Legislatura 19ª - Dossier n. 264

Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, dispone la copertura degli oneri recati dal disegno di legge in esame. Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 2 (relativo agli oneri per gli incentivi alla natalità nei comuni montani), i cui oneri sono stati ricompresi nel comma 1, così pertanto rideterminati:

  • 105 milioni di euro nell'anno 2025;
  • 123,5 milioni di euro nell'anno 2026;
  • 119,6 milioni di euro nell'anno 2027;
  • 108 milioni di euro nell'anno 2028;
  • 110,5 milioni di euro nell'anno 2029;
  • 104,2 milioni di euro nell'anno 2030;
  • 101,3 milioni di euro nell'anno 2031;
  • 101,6 milioni di euro nell'anno 2032;
  • 101,1 milioni di euro nell'anno 2033;
  • 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;
  • 112 milioni di euro per l’anno 2028 ai soli fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno.

Restano immutate le relative disposizioni di copertura dei citati oneri, sempre a valere quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 8 e quanto ai restanti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Le ulteriori modifiche apportate alla presente disposizione sono conseguenti, oltre che alla soppressione del comma 2 e all’inglobamento della relativa previsione nel comma 1, a modifiche intervenute nella rinumerazione degli articoli, ad eccezione della previsione che il parere da rendere ad opera delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto di cui al comma 3 devono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione (e non più entro sette giorni).

La RT relativa all’AC 2126 ribadisce il contenuto della norma mentre le modifiche intervenute alla Camera dei deputati non sono oggetto di una nuova RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non risulta aggiornato. Di seguito si riporta quello riferito all’AC 2126 che non reca le modifiche conseguenti all’accorpamento del comma 2 nel comma 1 del presente articolo.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

e/s

nat

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

1

Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’art. 1, c. 593, della L. 234/2021.

s

c

-100,0

-118,5

-114,6

-103,0

-100,0

-118,5

-114,6

-103,0

-100,0

-118,5

-114,6

-103,0

2

Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’art. 1, c. 593, della L. 234/2021.

s

c

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Al riguardo, tenuto conto che le modifiche intervenute non hanno inciso sull’entità degli oneri recati dal provvedimento e sulle relative coperture finanziarie, non si hanno osservazioni da formulare.