Legislatura 19ª - Dossier n. 264
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Articolo 25
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)
L’articolo in esame al comma 1, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
Il comma 2, nei casi in cui nei territori dei sopracitati comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, riconosce il credito d'imposta di cui al comma 1 in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
Ai sensi del comma 3 l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
La RT annessa al ddl iniziale approvato dal Senato in prima lettura ribadiva che l’articolo prevede misure fiscali di vantaggio a favore dei titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività, dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività.
Ricordava la RT che rispetto al testo approvato in sede preliminare, il requisito anagrafico è collegato alla data di avvio dell’attività piuttosto che alla data di entrata in vigore della legge. Tale modifica, che fa seguito ad una richiesta formulata in sede tecnica dalla Conferenza delle Regioni, ha la finalità di restringere la platea dei destinatari, escludendone l’applicazione nel caso di soggetti che, pur non avendo raggiunto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato tale soglia anagrafica alla data di avvio dell’attività.
La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nella quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento.
L’integrazione apportata al comma 1 durante l’esame presso la Camera dei deputati è al momento sprovvista di RT.
Il Governo, durante l’esame al Senato in prima lettura (con Nota del 5 agosto 2024), con riferimento alla platea potenzialmente interessata alla misura in esame aveva rilevato quanto segue. Da un recente studio (maggio 2024) di Confartigianato, emerge il ruolo rilevante che l’economia montana riveste in Italia, con ripercussioni decisamente significative anche in Europa. Siamo infatti il paese che – nel settore – genera il più alto PIL dell'UE. Basti pensare che di tutto il prodotto interno lordo, originato dalle aree montane all'interno dell'Unione europea, il 27,7 per cento viene dall'Italia. Tale incidenza risulta addirittura più che doppia rispetto alla quota che, in generale, il PIL italiano (12,4 per cento) rappresenta sul PIL totale europeo.
Nelle aree montane italiane operano 552 mila unità locali delle imprese per cui lavorano 1,8 milioni di addetti. Va evidenziato che, dal 2021 al 2023, l’occupazione ha registrato un’importante crescita, pari al 4,1 per cento. Le imprese della montagna, inoltre, producono un fatturato di 313,7 miliardi di euro (pari al 9 per cento del valore complessivo nazionale) e un valore aggiunto di 90 miliardi (ossia il 10,0 per cento del totale Italia).
In relazione alla espressa esigenza di avere una stima della platea delle nuove imprese, istituite nei comuni montani e i cui titolari non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di avvio dell’impresa, il Governo ha comunicato che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria e considerando Comuni Montani quelli individuati dal sito dell’Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, alla data dell’11 luglio 2024 il numero degli operatori IVA – persone fisiche con meno di 41 anni di età – che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2024 risultava pari a 16.895.
Al riguardo, i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma opera il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per il periodo d’imposta nella quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, in favore dei titolari di piccole imprese e microimprese che intraprendono nuove attività nei comuni montani e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività.
Integrando le osservazioni già formulate nel corso dell’esame in prima lettura(7) e tenuto conto che l’onere derivante dall’agevolazione in esame presenta evidenti caratteristiche di rimodulabilità, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione sulla platea dei soggetti interessati dalla norma alla luce della modifica apportata al comma 1, in base alla quale il beneficio sarà concesso a condizione che l’attività d’impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per i profili di copertura, si rinvia all’articolo 34.
7) Nota di lettura n. 147, pagine 20-21