Legislatura 19ª - Dossier n. 264
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Articolo 19
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, riconosce un contributo sotto forma di credito di imposta(6) agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti. La modifica intervenuta alla Camera dei deputati specifica che tra gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali e che tra i consorzi forestali sono ricompresi anche quelli partecipati dai comuni. La restante parte dell’articolato non ha subito modifiche nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.
La RT riferita all’AC 2126, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. A tali oneri si provvede, ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame. Inoltre la RT precisa che, tenuto conto che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, la disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno anche per l'anno 2028, pari a 4 milioni di euro, cui si provvede, nell'ambito del medesimo articolo 34.
Non risulta, invece, una RT per le modifiche intervenute alla Camera dei deputati.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | Credito d'imposta, imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani per determinati investimenti benefici per l’ambiente | s | k | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Al riguardo, in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che specificano che tra gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali e che tra i consorzi forestali sono ricompresi anche quelli partecipati dai comuni, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma riconosce un credito di imposta, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro annui, dal 2025 al 2027 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, e dal 2026 al 2028 in termini di fabbisogno, in considerazione della differita effettiva fruizione del beneficio, e che un apposito decreto ministeriale provvederà al rispetto del limite di spesa previsto.
6) Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto.