seppur fuori dal quadro amministrativo e finanziario cui queste ultime sono soggette. L’organizzazione didattica della Scuola si articola in due sezioni – una italofona e una anglofona – ed è incardinata in due differenti istituzioni scolastiche: il primo ciclo, che comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria fino alla terza classe della secondaria di primo grado, è affidato all’Istituto Comprensivo Centro di Brindisi; il secondo ciclo è attivato presso il liceo scientifico “Fermo-Monticelli”.
La RT specifica quindi che la ratio dell’intervento normativo proposto risiede nell’esigenza di consentire il tempestivo perfezionamento, entro il mese di settembre 2025, dei contratti per il personale docente madrelingua o esperto, e, in virtù delle esigenze organizzative specifiche della Scuola, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA, indispensabile per il regolare svolgimento delle attività. Tali contratti, a tempo determinato e con scadenza al 30 giugno, dovranno essere necessariamente perfezionati entro il prossimo mese di settembre, per consentire l’inserimento del personale nell’organico complessivo assegnato all’istituzione scolastica e garantire così la copertura dell’intero periodo di attività didattica per l’anno scolastico 2025/2026. Sempre secondo tale documento, sulla scorta di proiezioni effettuate sulla base di parametri contrattuali standardizzati e dell’andamento della popolazione scolastica negli anni precedenti, il fabbisogno di personale stimato per l’anno scolastico 2025/2026 e i relativi oneri retributivi sono pari a un totale di euro 904.519,54:
- n. 2,5 cattedre per la scuola dell’infanzia, per un costo pari a € 78.743,11;
- n. 5 cattedre per la scuola primaria, per un costo pari a € 157.486,22;
- n. 7 cattedre per la scuola secondaria di primo grado, per un costo pari a € 237.046,62;
- n. 8,5 cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, per un costo pari a € 287.842,33;
- n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, per un costo pari a € 117.270,86;
- n. 1 unità di personale assistente amministrativo, per un costo pari a € 26.130,40.
A tale riguardo, le Tabelle A e B – riferite rispettivamente al personale docente e al personale ATA – recano i profili professionali e l’ammontare del costo delle relative retribuzioni rispetto alle proiezioni di fabbisogno di personale, nelle quali sono contenute, in particolare, anche i conteggi relativi alla tipologia di contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, che formano oggetto della presente disposizione.
Tabella A – personale docente

Tabella B – personale ATA

La RT precisa al riguardo che il calcolo del costo delle retribuzioni è effettuato con riguardo al personale necessario per l’anno scolastico 2025/2026 con contratto di 10 mesi al 30 giugno, da attribuire per 4/10 da settembre a dicembre 2025, e 6/10 da gennaio a giugno 2026.
La suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA) ordinariamente in servizio presso l’istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno, come dispone l’art. 8 del decreto del Ministero dell’istruzione 29 luglio 2022, n. 167 che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi.
In linea con l’analisi sopra riportata, pertanto, appare congruo e prudenziale stimare l’onere derivante dalla misura in esame in 1 milione di euro per l’anno 2026.
In particolare l’articolo 8 del DM 167/2022, richiamato dalla RT, prevede che il personale della Scuola è costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonché di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purché riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 del D.L. , n. 243/2016 (L. n. 18/2017). Il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
Il comma 2 dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della L. n. 440/1997 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito).
Articolo 8
(Entrata in vigore)
L’articolo 8 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.