Legislatura 19ª - Dossier n. 264

Articolo 8
(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, possano promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato e tenendo conto delle peculiarità delle zone. Per il raggiungimento delle predette finalità si consente che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane(2) , destinate agli interventi di competenza statale, possa essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani.

L’articolo, aggiunto nel corso dell’esame svoltosi in seconda lettura alla Camera dei deputati, è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, va evidenziato che il comma 2 dell’articolo dispone che una quota fino al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di competenza statale possa essere impiegata per il finanziamento dei progetti innovativi finalizzati all’educazione dell’infanzia.

Premesso che il suddetto Fondo, iscritto nel bilancio dello Stato 2025-2027, reca una dotazione di 196,5 milioni di euro annui(3) , va evidenziato che lo stesso si presenta come un limite massimo di spesa il cui riparto è annualmente disposto dal Ministro per gli affari regionali.

Per i profili di quantificazione, dal momento che l’ammontare delle risorse destinabili alle finalità in esame non potrà comunque oltrepassare il 20 per cento delle risorse relative agli interventi di competenza statale (interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame), andrebbero fornite conferme in merito al grado di effettiva rimodulabilità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi statali a fronte della quota destinata alle amministrazioni territoriali(4) .


2) Il comma 593 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», stabilendo alle lettere a)-f) le specifiche finalizzazioni di spesa degli interventi e le amministrazioni interessate.

3) Il capitolo interessato è il 2068 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che reca nel bilancio in gestione una dotazione di 196,5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. La disponibilità al 18 luglio 2025 era pari a 45,7 milioni di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione del capitolo 2068 dello stato di previsione del MEF al 18 luglio 2025. Lo stanziamento corrisponde al capitolo 945 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca una dotazione di 196,5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento n.13/2025, pagina 336.

4) In proposito, va segnalato che i decreti del Ministro per gli affari regionali del 20 marzo 2025 e del 13 gennaio 2025, recanti rispettivamente “Ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per gli interventi di competenza statale – 2024” e “Ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali – 2024”, indicavano che a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, pari per l’anno 2024 a euro 195.740.927, veniva destinato a regioni ed enti locali un importo pari a euro 195.408.167,42. La quota residua delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per l’anno 2024, pari a 332.759,58 euro, risultava invece destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna. Tali risorse finanziarie erano finalizzate a sostenere l’avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna e di iniziative destinate ad “attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna”.