Legislatura 19ª - Dossier n. 264
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Articolo 15
(Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani)
La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l’articolo 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
La norma vigente vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
La modifica proposta specifica che tali valichi montani devono essere interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna “in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica, caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato”.
Inoltre, non prevede più il divieto di caccia ma prevede che sia un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 180 giorni, a istituire, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l’attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007(5) . Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, l’attività venatoria è consentita secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, andrebbe assicurato che l’istituzione delle zone di protezione speciale mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sia effettuata nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
5) L’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela dei territorio e del mare del 17 ottobre 2007 prevede che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione siano adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonché dei criteri minimi uniformi definiti col medesimo decreto e articolati come segue:
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.